I danni da vaccino anti Covid-19 sono indennizzabili

Il Decreto legge 4/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale autorizza una spesa per indennizzi da vaccinazione anti Covid-19 per gli anni 2022 e 2023. Parliamo un budget di 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro per il 2023.

Dal punto di vista normativo esiste un problema di indennizzi nel momento in cui il Consiglio di Stato (con la sentenza numero 7045/2021) ha ribadito l’obbligo vaccinale. Ecco un passaggio della sentenza: “Il legislatore, in una situazione pandemica che vede il diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse – si pensi ai pazienti cardiopatici, diabetici od oncologici – e dell’età avanzata, ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell’unica terapia – quella profilattica – in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio”.

Questa sentenza ha ribadito la centralità della persona e l’obbligo per lo Stato di tutelarne la salute e l’integrità: “E ciò non perché, come afferma chi enfatizza e assolutizza l’affermazione di un giusto valore concepito però come astratto bene, la persona receda a mezzo rispetto a un fine o, peggio, a oggetto di sperimentazione, in contrasto con il fondamentale principio personalista, a fondamento della nostra Costituzione, che vede nella persona sempre un fine e un valore in sé, quale soggetto e giammai oggetto di cura, ma perché si tutelano in questo modo tutti e ciascuno, anzitutto e soprattutto le persone più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, da un concreto male, nella sua spaventosa e collettiva dinamica di contagio diffuso e letale, in nome dell’altrettanto fondamentale principio di solidarietà, che pure sta a fondamento della nostra Costituzione (articolo 2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all’individuo”.

E ancora: “In un ordinamento democratico la legge non è mai diritto dei meno vulnerabili o degli invulnerabili, o di quanti si affermino tali e, dunque, intangibili anche in nome delle più alte idealità etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma tutela dei più vulnerabili, dovendosi rammentare che la solidarietà è la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione. Quanto alla pretesa lesione del diritto all’autodeterminazione, la sentenza mette in guardia dalla logica dei diritti tiranni e, cioè, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite”.

Così la pretesa autodeterminazione che non accetta l’imposizione vaccinale, e che per il Collegio è estranea ad un ordinamento democratico, quant’è vero che “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto”. Questo passaggio apre di fatto all’indennizzo per i danni da vaccinazione anti Covid-19. Per il Consiglio di Stato il vaccino non è sperimentale, in quanto si deve sempre mantenere un equilibrio fra il vantaggio della disponibilità immediata sul mercato con i rischi della poca sperimentazione del vaccino.

Aggiornato il 26 marzo 2024 alle ore 14:30