Dl Sostegni: domande per contributo a fondo perduto

“Da questa mattina è possibile presentare le domande di contributo, previsto dal Decreto Sostegni, per tutte le imprese che hanno avuto un calo di fatturato. Nei primi 10 minuti sono arrivate più di 2000 richieste” ha twittato Laura Castelli, viceministro dell’Economia.

“Su input del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l’invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge numero 41/2021 (Decreto legge Sostegni) – è spiegato in una nota – da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia. Possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo”.

In cosa consiste

Come riportato dal documento, “il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere. L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi, confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie). Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione”.

A chi spetta

“Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021”.

A chi non spetta

“Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi: soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto; soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”); Enti pubblici, di cui all’articolo 74 del Tuir; intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi)”.

Aggiornato il 30 marzo 2021 alle ore 12:42