La definizione agevolata degli avvisi bonari

Con la legge di Bilancio 2023 il Legislatore ha previsto una serie di strumenti per la definizione agevolata di ruoli, avvisi e contenziosi pendenti. Scopo del presente elaborato è di analizzare la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di un controllo automatizzato sulle dichiarazioni, così come indicato dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) e alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 13 gennaio 2023.

Oggetto della definizione agevolata sono i cosiddetti avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati sui modelli dichiarativi – ex articoli 36 bis decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ed ex 54 bis decreto del Presidente della Repubblica 633/72 – relativi, rispettivamente, alle imposte sul reddito (Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolari) e all’Iva. Tramite i controlli automatizzati, l’Amministrazione finanziaria verifica la rispondenza tra dichiarato-versato e, lì dove vengano riscontrate anomalie, invita il contribuente alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni (o novanta nel caso di avvisi inviati direttamente all’intermediario). In questi casi, oltre le imposte e i relativi interessi, viene applicata una sanzione pari al 10 per cento. Con la definizione agevolata degli avvisi bonari, i contribuenti potranno regolarizzare le proprie pendenze con il pagamento di una sanzione ridotta al 3 per cento, fermo restando il valore delle imposte, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri.

Rientrano nel perimetro della definizione agevolata gli avvisi relativi agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021:

già notificati ma per i quali, alla data di entrate in vigore della legge di Bilancio, non sia ancora spirato il termine di pagamento (30 giorni o 90 giorni dalla data di notifica);

alle comunicazioni recapitate successivamente la medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Per effetto della definizione agevolata le imposte, i contributi, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni dovranno essere ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte.

Discorso a parte va fatto per gli avvisi bonari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 che, alla data del primo gennaio 2023, erano già in corso di rateizzazione: la riduzione delle sanzioni dal 10 per cento al 3 per cento spetta soltanto sulle rate residue del piano. In questo caso, si dovrà procedere al calcolo degli importi ancora da versare, individuando le somme dovute a titolo di imposte e calcolando su queste la sanzione del 3 per cento (qui in tabella un esempio. Avviso bonario anno 2020 – totali 2.280 euro – rateizzato in otto rate e con le prime due pagate. Il piano di dilazione continuerà con l’importo ricalcolato con le sanzioni al 3 per cento).

Per poter cristallizzare la definizione agevolata, le somme devono essere versate entro le normali scadenze (30 o 90 giorni dalla data di notifica o nel rispetto delle scadenze contenute nel piano dilatorio). È applicabile l’istituto del lieve inadempimento (ex articolo 15 ter decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, consistente nel lieve ritardo, nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore al 3 per cento nel limite di 10mila euro; tardivo versamento di una rata successiva alla prima entro la scadenza della successiva rata).

Si ricorda che il mancato – o tardivo pagamento – oltre i limiti del lieve inadempimento comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi e maggiorazione delle sanzioni nella misura del 30 per cento.

Un’importante novità è contenuta al comma 159. Viene, infatti, modificato a regime il numero massimo di rate concedibili sui piani di dilazione degli avvisi bonari, precedentemente fissato in otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro e venti rate per importi superiori. La modifica tende ad allineare il numero di rate concedibili a prescindere dall’importo dell’avviso. D’ora in avanti, pertanto, il numero massimo concedibile di rate sarà sempre pari a venti, con cadenza trimestrale. La novellata disposizione si applica, oltre a quelle non ancora iniziate, alle rateizzazioni in corso al primo gennaio 2023 per le quali si potrà estendere il numero di rate sulle somme non ancora versate, previo ricalcolo.

I commi 157 e 158 contengono ulteriori disposizioni di interesse:

il comma 157 prevede la definita acquisizione e la non rimborsabilità delle somme versate anteriormente alla definizione agevolata;

il comma 158 proroga di un anno il termine decadenziale per la notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati sul periodo d’imposta 2019.

Lo strumento di definizione agevolata degli avvisi bonari qui visto è, senz’altro, un modo per poter ridurre il carico fiscale sui contribuenti vittime di un periodo di crisi congiunturale. Permette, altresì, di limare la sproporzione tra quanto dovuto a seguito di una rottamazione dei ruoli e quanto dovuto con un avviso bonario. Ricordiamo, infatti, che il pagamento delle somme dovute a seguito di rottamazione dei ruoli prevede il versamento della sola quota capitale (con una versione, questa, prevista nella legge di Bilancio 2023 e ancora più agevolativa rispetto alle precedenti rottamazioni) e non già di sanzioni o interessi, siano quest’ultimi moratoria o per ritardata iscrizione.

Limitando, però, la definizione degli avvisi bonari ai soli anni 2019, 2020 e 2021, si è creato un vuoto per tutti quegli avvisi di anni precedenti ancora in corso di pagamento. Vuoto maggiormente sentito in questo periodo storico post-pandemico in cui molti avvisi, anche in virtù di scelte legislative, sono stati notificati in ritardo rispetto alle normali tempistiche (ad esempio, gli avvisi bonari sull’anno 2018 notificati alla fine dell’anno 2021 e a oggi in corso di rateizzazione).

Aggiornato il 19 gennaio 2023 alle ore 11:12