L’inconsistenza del caso Bellomo

Una previsione facile? Il giudice Francesco Bellomo, arrestato ieri, con le accuse di estorsione e maltrattamenti a carico di diverse corsiste (quelle che partecipavano ai corsi di preparazione al concorso in magistratura da lui organizzati), sarà assolto dalle imputazioni.

Certo, non subito; e neppure in tempi brevi. In tempi lunghi: ma le accuse non reggeranno. Si vede subito che sono fragili dal punto di vista della fondatezza giuridica dei comportamenti assunti come delittuosi.

Spiego perché e in che senso.

Diciamo subito che nessun maltrattamento o estorsione poteva essere consumato in danno delle corsiste, per il semplice motivo che scrivere in un contratto clausole dove si impone alle corsiste un modo di vestire o addirittura di non sposarsi o fidanzarsi durante il corso rende il contratto - o per lo meno le clausole di cui si tratta - nullo, invalido, e perciò privo di effetti.

Infatti, l’oggetto del contratto, di ogni contratto, per il nostro ordinamento, deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.

In questo caso, una rinuncia preventiva al matrimonio o al fidanzamento sarebbe illecita perché inciderebbe in modo penetrante sulla libertà di scelta del soggetto in un diritto personalissimo, in cambio di quasi nulla, mentre le clausole sul modo di vestire sono nulle per assoluta irrilevanza ai fini giuridici: l’ordinamento non le riterrebbe meritevoli di tutela.

E allora, come mai delle giovani ventisettenni o ventottenni, laureate in giurisprudenza - si presume con ottimi voti - non hanno capito queste cose così semplici?

Probabilmente, perché non hanno voluto capire.

Se invece non le hanno davvero capite, allora hanno rubato la laurea in giurisprudenza.

Che dire poi di Bellomo? Le capiva o no queste cose?

Inoltre, se molte ragazze, dopo aver ascoltato quelle strambe proposte contrattuali, hanno girato i tacchi e se la son filata, vuol dire che nessuno le costringeva. E allora ne viene che quelle che son rimaste, lo hanno fatto per libera scelta e non certo per costrizione. Dove si trova dunque il reato?

Immaginare poi che Bellomo abbia addirittura minacciato o calunniato Conte quando questi faceva parte dell’organo disciplinare dei giudici amministrativi, in quanto aveva intentato cause civili contro di lui per il risarcimento dei danni, sapendo che Conte era invece incolpevole, è affermazione che rasenta il giuridicamente indimostrabile.

Non se ne cava un ragno dal buco. Garantito.

Aggiornato il 10 luglio 2019 alle ore 13:08