La giurisprudenza stringente contro la diffamazione via social

Come ho già avuto modo di commentare in un altro mio precedente articolo, intitolato Insulto virtuale tra illecito civile e reato, il web in generale e i social network in particolare, inducono gli utenti a sentirsi onnipotenti nel comunicare qualsiasi giudizio o commento, senza considerare i limiti imposti dalla legge a tutela della privacy e del rispetto della persona e della sua reputazione. Quando si chatta o si commentano dei post su qualche profilo altrui o su quello proprio, si ritiene istintivamente di essere in una sorta di zona franca, in cui poter insultare o scrivere epiteti che incorrono nel reato della condotta diffamatoria.

In sostanza, il web si è rivelato una zona virtuale sempre più fertile nel determinare e diffondere insulti di ogni tipo e critiche diffamatorie, lesivi del rispetto della reputazione e della dignità altrui. Per questo motivo, la giurisprudenza italiana è diventata progressivamente più severa e maggiormente attenta nel suo orientamento, affinché possa impedire più efficacemente che questi comportamenti illeciti si realizzino senza alcuna conseguenza giuridica e giudiziaria. A tal proposito, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi riguardo agli insulti social e nello specifico ha affrontato la riconducibilità delle offese a colui che le ha compiute.

Prima di tutto, occorre citare la fonte normativa a cui fare riferimento per sanzionare la fattispecie del reato di diffamazione, ossia l’articolo 595 del codice penale. Il succitato articolo focalizza la sua attenzione sulla tutela della reputazione, intesa come corollario dell’onore e nel suo senso di dignità e rispetto che una persona genera all’interno di una comunità sociale. Invero, la condotta che si sostanzia nell’offendere la reputazione altrui dinanzi a diverse persone e in assenza di colui che è vittima della diffamazione, rappresenta l’elemento oggettivo dell’illecito penale.

L’aspetto normativo che maggiormente interessa l’analisi della fattispecie in oggetto è la previsione della circostanza aggravante, riportata nel terzo comma del suddetto articolo, in cui viene stabilito che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro”, dove nell’espressione “o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione ha ricompreso la diffamazione compiuta tramite l’utilizzo di strumenti informatici e quindi dei social.

Così ha stabilito al riguardo la storica sentenza numero 40089 del 2018 della Corte di Cassazione, sezione penale: “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma terzo del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”. Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, in funzione della riconducibilità del reato di diffamazione sul web non è più fondamentale l’individuazione dell’Ip, ossia del codice numerico usato da ciascun dispositivo informatico per navigare e comunicare nella rete. Secondo quanto affermato dalla Cassazione, l’indirizzo Ip non è necessario, ma rappresenta uno degli elementi funzionali all’accertamento, quando sussistono sia altri criteri logici come il nickname, il rapporto tra l’imputato e la vittima del reato diffamatorio e sia massime di esperienza condivise che permettono di effettuare la riconducibilità di un post diffamatorio a colui che lo ha realizzato. Infatti, nella sentenza numero 24212 del 2021, gli Ermellini hanno condannato un’imputata del reato di diffamazione grazie alla convergenza e pluralità, nonché grazie alla precisione, di alcuni dati che si sostanziavano nel movente, nel tema trattato nella pubblicazione diffamatoria, nella relazione tra l’imputata e l’offeso e nella provenienza del post diffamatorio dalla bacheca virtuale dell’imputata con l’utilizzo del suo nickname. Tutto ciò senza l’accertamento dell’Ip dell’utenza di provenienza della diffamazione.

La stessa tendenza giurisprudenziale è stata ribadita nella pronuncia della sentenza numero 4239 del 2022 da parte della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, in cui è stato statuito che l’indirizzo Ip non rappresenta un elemento imprescindibile per determinare una condanna di diffamazione tramite web, ma che è sufficiente la sussistenza di un criterio logico e la presenza di massime di esperienza condivise, cui attingere per individuare l’autore del reato di diffamazione.

In conclusione, il progresso giurisprudenziale e la sua incalzante tutela nei riguardi di coloro che subiscono un reato di diffamazione con l’utilizzo dei social, spingono celermente verso un cambiamento radicale di mentalità e una responsabilizzazione dei comportamenti da parte degli utenti del web i quali, anche a causa dell’assenza di una esplicita citazione della fattispecie del reato di diffamazione tramite i social all’interno dell’articolo 595 del codice penale, non avevano ancora acquisito quella sensibilità e quell’attenzione giuridica che invece manifestavano nella comunicazione dal vivo o tramite la stampa, in quanto indotti dalla stessa legge.

Aggiornato il 30 agosto 2022 alle ore 15:15