Le frontiere giuridiche dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, soprattutto negli Usa, è stata avvertita la crisi delle professioni giuridiche causata dall’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Gli operatori del diritto devono affrontare la sfida delle tecnologie giuridiche dirompenti, che stanno già mutando l’intero orizzonte del mercato legale e che impongono al professionista forense non solo di aggiornare il proprio lavoro per migliorarlo, ma di reinventarlo.

Il più importante fattore di cambiamento nelle professioni legali è l’irruzione dell’intelligenza artificiale nelle prestazioni specializzate dei giuristi pratici. Il professionista legale, impegnato in settori disciplinari i cui confini appaiono ormai labili, deve affrontare i problemi del diritto globale e sconfinato, oggi è dominato dalla lex informatica, prodotta sempre più diffusamente dalle clausole dei contratti telematici predisposti dalle imprese digitali e dagli arbitrati coordinati e diretti dalle grandi law firms internazionali. La pratica giuridica in tutto il mondo risente già da tempo dell’impatto globale e diffuso delle tecnologie dell’informazione, che hanno agevolato gran parte dell’opera intellettuale dei professionisti del diritto, tanto da diventare ormai routine.

Le nuove tecnologie si sviluppano incessantemente e attirano sempre più l’attenzione del giurista, impegnato a confrontarsi con gli scenari inediti che si schiudono con la massiccia utilizzazione degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Un primo ostacolo è costituito dalla terminologia utilizzata, spesso piuttosto opaca. Le medesime espressioni sono utilizzate con significati e in contesti diversi, con la conseguente possibilità di gravi equivoci nella loro applicazione al linguaggio giuridico.

Per cominciare, che cosa si intende per intelligenza artificiale? L’espressione viene coniata da alcuni studiosi statunitensi già negli anni 1950, per designare la tendenza ad “umanizzare” le macchine, dal punto di vista del linguaggio, dei concetti e delle problematiche connesse. Da quel momento in poi, le definizioni si sono moltiplicate e la letteratura è divenuta sterminata, fino a rimettere in discussione la stessa terminologia utilizzata, sottolineando che in realtà ciò che le macchine sono in grado di fare è lontano dalla funzione cognitiva che caratterizza l’intelligenza umana. Infatti, è ben vero che i sistemi di intelligenza artificiale “apprendono”, ma in modo profondamente diverso dagli esseri umani. Per raggiungere un risultato utilizzano i proxy, includendo correlazioni statistiche che derivano dai dati acquisiti, ma un modello di apprendimento automatico non è in grado di comprendere concetti astratti in relazione agli obiettivi che vuole raggiungere. “In tutti i tempi, la creazione di qualsiasi forma di vita artificiale da parte dell’uomo è stata considerata come un’espressione di hybris meritevole di una nemesis inevitabile. L’uomo tentava di imitare l’atto della creazione, prerogativa degli dèi, e di conseguenza doveva essere punito”.

Con queste parole Isaac Asimov apre uno dei suoi romanzi più celebri, riuscendo a cogliere in pieno l’inquietudine che negli ultimi tempi ha coinvolto la questione del robot che ragiona e decide. Nel 1963 l’American Bar Association pubblica un articolo in cui, per la prima volta, si pone il quesito: “Will computers revolutionize the practice of law and the administration of justice, as they will in almost everything else?”.

Nell’articolo veniva esaminata l’incidenza delle nuove tecnologie sulla società, concludendo che queste avrebbero inevitabilmente rivoluzionato tutti i settori, compreso quello giurisprudenziale. Affrontando questi temi solitamente si prende in considerazione quello che viene definito “diritto dell’informatica”, costituito da tutte le leggi che sono state emanate per disciplinare l’uso dei computer (reati informatici, tutela della privacy, proprietà intellettuale), si trascura invece l’“informatica del diritto” dove è il diritto stesso che si fa oggetto dell’elaborazione elettronica.

L’informatica del diritto può avere diversi ruoli nell’attività e nella cultura del giurista; in primo luogo, può accrescere l’efficienza del suo lavoro attraverso l’utilizzo di strumenti che gli permettano di svolgerne prima e meglio molti aspetti: la redazione di atti, l’accesso a documenti, la tenuta della contabilità. L’utilità che può apportare l’informatica rimane molto limitata se le attività giuridiche continuano a svolgersi secondo forme pre-informatiche: il pieno sviluppo della potenzialità dei sistemi informatici richiede una riorganizzazione delle varie attività giuridiche e del loro modo di esecuzione.

