Tra gli strumenti utili alla protezione del patrimonio personale e aziendale troviamo, oltre alle polizze assicurative, di cui abbiamo parlato nell’articolo del 9 agosto, le intestazioni fiduciarie.
Il negozio fiduciario, in genere, è un contratto atipico, mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a un altro (fiduciario) un diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (il cosiddetto pactum fiduciae) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi, condizioni di esercizio del diritto e che fissa principalmente lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare.
Le fiduciarie possono esercitare attraverso due tipologie:
– Fiducia romanistica;
– Fiducia germanistica.
La Fiducia romanistica consiste in una combinazione di due negozi. Il primo è un contratto reale che determina il trasferimento pieno e illimitato al fiduciario della proprietà del bene; il secondo obbliga il fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante nella data prestabilita all’interno del pactum fiduciae. La Fiducia germanistica introduce nel nostro ordinamento il concetto della “legittimazione formale”, che prevede una separazione tra la titolarità effettiva del bene o diritto, che rimane al fiduciante, e la legittimazione al loro esercizio nei confronti di terzi, che viene attribuita al fiduciario (come dire sulla scorta di una vera e propria presunzione di titolarità, la cosiddetta titolarità apparente).
In Italia, dottrina e giurisprudenza hanno convenuto che la definizione di fiducia data dal legislatore del 1939 con la terminologia “assumere l’amministrazione” sembra contemplare una fiducia di tipo germanistico, presupponendo il trasferimento al fiduciario non della piena titolarità di un diritto, ma della sola legittimazione a esercitare in nome proprio, anche se nell’interesse altrui, un diritto di cui rimane titolare il fiduciante.
A seconda dell’attività esercitata, le società fiduciarie si distinguono in:
– Dinamiche o di gestione;
– Statiche o di amministrazione.
Le prime corrispondono utili di gestione, svolgendo il servizio di collocamento su base individuale di portafogli di investimento mediante intestazione fiduciaria (Legge numero 1966 del 1939 articolo 6), equiparabili alle Sim e che vengono oggi inquadrate nel complesso impianto normativo di regolamentazione dei mercati finanziari di cui al Tuf (Decreto legislativo numero 58 del 1998). Le fiduciarie statiche o di amministrazione si occupano di amministrare i beni per conto del cliente (persona fisica o giuridica) secondo le prescrizioni da questi impartite nell’accordo sottoscritto (pactum fiduciae).
Le fiduciarie italiane appartengono alla Fiducia germanistica e si occupano tendenzialmente di amministrazione statica. L’amministrazione e la gestione di taluni beni finanziari consistono nella esecuzione di specifiche indicazioni consegnate dal cliente. Ogni operazione effettuata dalla fiduciaria dovrà essere in linea con le direttive espresse dal cliente (la determinazione del prezzo per la negoziazione dei titoli, le decisioni da prendere in sede di assemblee societarie, i diritti spettanti e così via).
L’intestazione fiduciaria si realizza tramite un contratto di mandato, secondo il quale il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario che ha l’obbligo di esercitarlo secondo gli interessi, le istruzioni e le condizioni del trasferente. Il contratto sopracitato viene anche denominato contratto fiduciario, la cui nozione è riportata nella Cassazione (numero 10031 del 1997): “… considerato che i valori assunti in amministrazione dalla società fiduciaria sono di effettiva proprietà dei fiducianti; considerato che gli ordinari principi in tema di individuazione dei beni non operano in relazione alle società fiduciarie che svolgono attività di amministrazione di valori; il proprium del rapporto intercorrente tra la società fiduciaria e i fiducianti consiste nell’intestazione dei beni appartenenti effettivamente ad altri proprietari e che pertanto la proprietà della società fiduciaria pur non potendosi dire fittizia ha carattere formale ed il fiduciante malgrado l’intestazione del bene ne conserva la proprietà effettiva ed è quindi in grado di disporre senza necessità di alcun formale ri-trasferimento del bene da parte delle fiduciaria”.
I principali oggetti di intestazione fiduciaria possono essere:
– Partecipazioni societarie;
– Liquidità;
– Titoli azionari e obbligazionari quotati e non quotati;
– Beni;
– Diritti;
– Crediti.
Gli obiettivi principali che persegue l’intestazione fiduciaria sono:
– Riservatezza. L’intestazione fiduciaria tutela l’anonimato e la riservatezza per chi vuole effettuare un’operazione o detenere determinati beni senza svelare la propria identità;
– Garanzia. L’intestazione fiduciaria realizza una separazione dei patrimoni tra le varie attività svolte dal cliente. Questo consente al fiduciante di non subire aggressioni da parte di futuri creditori. Questo consente, per esempio, di garantire la separazione effettiva tra il patrimonio personale e quello dell’attività professionale del fiduciante;
– Fiscalità. I redditi originati dalla fiduciaria, derivanti dall’amministrazione e gestione di definiti beni conferiti dal fiduciante, sono direttamente imputati a quest’ultimo. Dal momento che, tramite il contratto fiduciario, non si realizza alcun trasferimento di proprietà dal fiduciante alla fiduciaria, allora non si avrà alcuna imposizione in relazione alla consegna della legittimazione relativa a taluni beni.
– Passaggio generazionale. Rappresenta uno strumento valido per la cessione di attività finanziarie o di liquidità dall’imprenditore ai propri eredi. In tal caso, si avrà una intestazione di tali mezzi a favore dei successori mantenendo la massima riservatezza e passando dalla società fiduciaria.
I regimi fiscali adottabili nelle intestazioni fiduciarie sono tre:
– Regime fiscale dichiarativo (meno utilizzato). In questo caso l’investitore ha il controllo totale della decisione di acquisto e di conseguenza deve rispettare tutti gli adempimenti fiscali, riportando nella propria dichiarazione plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’investimento;
– Regime fiscale gestito. In questo caso l’investitore delega ad un intermediario finanziario la gestione del portafoglio e gli adempimenti fiscali. In questo modo, il cliente riceve alla fine dell’anno il risultato dell’investimento al netto di costi di gestione e tassazione. Un vantaggio di questo regime deriva dal poter compensare le minusvalenze con plusvalenze, redditi da capitale o altri redditi diversi. Inoltre, in caso di risultato annuo negativo, può essere riportata la perdita negli anni successivi fino al quarto periodo d’imposta;
– Regime fiscale amministrato. In questo caso il controllo sulla gestione degli investimenti fatti rimane ai clienti, i quali delegano solo gli adempimenti burocratici e fiscali. Anche qui, in caso di risultato annuo negativo, può essere riportata la perdita negli anni successivi fino al quarto periodo d’imposta. Però, al contrario del regime fiscale gestito, la compensazione delle minusvalenze può essere fatta solo con redditi diversi di natura finanziaria o se la plusvalenza si produce successivamente alla minusvalenza.
Aggiornato il 31 agosto 2023 alle ore 09:40