Le difficoltà delle stazioni appaltanti nell’attuazione dei progetti del Pnrr

La grande scommessa accolta dall’Italia attraverso le risorse stanziate dal Next Generation Ue è accompagnata da un impianto normativo complesso, in costante evoluzione e non sempre di immediata ricostruzione per gli addetti ai lavori.

Alle amministrazioni titolari delle misure del Piano è, infatti, attribuito il compito di raggiungere i traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre sui soggetti attuatori ricade la responsabilità di portare a termine le opere nel rispetto dei principi fissati dalla disciplina normativa prevista per il Pnrr.

In altre parole, le stazioni appaltanti beneficiarie dei finanziamenti sono chiamate ad attivare le procedure di appalto secondo le vincolanti dinamiche previste per l’affidamento di tali commesse e a giungere alla loro conclusione in tempi rapidi.

Due sono, dunque, i fattori cardini su cui si basa il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano:

la conoscenza della normativa sugli appalti e il fattore tempo.

Il primo, in considerazione del vincolo imposto dal Piano rispetto all’immediata misurabilità dei risultati, genera tutte quelle preoccupazioni legate all’effettiva capacità dei soggetti attuatori nella gestione delle procedure di gara, compreso il rispetto delle rigorosissime forme di rendicontazione, e nel controllo sulla corretta esecuzione dei contratti.

Il secondo riveste, invece, il ruolo di primaria guida, tanto che l’interesse nazionale alla sollecita definizione degli interventi del Piano è stato codificato come principio di sistema nei procedimenti legati all’attuazione del Pnrr.

Il monito ad accelerare e semplificare comporta, tuttavia, il rischio di una sua mal interpretazione da parte delle stazioni appaltanti che, nella necessità di “correre”, sono portate a bandire procedure di gara in danno alla competizione “del” e “per” il mercato. In tale prospettiva, può considerarsi frutto del “fare presto” l’avvio di gare attraverso il ricorso agli accordi quadro che, nella misura in cui devono concretizzarsi nella stipula di contratti attuativi, rappresentano una vera e propria scommessa. Così come il progressivo aumento registratosi di affidamenti diretti e di procedure negoziate senza bando di gara appare sintomatico di una possibile distorsione del modello derogatorio introdotto. L’esigenza di semplificazione, realizzata con i recenti interventi legislativi finalizzati alla previsione del richiamato regime speciale per gli appalti Pnrr, non appare, dunque, sufficiente se non si assiste al necessario superamento delle difficoltà organizzative ed operative delle amministrazioni aggiudicatrici.

A ciò si aggiunga il contesto economico attuale e le sue inevitabili ricadute.

È risaputo come l’aumento dei costi delle materie prime determini, in relazione alla fase di gara, la pubblicazione di procedure “sottocosto” e, in relazione alla fase di esecuzione, il blocco delle prestazioni per l’oggettiva impossibilità delle imprese di adempiere a quanto pattuito secondo i costi definiti dai capitolati.

Sebbene gli interventi sul rincaro prezzi siano riusciti a mantenere l’impianto delle iniziative fino ad oggi avviate e ad annullare lo stallo dei ritardi maturati, permane un leggero affanno.

Per questa ragione, nell’accelerazione che ci governa solo il tempo ci dirà se il difficile bilanciamento tra i principi di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica e le esigenze pro-concorrenziali potrà ritenersi compiuto.

Aggiornato il 24 ottobre 2022 alle ore 08:56