Chi ha frequentato le sue lezioni di filosofia del diritto, tenute da ultimo nelle aule romane de La Sapienza, ricorda la chiarezza e la conseguenzialità della sua esposizione, che attingeva alla radice tomista. Per Cotta negare la struttura ontologica dell’uomo comporta negare l’oggettività dei valori, e quindi l’ulteriore negazione dell’ordine che fonda l’umana coesistenza.
Sergio Cotta (6 ottobre 1920-3 maggio 2007) nasce a Firenze da Alberto Cotta, studioso di scienze forestali, e Mary Nicolis di Robilant, discendente diretta del matematico Leonardo Eulero. Compie i primi studi all’istituto dei barnabiti “La Querce”, inscrivendosi successivamente alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze, dove si laurea nel 1945. Chiamato alle armi col grado di sottotenente il giorno dell’annuncio dell’armistizio, l’8 settembre 1943 è in Friuli, ma discendendo in barca lungo l’Adriatico per raggiungere l’Italia non ancora occupata dai tedeschi, si ammala di malaria, decidendo, dopo varie vicissitudini, di raggiungere il Piemonte, dove partecipa alla guerra di resistenza come comandante di una brigata partigiana nella VII Divisione Autonoma “Monferrato”. È tra i primi ad entrare a Torino nei giorni della liberazione della città. Per la sua partecipazione alla guerra partigiana gli vengono attribuite la Medaglia di bronzo al valor militare (24/10/1951) e la Croce di guerra (31/03/1952). Da giovane, è assistente alla cattedra in Torino di Norberto Bobbio, poi insegna a Perugia, Trieste, Trento, Firenze e Roma.
Direttore della Rivista internazionale di filosofia del diritto, è stato accademico dei Lincei e presidente dell’Unione giuristi cattolici italiani e dell’Unione internazionale giuristi cattolici, nonché Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica (2003). È autore di numerosissimi saggi e pubblicazioni, tra i quali gli scritti giovanili relativi all’analisi del fenomeno resistenziale, avendovi direttamente e personalmente partecipato, condensati nella rara e preziosa opera dal titolo Quale resistenza? (1977). Studioso e diffusore del pensiero e dell’opera di Montesquieu, di cui curerà l’edizione italiana de “Lo spirito delle leggi”, cura un’indagine del profilo più strettamente filosofico-giuridico del pensiero di San Tommaso d’Aquino, cui dedica il fondamentale studio Il concetto di legge nella Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino (1955). Da ricordare inoltre Prospettive di filosofia del diritto (1971), Itinerari esistenziali del diritto (1972), L’uomo tolemaico (1975), Perché il diritto (1979), Giustificazione o obbligatorietà delle norme (1981), Soggetto umano, soggetto giuridico (1997), I limiti della politica (2002), Il diritto come sistema di valori (2004).
Lo sviluppo della riflessione di Cotta intorno al problema del diritto si fonda su una concezione prospettivistica secondo una rinnovata accezione che per un verso respinge ogni riduzionismo soggettivistico, e per altro verso invece propone un metodo osservativo della realtà che sia in grado di scrutare al fondo della complessa globalità dell’esistenza, senza rinunciare alla vocazione universalmente aletica del filosofare. Presupposto tale metodo d’indagine, il pensiero cottiano si inscrive in una dimensione cognitivista, nel senso classico di teoretica e metafisica, che studia la fenomenologia giuridica in quanto fondata su una verità conoscibile, cioè la sua giustizia, che disvela la natura umana come natura relazionale.
Cotta, infatti, scrive che “la giustizia in sé è sempre sociale poiché concerne il comportamento dell’individuo non in se stesso soltanto, ma nella sua relazione con l’altro. Perciò la giustizia, per propria essenza e struttura, è sempre sociale nel senso generico di riferita a quel rapporto tra uomini che li rende reciprocamente associati o associabili”. La prospettiva sul diritto della riflessione cottiana mette in luce la natura esistenziale del fenomeno giuridico in quanto fenomeno co-esistenziale poiché “l’esistenza si esprime e si organizza sempre in forme di relazione esistenziale”.
