Obbligo vaccinale e indennizzi

Il Consiglio d’Europa ha chiarito in una apposita risoluzione del 27 gennaio 2021 che gli Stati europei devono assicurarsi “che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente o in altro modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera farlo”. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha raccomandato che sia rispettato il principio per il quale nessuno dovrebbe subire un trattamento sanitario contro la sua volontà, preferendo l’adesione spontanea rispetto all’imposizione autoritativa, ove il diffondersi del senso di responsabilità individuale e le condizioni complessive della diffusione della pandemia lo consentano. E che, nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e l’insostenibilità a lungo termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, non vada esclusa l’obbligatorietà dei vaccini. Soprattutto per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus, sebbene tale obbligo debba essere revocato qualora non sussista più un pericolo significativo per la collettività, il presidente della Repubblica su proposta del Governo ha emanato il decreto-legge 44/2021, con cui si dispone l’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario.

Già lo strumento utilizzato pone dei problemi, poiché nel mondo dei costituzionalisti non è così pacifico che si possa utilizzare il decreto-legge per una imposizione di tale tipo, essendo chiaro il tenore letterale dell’articolo 32 della Costituzione che si riferisce in modo esplicito e inequivoco alla legge ordinaria, sebbene il decreto-legge possa poi essere convertito in legge. Prescindendo da questo aspetto molto discutibile e tecnico, occorre ribadire che un tale obbligo appena introdotto appare costituzionalmente problematico non in se stesso, ma in virtù di ciò che non è previsto insieme ad esso.

Sul punto, infatti, si possono effettuare alcune considerazioni. In primo luogo: alcuni dubbi sorgono inevitabili sul piano della esatta motivazione scientifica posta alla base di un tale obbligo giuridico. Se, infatti, il vaccino non esclude la contagiosità, come i fatti hanno dimostrato e le stesse autorità scientifiche hanno dichiarato, tra di esse l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid si palesa per essere più una scelta prettamente politica, piuttosto che autenticamente scientifica, sebbene pur giustificabile nell’ottica della massima precauzione in situazione di emergenza.

In secondo luogo: l’obbligo vaccinale, anche se contemplato per ora soltanto per il personale medico-sanitario, non può sussistere senza un corrispettivo diritto ad esso logicamente interconnesso, cioè il diritto di scelta del vaccino, poiché l’eguale diritto di tutti alla tutela della propria salute non si traduce in un aberrante dovere di tutti ad avere somministrato il medesimo ritrovato farmaceutico (anche se le dosi scarseggiano).

Ovviamente questo non significa rimettere la scelta al puro arbitrio del paziente, il quale per lo più non possiede le conoscenze tecniche per compiere in modo adeguato una simile opzione, ma dovrebbe trattarsi di una vera e propria Epifania del consenso informato, cioè una scelta compiuta tra medico e paziente in base alle condizioni cliniche di quest’ultimo, che dal primo dovrebbe essere consigliato in scienza e coscienza. Tutto ciò emerge con maggiore evidenza se si considerano le recenti incertezze intorno agli effetti collaterali relativi al vaccino Astrazeneca che, infatti, è stato dapprima previsto per i pazienti oltre i 65 anni, poi esteso anche ai pazienti di età inferiore, dopo sospeso, poi ripreso e quindi nuovamente consigliato soltanto sopra una fascia di età.

In terzo luogo: a più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria e a più di tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale non è ancora stato costituito un fondo statale pubblico per l’indennizzabilità degli effetti collaterali – di breve o lungo periodo, di minore o maggiore gravità – eventualmente derivanti dalla inoculazione dei vaccini anti-Covid a tutela di quella serie di soggetti – anche se costituenti una esigua minoranza – che potrebbero averne a soffrire. Proprio questa mancata previsione è, probabilmente, non solo la più grave mancanza di un tale decreto-legge, ma la più stridente contraddizione di chi intende – solo a voce evidentemente – tutelare il diritto alla salute in modo ideologico e non concretamente giuridico.

L’indennizzo per i danni eventualmente riportati in seguito alle vaccinazioni, infatti, non soltanto rappresenta una connaturale cautela giuridica di buon senso, ma proprio di recente, con la sentenza 118/2020, la stessa Corte costituzionale ha ribadito che esso debba necessariamente estendersi anche ai vaccini soltanto consigliati purché, oltre l’effetto causale tra inoculazione e danno all’integrità psico-fisica, sussista un affidamento del paziente in base ad una campagna pubblica di vaccinazione (requisito evidentemente presente nel caso della vaccinazione anti-Covid).

Se, dunque, la Corte costituzionale ha esteso l’indennizzabilità anche ai vaccini solamente consigliati, rappresenta una gravissima violazione della tutela costituzionale della salute l’obbligo vaccinale anti-Covid in assenza di un qualunque fondo pubblico a tal fine destinato. A questa e ad altre mancanze sarebbe necessario far fronte quanto prima, per rendere credibile una campagna vaccinale che, già scientificamente e logisticamente traballante, rischia un vero e proprio tracollo anche della sua legittimità politica e giuridica.

Aggiornato il 07 aprile 2021 alle ore 10:44