Scambio automatico di informazioni, le operazioni transfrontaliere

Obbligo di notifica della direttiva Dac 6

La cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta un importante strumento per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale da parte delle autorità fiscali di molti Paesi nel mondo. Di conseguenza, sono stati avviati specifici progetti, a livello internazionale, per il raggiungimento di tali fini. In ambito europeo, questi obiettivi sono perseguiti, in particolare, dalla direttiva (Ue) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 (la cosiddetta direttiva Dac 6), in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Nell’ordinamento nazionale, è stata data attuazione alla direttiva Dac 6 con il decreto legislativo del 30 luglio 2020, numero 100, cui ha fatto seguito il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020 e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo numero 364425). I principali chiarimenti per l’applicazione di tale normativa sono forniti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 20 febbraio 2021, numero 2.

Gli obblighi di comunicazione concernono i contribuenti e i soggetti che, a vario titolo, strutturano, promuovono o favoriscono operazioni potenzialmente irregolari. Sono obbligati, tra gli altri, le istituzioni finanziarie tra cui: banche, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Società di intermediazione mobiliare (Sim), Società di gestione del risparmio (Sgr), imprese di assicurazione, Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

La comunicazione è neutrale: né innesca automaticamente un controllo, né implica accettazione del meccanismo da parte degli Uffici. Da confrontare la circolare 2/E/21 secondo cui “la mancata reazione dell’Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dell’intermediario o del contribuente non comporta l’accettazione della validità o del trattamento fiscale dello stesso (articolo 5, comma 3 del decreto legislativo). Coerentemente, si ritiene che la comunicazione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o contribuente non costituisce di per sé ammissione di condotta elusiva o evasiva”.

All’interno della categoria di “intermediario” si individuano due figure distinte:

1) il “promotore” (promoter), ovverosia colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione;

2) il “fornitore di servizi” (service provider), ovverosia colui che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero.

La commercializzazione è l’attività finalizzata a rendere disponibile all’utilizzatore il meccanismo e, generalmente, comprende anche le attività di divulgazione, promozione e vendita dello stesso. Oggetto dell’obbligo di comunicazione sono i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache.

Il meccanismo transfrontaliero è “uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere”. Può rientrare nel concetto di “schema” un meccanismo che prevede una serie di entità coinvolte e transazioni tra di loro interconnesse. Il “progetto”, per altro verso, è l’insieme delle ipotesi teoriche che compongono uno “schema” che, se realizzate, determinano il conseguimento di uno degli effetti da cui può derivare l’obbligo di comunicazione. L’accordo ricomprende qualsiasi intesa legalmente vincolante. Il meccanismo per essere rilevante deve riguardare l’Italia ed una o più giurisdizioni estere. Il riferimento all’Italia, in particolare, è da intendersi nel senso che almeno uno dei “partecipanti” (intermediario o contribuente), abbia un collegamento con il territorio nazionale.

Gli intermediari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni entro trenta giorni a decorrere:

1) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione (in tutti i casi in cui si possono verificare entrambe le circostanze, il dies a quo del termine di trenta giorni è da individuare con riferimento al giorno in cui si verifica la prima delle stesse);

2) dal giorno seguente a quello in cui gli stessi hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione;

3) sono previste sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni.

Aggiornato il 02 maggio 2024 alle ore 11:08