Al via la definizione delle liti pendenti

Tutto pronto, o quasi, per la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023). La norma in questione prevede la definizione delle liti, attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado, inclusa la Corte di Cassazione, al 1° gennaio 2023 con l’Agenzia delle entrate o con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel dettaglio è necessario che il contribuente abbia notificato entro il 1° gennaio 2023 il ricorso alla controparte e alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia divenuta definitiva. A seguito di presentazione di un apposito modello da parte del contribuente, la definizione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per individuare correttamente tale valore, il legislatore richiama il comma 2 dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 546/1992, nel quale si legge che “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 2/E del 27/01/2023 non sono definibili le controversie in cui manchino importi da versare come quelle aventi ad oggetto dinieghi di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. Al pari non sono definibili le controversie relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo parte in causa, non è ente creditore, nonché le controversie concernenti le risorse proprie tradizione dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 ovvero suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo nel caso di un ammontare totale superiore ai mille euro (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo). Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Il perfezionamento della domanda si concretizza con il pagamento della prima rata. Nell’ipotesi di assenza di importi da pagare, per il perfezionamento basterà l’inoltro della domanda. Eventuali somme già versate, nelle more del giudizio in essere, dovranno essere scomputate dall’importo dovuto per la definizione, senza possibilità di poter chiedere a rimborso eventuali eccedenze. Torniamo sulla misura degli importi da corrispondere. Abbiamo visto come, in linea generale, il dovuto sia pari al valore della lite come in precedenza definito. In deroga sono previste dal legislatore delle riduzioni applicabili ai casi di soccombenza dell’ente impositore nei vari gradi di giudizio o ai ricorsi iscritti in primo grado. Più nel dettaglio, in deroga al pagamento integrale, le somme dovute per la definizione saranno pari ad una percentuale del valore della lite coincidente con:

Il 90 per cento per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado.

Il 40 per cento nel caso di soccombenza dell’Agenzia nel primo grado di giudizio.

Il 15 per cento in caso di soccombenza dell’Agenzia nel secondo grado di giudizio.

Il 5 per cento per le controversie pendenti in Cassazione e nelle quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dal legislatore la palla è passata all’Agenzia delle Entrate che con Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 ha emanato le modalità di attuazione della norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie approvando un apposito modello e delineando le modalità di presentazione della domanda. Entro il 30 giugno 2023, pertanto, i contribuenti che decidano di avvalersi della definizione delle liti pendenti, dovranno provvedere all’invio di un singolo modello per ogni controversia definibile e, come precedentemente precisato, al pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.

In attesa dell’attivazione di un apposito canale di trasmissione telematica, utilizzabile anche attraverso l’ausilio di un intermediario, l’unica modalità per ora consentita di inoltro della domanda è rappresentata dall’indirizzo Pec dell’Ufficio fiscale parte del giudizio. Sarà un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ad istituire il codice tributo utile al pagamento del dovuto. Eventuali dinieghi alla definizione agevolata saranno notificati dall’Agenzia al contribuente entro il 31 luglio 2024.

Aggiornato il 04 febbraio 2023 alle ore 12:58