Lo schema provvisorio del nuovo Codice degli appalti, consegnato dal Consiglio di Stato al Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, qualche giorno fa dall’Esecutivo nel pieno rispetto dei tempi imposti dal Pnrr. Rispetto allo schema il testo si accompagna di documenti integrativi, tra cui la relazione introduttiva che opera come manuale d’uso per tutti coloro che dovranno applicare le disposizioni del nuovo codice, e di trentacinque allegati volti a garantire l’auto-esecutività del nuovo codice. A tal proposito si segnala, per la fase transitoria e di avvio della fase di attuazione, la previsione di un help desk di cui dovrà dotarsi la cabina di regia sul codice per rispondere e consentire una più facile applicazione della riforma.
Da un esame complessivo si evince, dunque, in modo chiaro come il testo abbia il fine ultimo di mettere ordine e sostituire quel complesso di atti attuativi satellite presenti in materia di appalti quali, a titolo di esempio, le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), i regolamenti vigenti, gli annessi delle direttive europee; che con l’entrata in vigore del nuovo codice sono destinati a venir meno. È, inoltre, indubbia l’introduzione di rilevanti semplificazioni procedurali per le stazioni appaltanti, in un’ottica realmente orientata al risultato, alla celerità del procedimento amministrativo e al principio dell’effetto utile.
Ma non solo. Viene confermato il ruolo centrale che la digitalizzazione deve avere nelle procedure riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici, attraverso la previsione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell’operatore economico, delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Una digitalizzazione che deve governare anche le modalità di accesso agli atti, garantendo la possibilità di richiedere e acquisire in modalità elettronica e digitale la documentazione di gara e le informazioni inerenti alle procedure, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
Tra le novità:
1) la reintroduzione per i lavori, del ricorso all’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice, con la conseguente possibilità che il contratto abbia ad oggetto sia la progettazione esecutiva, sia l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
2) l’innalzamento della soglia sotto la quale gli Enti Locali potranno continuare ad affidare contratti di lavori pur in assenza della qualificazione di stazione appaltante;
3) l’apertura al subappalto a cascata che nella misura in cui consente al subappaltatore di subappaltare a sua volta, ha generato, tra i primi commentatori, forti perplessità in relazione ai rischi di sfruttamento e di infiltrazione criminale.
Permane, invece, l’obbligatoria previsione di clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, ora ancorata agli “indici sintetici della variazione dei prezzi” approvati dall’Istat. Ebbene, non resta che fare il conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove regole, prevista per il mese di aprile, e attendere l’esito del passaggio parlamentare nelle commissioni competenti.
Aggiornato il 22 dicembre 2022 alle ore 12:08