Fisco, tasse, tributi:   l’esperto risolve

Iniziamo da oggi una collaborazione con il dottor Alfredo Annibali, commercialista in Roma, che risponderà settimanalmente ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali, che curerà personalmente questa nuova rubrica per “L’Opinione”, vanta una esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per districarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Salve, sono proprietario di un appartamento a Roma (comune ad alta densità abitativa) molto “appetibile” dagli studenti in quanto da lì si raggiunge facilmente a piedi l’Università, mi chiedevo se posso (e possono) beneficiare di qualche agevolazione fiscale?

Sì, confermo che l’argomento sia stranamente a cuore dei nostri governanti, che si sono preoccupati di concedere (anche se il termine non mi piace molto, quasi a significare una “benevolenza” del sovrano...) dei risparmi fiscali sia a chi loca che a chi vi si stabilisce. In primis però è necessario che il contratto abbia una durata compresa tra i sei mesi ed i tre anni (eventuali clausole volte a modificare le durate minime o massime sono nulle e si farà riferimento automaticamente a quelle di legge). L’appartamento deve inoltre trovarsi in un comune “ad alta densità abitativa ed il canone deve oscillare tra le fasce di riferimento concordate tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Rispettato ciò, l’agevolazione (per il proprietario) consiste o in una riduzione dell’aliquota della cedolare secca al 10 per cento (anziché al 15 per cento), oppure, se a regime ordinario, in un abbattimento forfettario del canone del 3,50 per cento in luogo del 5 per cento classico. Per gli studenti (o i loro genitori) è prevista una detrazione pari al 19 per cento di quanto corrisposto fino a un massimo di 2.633 euro, sempreché l’immobile sia in un comune a più di 100 chilometri da quello di residenza.

Ed ora una domanda sugli acconti, visto che la scadenza non è poi così lontana, a tal proposito mi ha scritto Giovanni da Forlì.

Nel corso del 2015 ho conseguito un livello di reddito che purtroppo non penso di replicare quest’anno. Posso quindi non versare il secondo acconto o versarlo in misura inferiore?

Sì, ovvio anche perché a novembre la propria situazione reddituale dovrebbe essere più chiara rispetto a giugno. I metodi di calcolo a disposizione del contribuente sono due: quello storico e quello previsionale. Detto ciò, se si prevede con ragionevole certezza di avere entrate inferiori a quelle precedentemente conseguite si possono versare in proporzione alle imposte che si pagheranno a giugno in sede di dichiarazione. Non sempre i calcoli sono semplici ed un margine di incertezza c’è sempre, ma senz’altro non si è obbligati a versare sulla base di quanto dichiarato in passato.

Mia suocera vive con me e mia moglie e non percepisce pensione, posso avere dei benefici fiscali?

Sì, è possibile beneficiare della “detrazione per altri familiari a carico”. Prendo spunto per ricordare sia quali siano i familiari che si possono considerare tali e quale sia il limite di reddito. Innanzitutto, per l’anno 2015, non devono aver conseguito redditi superiori a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, mentre rientrano nei possibili beneficiari (oltre ai figli ed al coniuge non legalmente ed effettivamente separato) i nonni, i suoceri, i nipoti, i generi (e le nuore) e i fratelli e sorelle. La condizione (oltre al limite reddituale) è la convivenza o del loro mantenimento tramite assegno.

Se avete dubbi o domande potete scrivere a: [email protected]

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:17