“L’Opinione Risponde”: la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso

Francesco da Lamezia Terme scrive alla rubrica “L’Opinione Risponde” ([email protected]): “Ho divorziato da Serena oramai da tre anni. Ci siamo fidanzati al liceo e poi abbiamo deciso di sposarci in età molto giovane (20 anni). Da questa unione sono nati due ragazzi. In seguito, consensualmente, abbiamo richiesto la separazione per iniziare poi la pratica di divorzio. Ognuno di noi ha intrapreso nuove relazioni. Vorrei ottenere anche la nullità del matrimonio religioso perché reputo di aver preso la decisione delle nozze con molta superficialità, senza capire nel profondo il passo che stavo compiendo. Ci sono le basi affinché il matrimonio venga dichiarato nullo? A chi mi devo rivolgere?”.

Abbiamo interpellato Maria Capozza, avvocato della Rota Romana, che spiega al lettore la procedura per iniziare la causa di nullità: “Secondo il Diritto canonico, il Matrimonio tra battezzati è un sacramento ed un patto ‘con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole’ (can. 1057 Cic)”.

Il matrimonio celebrato validamente è indissolubile.

Qualora non ci sia un consenso valido non può esserci un matrimonio e può essere chiesta la dichiarazione di nullità di tale matrimonio, per accertare che il vincolo non è mai esistito in quanto gravemente viziato all’origine.

La nullità canonica nasce da vizi che, ab origine, hanno impedito la valida costituzione del consenso matrimoniale, con la conseguenza che, quando la nullità è dichiarata, opera ex tunc.

I motivi di nullità del matrimonio canonico possono essere divisi in tre macrocategorie:

1) I “vizi del consenso”;

2) Gli impedimenti;

3) Il difetto di forma.

La parte che intende chiedere l’accertamento della nullità del proprio matrimonio deve presentare un “libello” dinanzi il Tribunale Ecclesiastico competente.

La riforma di Papa Francesco ha previsto la possibilità di instaurare dinanzi al Vescovo diocesano il processo più breve ogniqualvolta:

1) la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro;

2) ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità (can. 1683 Cic).

Dalla breve descrizione della storia del vostro lettore, si potrebbe verificare l’esistenza del capo di nullità previsto al can. 1095 n. 2, in base al quale sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente.

Il Difetto di discrezione di giudizio è inquadrato nell’ambito dei vizi del consenso ed occorre accertare l’esistenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente e che va dimostrata con una perizia di ufficio, con documenti clinici, prova testimoniale e dichiarazioni delle parti.

Inoltre, da un’analisi più dettagliata della storia, potrebbe risultare applicabile il can. 1095 n. 3, in base al quale sono incapaci coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. In questo ultimo caso è richiesto l’accertamento di una causa psichica che renda impossibile l’assunzione degli obblighi che derivano dal matrimonio, da verificare con una perizia di ufficio, testimonianze e dichiarazioni dei coniugi.

La difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore o il fallimento dell’unione coniugale non sono mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti.

Consiglio al lettore, pertanto, di rivolgersi ad un Avvocato Rotale o quanto meno ad un Avvocato iscritto negli albi del Tribunali Ecclesiastici per raccontare la sua storia e verificare la sussistenza del capo di nullità di cui al can. 1095 n. 2 o del can. 1095 n. 3 o di eventuali altri capi che potrebbero emergere da un racconto più analitico delle ragioni che hanno indotto lui e sua moglie a contrarre il matrimonio o delle condizioni psicologiche in cui ciascuno di essi era al momento delle nozze.

Aggiornato il 22 maggio 2020 alle ore 12:16