Gli accordi salva-impresa del 2020 diventano oggi un bersaglio dell’amministrazione: tassare l’inesistente è diventata ormai una prassi, non un incidente.
C’è un paradosso tipicamente italiano: gli eventi eccezionali non insegnano nulla allo Stato, che dopo aver reagito tardi e male pretende persino di correggere ciò che gli individui hanno fatto spontaneamente per sopravvivere. È ciò che accade con le nuove contestazioni sui canoni di locazione ridotti nel 2020. A cinque anni di distanza, l’amministrazione finanziaria sostiene che quegli accordi ̶ firmati in pieno terremoto sociale ed economico ̶ non valgano per i mesi già trascorsi, nonostante fossero perfettamente legittimi e regolarmente registrati.
In quel periodo drammatico negozi, bar e ristoranti hanno visto sparire la clientela in poche ore. Le chiusure erano imposte, peraltro in un clima surreale, i costi invariati, gli incassi prossimi allo zero. Eppure, nel mondo reale è accaduto ciò che un ordinamento sano dovrebbe agevolare: locatori e conduttori si parlavano, valutavano la situazione e modificavano i loro contratti. Sono nati così scritture private con cui sono stati ridotti provvisoriamente il canone per evitare fallimenti inutili e per salvaguardare rapporti consolidati.
Questa cooperazione spontanea ̶ non pianificata né suggerita da alcun apparato ̶ è stata l’unica risposta rapida alla crisi. Non c’erano fondi immediati o ristori pronti, neppure decreti tempestivi: solo persone che hanno deciso liberamente come distribuire il peso dell’emergenza. Quando la società funziona, non aspetta il permesso di agire.
Oggi, invece, il fisco pretende di cancellare retroattivamente quella libertà. Molti locatori stanno ricevendo avvisi di accertamento in cui si contesta di non aver dichiarato il “differenziale” rispetto al canone originario, perché la scrittura privata sarebbe stata registrata “tardi”. In pratica: l’accordo esiste, è valido, è registrato, ma siccome il timbro arriva dopo la decorrenza, l’Agenzia considera gli sconti inesistenti.
L’assurdità è evidente se solo si ricorda che nel luglio 2020 la stessa amministrazione ha aggiornato il modello RLI proprio per consentire la comunicazione delle rinegoziazioni del canone dovute alla pandemia, permettendo espressamente di indicare una decorrenza anteriore alla registrazione, senza imposte e sanzioni. Ora, contraddicendo sé stessa, sostiene invece che quella decorrenza non produca effetti. Come se lo Stato scrivesse le regole e poi, a distanza di un lustro, decidesse di ignorarle.
L’appiglio “tecnico”, a cui si ricollega l’amministrazione, è rappresentato dall’articolo 18 del Dpr 131/1986 sulla data certa. Epperò, detta norma rimanda all’articolo 2704 del Codice civile, che consente di provare la data della scrittura privata con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi fatti e presunzioni. La Cassazione, con l’ordinanza 13424/2021, ha confermato che questa regola vale anche in ambito tributario; lo stesso indirizzo è stato poi ribadito nell’ordinanza 7644/2022, che ha ritenuto validi accordi non registrati purché supportati dal comportamento delle parti.
A ciò si aggiunge un dato che l’erario sembra ignorare: l’accordo di riduzione del canone non è soggetto a obbligo di registrazione, come chiarito dalla risoluzione 60/E/2010. E la risposta a interpello 165/2021 ha ulteriormente precisato che la scrittura privata è pienamente valida, con la registrazione a svolgere una mera funzione probatoria. Se la registrazione non è obbligatoria, risulta quindi illogico fondare un accertamento sul momento in cui essa è avvenuta: è la tipica distorsione burocratica che irrigidisce ciò che la legge aveva lasciato elastico. Ma c’è di più.
Un punto, a ben vedere, rende l’operato delle Entrate semplicemente insostenibile: come si può pretendere che un accordo venga registrato prima che l’emergenza si manifesti? La pandemia è arrivata all’improvviso, ha chiuso attività in poche ore e solo dopo aver misurato l’impatto economico le parti hanno potuto rinegoziare il canone. È un’evidenza elementare: non si formalizza un’intesa su un evento straordinario prima che esso accada. Trasformare questo dato di fatto in un presunto “difetto formale” da sanzionare significa negare la realtà.
A questo punto non siamo più nel campo della tecnica, bensì in quello della mentalità burocratica-amministrativa. Accordi ragionevoli, nati per evitare conflitti in un momento drammatico, vengono riletti come anomalie; la libertà negoziale è percepita come un fastidio; gli aggiustamenti spontanei diventano sospetti. La medesima Suprema Corte, con la sentenza 16113/2025, ha escluso un diritto automatico alla riduzione del canone, ma ha riconosciuto che la risposta coerente è la negoziazione, non l’intervento autoritativo. È proprio questa autonomia che l’amministrazione sembra incapace di accettare.
Rebus sic stantibus, l’unica soluzione prudenziale è “traslare” le riduzioni sui canoni futuri al momento della registrazione. È una resa al formalismo, non una soluzione, e conferma ancora una volta che in Italia il problema non è la scarsità di norme, ma l’uso distorto che se ne fa.
Da qui discende l’effetto più grave: quando il potere pubblico pretende di tassare un reddito inesistente, non tutela l’interesse collettivo, nega l’evidenza. E nulla danneggia la libertà economica quanto un’amministrazione che riscrive ciò che è accaduto davvero per far quadrare ciò che ha già deciso a tavolino.
Aggiornato il 29 novembre 2025 alle ore 09:28
