Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, numero 236, del Decreto ministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, diviene effettiva l’operatività del nuovo Registro dei titolari effettivi e gli interessati saranno chiamati all’invio dei dati entro l’11 dicembre 2023. Tale data sarà il culmine di un lungo cammino. Infatti, la normativa di riferimento, volta a reprimere fenomeni di riciclaggio di denaro o beni e a scopi di prevenzione del terrorismo, è datata 2017 e più precisamente il Decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2017 in attuazione della Direttiva europea 2005/60/Ce e 2006/70/Ce. Successivamente solo nel 2022, tramite il Decreto interministeriale numero 55 dell’11 marzo, le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva hanno preso vita. Sono seguiti poi una serie di decreti attuativi fino a giungere alla partenza del canale di comunicazione a far data dal 10 ottobre 2023.
La comunicazione riguarda i seguenti soggetti:
1) imprese con personalità giuridica (srl, spa, sapa, società cooperative e di mutuo soccorso, società consortili);
2) le persone giuridiche private (quali associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato);
3) i trust e gli istituti giuridici affini.
Gli interessati saranno chiamati alla comunicazione del cosiddetto titolare effettivo e cioè la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Per una sintetica infografica utile all’individuazione del titolare effettivo, si consiglia di consultare la pagina specifica del registro imprese. La comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente con apposita pratica camerale tramite l’applicativo Dire oppure altre soluzioni di mercato. È tenuto all’invio della comunicazione il soggetto obbligato senza possibilità di utilizzo della procura speciale. Pertanto i legali rappresentanti dovranno dotarsi di firma digitale per poter ottemperare all’incombenza comunicativa. Differente scadenza riguarda invece le società dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche neo costituite le quali avranno trenta giorni di tempo dall’iscrizione nel Registro delle imprese per le prime e dalla data di costituzione per le seconde.
La comunicazione in questione risulta essere, in realtà, un doppione: difatti, entro il 30 novembre, con l’invio del modello Redditi, i contribuenti che hanno percepito determinati crediti d’imposta nell’ultimo triennio e non solo i soggetti sopracitati, dovranno compilare gli appositi quadri contenenti i propri titolari effettivi. Il quadro Ru del modello Redditi2023, infatti, è stato ampliato con la previsione di un’apposita sezione dedicata all’indicazione del titolare effettivo. Duplicazione di dati e di comunicazioni davanti le medesime informazioni e finalità a cui siamo, purtroppo, oramai abituati. Si spera che, prima o poi, la previsione contenuta nella legge delega per la riforma fiscale di espresso divieto per l’amministrazione finanziaria di richiedere informazioni già in suo possesso possa prendere vita e farlo non solo giuridicamente, ma anche e soprattutto nella prassi. La comunicazione dei titolari effettivi nel quadro Ru del modello Redditi, che a oggi presenta ancora svariate criticità e punti poco chiari, riguarda i crediti d’imposta aventi a oggetto: formazione 4.0, ricerca sviluppo e innovazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.
Aggiornato il 19 ottobre 2023 alle ore 10:55