Mediazione e amministratore condominiale

Allo svolgimento del procedimento di mediazione per le liti condominiali, si applicano, in linea generale, le ordinarie regole dettate dal predetto Decreto legislativo n. 28/2010. Così, all’atto della presentazione dell’istanza di mediazione, il responsabile dell’organismo dovrà attivarsi per designare un mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (l’assenza ingiustificata – nel caso la lite arrivi davanti all’autorità giudiziaria – comporterà il pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio).

Durante il primo incontro, il mediatore dovrà invitare le parti e i loro avvocati (la cui partecipazione è prevista come obbligatoria) a esprimersi sulla possibilità di dare avvio alla mediazione e, in caso di esito positivo, procederà con lo svolgimento. Al contrario, in caso di esito negativo, il procedimento si riterrà concluso: la condizione di procedibilità si considererà comunque avverata (sicché si potrà adire senz’altro l’autorità giudiziaria) e nessun compenso sarà dovuto all’organismo di conciliazione. Tutto questo tenendo, però, presente quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 71 quater Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, secondo cui se i termini di comparazione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di legittimazione in favore dell’amministratore, è possibile ottenere, previa specifica istanza in tal senso, “idonea proroga” della data di prima comparizione.

Una previsione, questa, dettata presumibilmente in considerazione delle difficoltà che possono sorgere in condominio per arrivare ad una decisione sul punto, ma che, all’evidenza, rischia di allungare i tempi della procedura. Sarà facile, al proposito, sottolineare che conviene a tutti allungare i tempi, ma fare le cose in regola, piuttosto che andare “alla garibaldina” e fare le cose in modo sbagliato, con ciò che ne consegue (e che molte volte non si sostanzia in perdite di tempo, ma in qualcosa di ben più grave).

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 14 settembre 2022 alle ore 11:50