Acconti sugli utili nelle società di persone e nelle ditte individuali

Il tema degli acconti sugli utili si incontra frequentemente nei bilanci delle società di persone e delle ditte individuali. Spesso sono voci che si sono formate negli anni passati e sono frutto di poca attenzione e controllo da parte dei soci o del titolare e/o dei consulenti che seguono la contabilità dell’azienda. Facciamo un po’ di luce sull’argomento, per capire l’origine e le conseguenze che potrebbe dare il prelievo titolare o soci in bilancio.

Le voci che di solito sono utilizzate per questo tipo di movimento finanziario sono: prelievo titolare o soci, acconti sugli utili o crediti verso soci o titolare. In qualsiasi forma si utilizza non cambia la sostanza e configura un acconto sugli utili di fine anno. Ma è possibile questo comportamento?

Le società di persone hanno una disciplina specifica e diversi rimandi alle norme previste per la società semplice. In particolare, l’articolo 2262 del Codice civile prevede che “salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. Questo articolo suppone due cose importanti: 1) se non c’è un rendiconto approvato dai soci non si può configurare il diritto del socio a percepire gli utili; 2) non è prevista una decisione di distribuzione degli utili, ma si crea direttamente il diritto in capo al socio con la sola approvazione del rendiconto.

Nelle società di capitali (Srls, Srl, Spa e Sapa) non basta approvare il bilancio ma è necessaria una deliberazione dei soci alla distribuzione degli utili. Per questo motivo in questo tipo di società non esistono gli acconti sugli utili (salvo l’eccezione degli acconti su dividendi a condizioni particolari e per società soggette a revisione di bilancio). La normativa delle società in nome collettivo o in accomandita semplice rimanda negli articoli 2293 e 2315 del Codice civile alle norme sulle società semplici e quindi non sembrerebbe possibile la pratica della distribuzione di acconti sugli utili in corso d’anno.

A rafforzare questa idea c’è anche l’articolo 2627 del Codice civile che imputa una responsabilità agli amministratori che distribuiscono utili senza l’approvazione del rendiconto. La responsabilità può essere anche penalmente rilevante e la norma prevede fino ad un anno di carcere. Per risolvere questo limite, è necessario che tutti i soci all’unanimità accettino la possibilità di distribuire acconti sugli utili. Questa volontà, per esempio, può essere espressa direttamente nello statuto sociale, che deve, a questo punto, prevedere la possibilità di erogare acconti sugli utili.

L’articolo 2303 del Codice civile afferma che le società in nome collettivo (ma vale anche per le Sas) possono distribuire acconti sugli utili nei limiti degli utili realizzati dalla società. Ma cosa si intende per utili conseguiti o realizzati? La Suprema corte di Cassazione con la sentenza numero 10786 del 9 luglio 2003 afferma la possibilità di distribuzioni in acconto sugli utili a condizione che ci sia la volontà unanime dei soci e che gli acconti non superino poi gli utili effettivamente conseguiti a fine anno. Anche in questo caso, lo statuto della società deve prevedere questa possibilità per non cadere nell’illecito.

Ma cosa accade se gli acconti dovessero risultare superiori all’utile realizzato a fine anno? In questo caso si ritornerebbe nell’illecito e i soci dovranno essere chiamati a restituire le somme percepite in eccedenza agli utili. In caso di default o dissesto della società il reato contestato agli amministratori è la distrazione di Patrimonio, reato penalmente perseguibile e che può configurare la bancarotta fraudolenta. Ma anche se non si è in una situazione di dissesto finanziario, la voce in bilancio è problematica. I prelievi titolare o soci non possono rientrare fra i crediti verso soci, voce dell’attivo patrimoniale, ma sono, invece, da comprendere nel Patrimonio netto con il segno negativo.

I crediti verso soci possono esserci solo per le posizioni che il socio intende chiudere (restituendo i soldi prelevati in eccesso) già nell’esercizio successivo. Quindi entro l’anno successivo i soci dovrebbero versare i soldi a chiusura del credito nei loro confronti. Se così non accade, queste eccedenze saranno considerate a detrazione del Patrimonio netto. Anche se contabilmente venisse posizionato in modo diverso, soprattutto le banche e Cerved riclassificheranno il bilancio posizionando il credito nel Patrimonio Netto con segno negativo. Se il totale del Patrimonio netto fosse negativo, perché le eccedenze (prelievi titolare o soci) superano i valori positivi, allora la società risulterebbe di fatto in uno stato liquidatorio o di forte crisi economica. Nella migliore delle ipotesi, l’accesso al credito sarebbe precluso sia da parte delle banche che probabilmente anche da parte di alcuni fornitori che analizzano i bilanci.

Ma come mai si arriva a questa situazione? Ci sono diverse ragioni:

1) i soci prelevano acconti sugli utili senza tenere presente la situazione contabile;

2) non si tiene in conto che la società produce costi che non hanno un’uscita monetaria nell’anno (esempio gli ammortamenti su beni acquistati gli anni precedenti);

3) si considerano le giacenze di cassa corrispondenti all’utile;

4) ci si dimentica di valutare le rimanenze di magazzino di fine anno;

5) si pagano fornitori i cui costi sono di competenza dell’anno ma i pagamenti slittano nell’anno successivo.

Insomma, le cause possono essere numerose e negli anni si crea un valore insostenibile che comprometterà la gestione corrente dell’azienda. Le ditte individuali non hanno uno statuto e sono assimilabili alle regole previste per le società di persone soprattutto se sono in contabilità ordinaria. Il reato di distrazione di patrimonio in questo caso è imputabile al titolare in caso di dissesto.

A conclusione, richiamiamo l’attenzione sullo statuto sociale e sul controllo contabile. Se si volesse operare con gli acconti sugli utili, sarebbe indispensabile avere un controllo contabile periodico frequente e uno statuto che preveda la possibilità di erogare acconti sugli utili.

Aggiornato il 12 marzo 2024 alle ore 11:14