In questo senso Cotta chiarisce che dove c’è l’uomo c’è il diritto, poiché “l’uomo ha bisogno del diritto per avere garanzia di vita”, così come “il diritto ha bisogno (metaforicamente) dell’uomo perché solo questi è in grado di ripristinare l’ordine che ha violato”. In quest’ottica, la ricerca del fondamento del diritto, l’interrogarsi dell’uomo in genere e del giurista in particolare sul perché esiste o deve esistere il diritto, rivela non soltanto una domanda di senso intorno al diritto, ma una domanda sulla sua stessa giustizia, cioè una esigenza di investigazione della sua sostanza che scruti nel fondo del fenomeno giuridico ben oltre la sua semplice regolarità e correttezza formale, imparando così ad evitare razionalmente quelle forme di riduzionismo, oggi così diffuse, le quali, presupponendo l’inesistenza di una essenza del diritto, finiscono per subordinarlo all’economia, alla dialettica della volontà storicisticamente determinata, o alla politica. La prima istanza che non si può fare a meno di riconoscere in un tale itinerario di esplorazione è l’individuazione del principio personalistico “il quale significa che ogni individuo ha titolo, per la comune struttura di io sintetico-relazionale, al riconoscimento della sua qualità ontologica di uomo, ossia di soggetto (e non di mero oggetto). Questo riconoscimento è la condizione fondamentale d’ogni possibile forma di esistenza veracemente umana, perciò non tollera eccezioni; fuori di esso, infatti, si ha la riduzione, in tutto o per qualche verso, dell’individuo a cosa e quindi il disconoscimento della ontologica uguaglianza quanto a egoità fra gli individui umani. È questa la ragione per cui il principio persona mette in luce l’infondatezza di schiavitù, razzismi e classismi di vario genere, che fanno prevalere delle determinatezze empiriche sulla uguaglianza ontologica”.
Per Cotta la negazione della struttura ontologica dell’uomo comporta la conseguenziale negazione dell’oggettività dei valori che, inevitabilmente, si traduce nella ulteriore negazione dell’ordine ontologicamente fondato e fondante l’umana coesistenza. La negazione ontologica costituisce dunque il presupposto dell’abbandono “dell’idea del diritto come valore in sé che lo riconduce ad una semplice tecnica e lo assoggetta al destino di deperimento e sorpassamento da parte di altre tecniche più efficaci”. Il diritto, per evitare che venga subordinato a finalità extra-giuridiche come quelle di carattere economico, politico o perfino ideologico, occorre che sia riconosciuto nella sua propria specifica e autonoma dignità epistemica e assiologica, poiché “vi è certo un bene comune interno all’esperienza giuridica, ma esso trapassa gli aspri confini dei gruppi, è comune a tutti gli esseri umani: è la giustizia, la quale nella verità del suo concetto e della sua struttura si presenta di universale estensione”.
Nella critica cottiana, insomma, la tecnica giuridica non può mai avere l’ultima parola sul diritto senza rischiare di negare la giustizia, e quindi il fondamento stesso e ultimo del diritto, poiché “se per sua essenza la tecnica è disintegrazione della struttura delle cose al fine di ridurle, prive di forma propria, a pura energia quantitativa consegnabile alla piena disponibilità dell’uomo, la tecnica allora è espressione radicale dell’oblio dell’essere, presente anche nell’essere e nel destino delle cose”. Alla luce di ciò, “per l’oggettività della sua forma, il giuridico si oppone alla forza”, alla forza della tecnica, della politica, dell’ideologia, di qualunque eventuale istanza storico-sociale si venisse a determinare in opposizione alla costitutiva dimensione ontologico-relazionale dell’essere umano.
Si disvela così la tensione teleologica che anima il sistema di pensiero di Sergio Cotta, alla luce del quale non soltanto il diritto possiede un suo specifico perché, ma specialmente è vocato alla tutela dei più fragili. Ciò accade perché “il diritto non può violare il principio della inviolabilità dell’innocente senza negare la propria essenza di regola giusta per trasformarsi in violenza. Là dove per legge diventa lecito uccidere un innocente, s’instaura l’arbitrio, ossia la licenza di compiere o di non compiere a proprio piacimento un atto dannoso per altri. E questo arbitrio è, concettualmente ed esistenzialmente, la negazione della regola e della vita secondo la regola”.
(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino
Aggiornato il 20 aprile 2022 alle ore 13:10