Processo amministrativo telematico: il parere del Garante

Il Consiglio di Stato ha richiesto il 19 maggio 2020 al Garante per la protezione dei dati personali, il suo parere in relazione alle regole tecnico-operative che devono essere utilizzate per il processo amministrativo telematico disciplinato dal dl 28 del 2020. In relazione a questo, si deve specificare che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 del 2020, “ha previsto l’introduzione nel processo dell’udienza con la discussione orale in videoconferenza amministrativo, a partire dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020. Inoltre, è stata attribuita al presidente del Consiglio di Stato la competenza ad adottare le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico in precedenza affidata a un regolamento governativo dall’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo”.

Il Garante si è dimostrato favorevole alle modalità di erogazione del servizio in videoconferenza, a condizione che tale strumento fosse utilizzato in maniera idonea a salvaguardare il contraddittorio, oltre che l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza. Importante è stato anche specificare la sicurezza e la funzionalità dei relativi apparati telematici, infatti è considerata udienza a tutti gli effetti di legge anche quella esercitata da remoto da magistrati, avvocati e personale addetto al processo. Un altro aspetto importante riguarda gli strumenti informatici utilizzati per la videoconferenza, quali ad esempio la soluzione in “cloud” di Microsoft Teams. In questo caso, l’informazione veicolata dagli indirizzi delle parti coinvolte nell’udienza pubblica è registrata nei log dei sistemi di autenticazione Microsoft e questi potranno essere conservati solo nei tempi e modalità prevista dalle relative privacy policy aziendali.

Relativamente alla conservazione dei dati, il Consiglio di Stato afferma che in assenza di registrazione delle udienze e di scambi di messaggi su chat interne, il provider delle videoconferenze usato, non acquisirebbe alcun dato personale al di fuori dei “metadati” relativi alla videoconferenza stessa e degli indirizzi e-mail e Ip dei soggetti collegati. Di grande rilevanza è stata la precisazione del Garante riguardo l’utilizzo dell’informativa privacy prima della fase di videoconferenza. Infatti, il comma 8 del dl 28/2020 prevede che “all’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell’udienza o della camera di consiglio”. In merito a questo, onde evitare misure scorrette, l’articolo 11 del predetto decreto, dispone il divieto della registrazione con ogni tipo di strumento da parte di chiunque, sia delle udienze pubbliche sia camerali. In conclusione, posso affermare che il parere positivo dato dal Garante all’utilizzo di tali strumenti telematici per il processo amministrativo, dimostrano una volontà ammirevole di tutelare la giustizia in situazioni di grave emergenza come quella che stiamo vivendo oggi.

(*) socio Aidr

Aggiornato il 05 novembre 2020 alle ore 11:48