L’evoluzione sociale e quindi economica dell’uomo si è basata sul perno principale della proprietà privata dalla quale si declinano tutte le libertà di cui oggi godiamo, la stessa personalità individuale si identifica e realizza compiutamente solo nella sua espressione materiale, ovvero la propria proprietà. La fonte basilare della nostra libertà individuale consiste nell’esercizio della libertà economica senza la quale non potremmo essere in grado di godere di alcuna libertà e per enucleare in modo più apodittico questo concetto prendo in prestito il modus cogitandi aristotelico, citando il seguente sillogismo, se gli uomini aspirano alla libertà e se la proprietà privata è la fonte principale di ogni libertà, gli uomini non possono prescindere dalla tutela della proprietà privata.
Purtroppo siamo irretiti in un periodo storico in cui la proprietà privata è progressivamente considerata una minaccia e una causa di ingiustizia sociale. In Italia, soprattutto, anche grazie ad un retaggio socio-giuridico culturale collettivistico che ha permeato la nostra stessa Carta costituzionale, vige una tendenza politica e giudiziaria alla delegittimazione della proprietà privata o se non altro al suo ridimensionamento a vantaggio di principi ed impostazioni normative di matrice statalista. L’incompiutezza della Costituzione italiana si evince anche da questa disattenzione nei suoi dettami ai principi liberali, che favoriscono una cultura plebiscitario-democratica protesa a politiche collettivistiche anziché liberali e quindi a scapito della tutela delle libertà individuali, che non possono prescindere dalla tutela e dal rispetto del diritto della proprietà privata in modo assoluto, da parte dell’Ordine costituito.
Dallo stesso “Corpus Iuris Iustinianeum” (529-534), nella sua concezione interpretativa delle consuetudini civilistiche degli antichi romani e quindi non nella prerogativa di imporre dei comportamenti avulsi dalla realtà empirica finalizzati a favorire degli interessi di parte a danno della libertà individuale, emerge quanto la tutela della proprietà privata in ogni sua declinazione sia un principio fondativo dello stato di diritto, prevedendone una difesa giuridica e giudiziaria che si concretizza con il risarcimento anche extra contrattuale, come si evince dalla storica “Lex Aquilia”, sui cui, peraltro, si basa anche l’articolo 2043 del nostro Codice civile, riguardo al risarcimento per fatto illecito. La decadenza di una società e del suo stato di diritto è direttamente proporzionale all’incapacità giudiziaria di garantire la tutela di questo principio inalienabile per la sussistenza della libertà. Quando iniziano a manifestarsi i prodromi di un regresso culturale e giuridico, a causa del quale la proprietà privata soccombe a principi demagogici e pretestuosi che si nascondono dietro frodi lessicali come quella di “giustizia sociale”, allora cominciano a svilupparsi inquietanti fenomeni involutivi di metastasi anomiche, a causa delle quali le norme sociali risultano incapaci di garantire lo stato di diritto.
Con questa premessa, possiamo più efficacemente comprendere la pericolosità che rappresenta l’ultima sentenza della Cassazione n. 36251/2021 del 23 novembre del 2021, inerente all’esistenza del danno per occupazione di un immobile “sine titulo”.
La sentenza suddetta si riferisce ad un caso di occupazione abusiva di un immobile, perché in assenza di alcun titolo, stabilendo l’eventuale esistenza di un danno economico e quindi del conseguente diritto a ricevere un risarcimento da parte del proprietario. Gli ermellini della Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto secondo il quale, in caso di occupazione di un immobile “sine titulo”, non può ritenersi fondato a priori il diritto a essere risarcito per il proprietario, basandosi sul presupposto dell’esistenza del danno “in re ipsa” (nella stessa natura della cosa), ma devono sussistere delle valide prove che avallino l’intenzione fattiva di rendere fruttifero l’immobile da parte del suo titolare.
