Professionisti ed equo compenso

Approvata all’unanimità alla Camera dei deputati la proposta di legge sull’equo compenso per i professionisti. Una nozione di equo compenso è rinvenibile all’interno del testo stesso, intendendo tale la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai relativi decreti ministeriali.

Più precisamente i compensi dovranno essere coerenti:

1) per gli avvocati e per i professionisti iscritti in ordini e collegi, con le tariffe vigenti in materia di parametri per la determinazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale (Decreto del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, Legge n. 247/2012 e dai Decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9, Decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012);

2) per le altre professioni non regolamentate di cui al comma 2 dell’articolo 1 della Legge n. 4/2013, sarà il ministro dello Sviluppo economico a dover emanare un apposito decreto entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della legge e, successivamente, da revisionare con cadenza biennale, sentite le associazioni di categoria.

La proposta di legge, a firma Meloni-Morrone, riproduce e ripropone il testo già approvato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021 ma arenatosi in Senato a causa dell’improvvisa fine di legislatura. La tematica è di grande interesse poiché crea una tutela per i professionisti nei rapporti con i cosiddetti “contraenti forti” imponendo a quest’ultimi di riconoscere un compenso coerente con i tariffari professionali. Sono considerati “contraenti forti”: la pubblica amministrazione, le banche, le assicurazioni e le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Restano escluse dalla nuova normativa le prestazioni rese da professionisti nei confronti di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione i quali, però, dovranno garantire la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera prestata.

La norma dispone l’applicazione dell’equo compenso, inoltre, ad ogni tipo di lavoro e accordo preparatorio, purché vincolante per il professionista. Un’ulteriore importante tema riguarda la nullità della clausole che non prevedono un compenso equo con riguardo anche ai costi sostenuti dal professionista a titolo, ad esempio, di rimborsi. Solo altresì nulle le pattuizioni che impediscono al professionista di pretendere acconti, che impongano allo stesso l’anticipazione delle spese o che attribuiscano al committente sproporzionati vantaggi rispetto alla qualità e quantità della prestazione resa. Allo stesso moda saranno da considerarsi nulle le clausole che garantiscano al committente il potere di modificare unilateralmente il contratto o di prevedere termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

La nullità è rilevabile d’ufficio ed opera a favore del professionista. Con la nuova norma si investono gli Ordini ed i collegi di redigere idonee norme deontologiche e sanzionatorie, nonché di essere interpellati circa la misura dei parametri da aggiornare con cadenza biennale e, infine, nel predisporre modelli standard di convenzione ed accordi con le imprese committenti interessati dalla nuova disciplina.

Interessante è sicuramente la disposizione circa il dies a quo per il calcolo della prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuato nel giorno del compimento della prestazione, nonché circa la possibilità per gli ordini professionali di promuovere class action a tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti.

Infine, l’articolo 10 istituisce un Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il Ministero della Giustizia. Il compito dell’osservatorio sarà quello di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o proposte e segnalare comportamenti elusivi.

Dopo l’approvazione unanime della proposta di legge in Camera dei deputati, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emanato un comunicato stampa affidato alle parole del presidente nazionale Elbano De Nuccio e di cui si riporta di seguito una stralcio: “Esprimiamo il nostro pieno consenso su una disciplina che si pone l’obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale ad ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi. Come tutti i testi anche questo è perfettibile, ma esso rappresenta un punto di partenza estremamente importante. Per questo il nostro auspicio è che il passaggio che lo attende ora al Senato possa essere comunque il più rapido possibile”.

Aggiornato il 30 gennaio 2023 alle ore 10:36