Enel dovrà pagare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una sanzione amministrativa pari a 3 milioni e 500mila euro. Inoltre, l’Antitrust ha irrogato a Conseed e Seed, in solido, una multa pari a un milione di euro, e a Zetagroup una sanzione di 280mila euro. Infine, New working, Run e Sofir dovranno pagare 100mila euro a testa. Nella nota dell’Antitrust si legge che “il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio pre-registrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia per i clienti finali di piccole dimensioni”.
Il termine a cui fa riferimento il messaggio, attualmente previsto – secondo il Garante – al 10 gennaio 2024, “era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva”. In alcuni casi, gli utenti si sono sentiti dire che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia è stato prospettato, contrariamente al vero, come obbligatorio.
Quest’informazione, ingannevole ha lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel. Secondo l’Antitrust, inoltre, la condotta – definita dallo stesso Garante “aggressiva” – è risultata tale a causa delle insistenti e ripetute telefonate che hanno diffuso il messaggio pre-registrato, anche dirette a numerosi consumatori che non avevano fornito il consenso ai trattamenti dei dati per finalità di marketing.
L’istruttoria dell’Autorità ha evidenziato che le agenzie partner sopracitate Conseed, Seed, Zetagroup, Working e Run hanno consapevolmente svolto la loro attività di vendita, avvalendosi inoltre di sub agenzie e di singoli agenti non autorizzati da Enel che disponevano indebitamente di liste di clienti appartenenti al mercato tutelato. “L’Autorità ha ritenuto che tali condotte integrino una pratica commerciale scorretta perché idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario, quale quello della fornitura dei servizi di energia”.
Aggiornato il 18 novembre 2022 alle ore 15:14