Inoltre, la liquidazione equitativa dell’eventuale danno subito deve essere vincolato a un’analisi contemperata di quanto esso possa essere stato concretamente pregiudizievole, donde il giudice ha il dovere di dimostrare nella sua motivazione il peso specifico dell’incidenza pregiudizievole rappresentata dal danno, citando nella sentenza il percorso logico compiuto nella propria decisione di determinare sia l’entità del danno e sia gli elementi su cui ha stabilito il “quantum”, affinché possa consentire un valido sindacato di quanto siano stati rispettati giuridicamente i principi del danno effettivo e del suo conseguente risarcimento nella sua integralità. In tal modo i giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso di una società contro la sentenza della Corte di Appello, che in una vertenza inerente al preliminare di un contratto di locazione immobiliare al suo mancato rilascio del bene senza alcuna giustificazione giuridica, aveva rigettato la domanda ex articolo 2932 del Codice civile, condannando la società che occupava abusivamente l’immobile a rilasciarlo, nonché stabilendo a suo carico il pagamento di mille euro mensili fino a quando non avrebbe concretamente liberato l’immobile, a titolo di risarcimento del danno subito dal titolare del diritto reale assoluto.
Con questa sentenza, la Suprema Corte ha riconosciuto la doglianza della società ricorrente sul fatto che la Corte di Appello aveva sostanzialmente configurato il danno derivante da occupazione “sine titulo” come “damnum in re ipsa”. In sostanza, la Cassazione ha confermato la tendenza giurisprudenziale della sentenza del 25 maggio del 2018 n. 13071 della Cassazione Sezione 3, secondo la quale nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Al postutto, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza prevalente del nostro diritto, le conseguenze della violazione della proprietà privata non sono sancite in termini risarcitori in modo automatico, ma spetta a colui che subisce l’occupazione del proprio immobile dimostrare l’eventuale esistenza di un danno economico derivante dalla condotta abusiva dell’occupante “sine titulo”.
Questo a riprova del fatto che al contrario dell’evoluto e pragmatico Common Law, in cui esiste la legittima difesa della proprietà privata, che genera uno scudo penale per chi la esercita per difendersi da coloro che entrano abusivamente nella propria abitazione, con le conseguenze risarcitorie civilistiche a favore del titolare dell’immobile, la nostra pletorica e pleonastica legislazione, tipica dell’impostazione giuridica del Civil Law, cui appartiene il nostro diritto, secondo cui la tutela della propria proprietà non è immediata e diretta da parte del cittadino, ma è mediata dalla magistratura con azioni giuridiche come le azioni possessorie o azioni petitorie, che nella lentezza della loro efficacia, manifestano tutta la loro inadeguatezza giuridica a garantire il diritto inalienabile e fondamentale della proprietà privata. Non è un caso che i suddetti strumenti procedurali risultino inefficaci, infatti rispondono ad una filosofia giuridica ben espressa nell’articolo 42 della Costituzione, secondo il quale, al secondo comma: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Indi, da quanto sopra riportato, si deduce che secondo il dettame costituzionale vige il principio che la libertà individuale espressa e concretizzata nella proprietà privata debba essere sempre regolata in funzione di una concezione collettivistica dell’Ordine costituito, per cui la proprietà è subordinata allo Stato e ai suoi interessi, ossia a quelli che le maggioranze relative legiferano con i propri Governi, tramite norme particolari, anziché astratte e generali e quindi rispettose della libertà individuale e della minoranza parlamentare, che molto spesso è minoranza più a causa di complicate leggi elettorali e non grazie ad una corrispondente volontà popolare di maggioranza. Proprio nella ratio legis di questo dettame costituzionale si annida la matrice filosofica illiberale e collettivistico-democratica, confermata dalla stessa scelta che all’epoca della stesura della Costituzione fu compiuta dalla Costituente sia nel porre la proprietà tra i diritti economici e non più tra quelli fondamentali del singolo, come al contrario prevedeva lo Statuto Albertino all’articolo 29, sia nello stabilire che essa doveva avere una funzione sociale. In nuce, la finalità del legislatore fu quella di privarla di una dimensione individuale, per ricondurla ad una concezione collettivistica dell’economia e quindi illiberale.
Può esistere un reale stato di diritto la dove il suo principio di libertà fondante, come la proprietà privata, è limitato o considerato secondario e quindi non come un concreto diritto reale di godimento assoluto, ovviamente sempre entro i limiti del rispetto della legalità?
“Non lex, sed faex”.
Aggiornato il 07 dicembre 2021 alle ore 18:32