Un esempio emblematico lo possiamo vedere in relazione al processo civile telematico: affinché l’attività giudiziale sfrutti le nuove tecnologie non è sufficiente fornire agli uffici giudiziari dei calcolatori più potenti e software migliori, ma bisogna determinare dei protocolli sulla comunicazione processuale telematica, sulle forme che devono avere gli atti e realizzare un’infrastruttura tecnologica che possa garantire efficienza e sicurezza. L’utilizzo di sistemi informatici è ormai largamente diffuso nelle professioni legali: basti pensare all’uso delle banche dati, di cui ormai nessuno pensa di poter fare a meno. Lo studioso Roland Volg identifica cinque aree di maggiore crescita di tecnologia nella pratica forense:

- ricerca legale, in particolare per quanto riguarda le tecniche di recupero delle informazioni legali e giuridiche per fornire elementi utili ai fini della decisione. Chiunque voglia studiare diritto o applicarlo deve necessariamente conoscere le leggi e per fare ciò è necessario saperle ricercare. In un ordinamento che è sempre meno a dimensione d’uomo ricercare le leggi da applicare al caso concreto diventa sempre più difficoltoso, visto l’enorme numero di leggi e di atti aventi forza legge. Per fronteggiare questa problematica sono state progettate banche-dati dove poter ricercare qualsiasi legge con la relativa giurisprudenza;

- big data law: con ciò si intendono le varie tecniche di elaborazione di Nlp311 e machine learning che permettono di prevedere risultati e creare modelli di casi, contratti e documenti legali;

- contract automation: letteralmente si può tradurre con “automazione del contratto” e con ciò si intende l’intervento dell’Ia in materia contrattuale che comprende i vari ambiti di: drafting, cioè la redazione automatizzata di contratti standard; contract management, che permette di avere sotto controllo tutti i contratti attivi con scadenze, adempimenti e pagamenti; contract review, cioè la revisione automatizzata dei contratti; extraction, cioè la possibile estrazione di informazioni mirate nei documenti contrattuali; due diligence, comprensiva di software in grado di rilevare anomalie o previsioni specifiche in una determinata mole di contratti;

- expertise automation: sono i sistemi che aiutano l’esperto di diritto (ad esempio l’avvocato) nello svolgimento della propria professione;

- odr-online dispute resolution: si tratta dei sistemi che permettono di risolvere le controversie online. La Gran Bretagna insieme con i Paesi Bassi e con la Lettonia sono i Paesi europei più all’avanguardia, per la risoluzione delle controversie transfrontaliere grazie al regolamento numero 524/2013, è stato istituito un quadro comune disponibile su internet (European small claims).

Questi servizi on-line di risoluzione delle controversie si stanno gradualmente estendendo e vengono, sempre più integrati nel processo giudiziario. L’ambito di applicazione non è più solo la controversia di modesto valore, ma anche il contenzioso in materia tributaria, quello relativo ai servizi della previdenza sociale e le cause di divorzio. Il ruolo principale di questi sistemi di Odr è chiaramente quello di contribuire all’applicazione di servizi stragiudiziali di conciliazione, mediazione e arbitrato, al punto che tali servizi vengono anche utilizzati nel corso del procedimento giudiziario sotto la supervisione del giudice che dovrà decidere l’esito della controversia. Nonostante la grande diffusione di queste Odr non bisogna mai dimenticare che in Europa è stato recentemente adottato un quadro normativo protettivo che all’articolo 22 del Gdpr (Regolamento generale sulla Protezione dei dati, 2016/679) vincola gli Stati membri a tutelare i cittadini, dando la possibilità di rifiutare di essere sottoposti a decisioni basate esclusivamente su un trattamento automatizzato dei dati.

La giustizia predittiva” è la capacità di elaborare previsioni attraverso sistemi probabilistici che utilizzano algoritmi operanti su base logico statistica, in grado di determinare l’esito di un processo. Questa capacità “predittiva” può essere utilizzata per la prevenzione della criminalità: attraverso l’analisi di dati estrapolati da denunce presentate alla polizia, relativi per esempio a rapine o furti che si sono verificati ripetutamente in zone specifiche con modalità analoghe, determinati sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di prevedere luoghi e orari in cui, verosimilmente, potranno verificarsi altri reati dello stesso tipo.

Sembra di trovarsi nel mondo fantascientifico ideato da Phil Dick di Minority Report dove esiste un dipartimento “Pre-crimine” in cui la polizia grazie alle premonizioni di tre individui dotati di poteri extrasensoriali e precognitivi, riesce a impedire gli omicidi prima che essi si verifichino e ad arrestare i potenziali colpevoli. Nella realtà odierna un software basato su questo tipo di algoritmo è già largamente utilizzato in più di nove prefetture italiane, è Xlaw che attualmente nella città di Napoli ha un’accuratezza tra l’87 per cento e il 93 per cento, a Venezia tra il 92-93 per cento e a Prato intorno al 94 per cento.

Tale programma permette di elaborare i dati di tutti gli scippi, rapine e borseggi e furti che vengono desunti dalle denunce effettuate dai cittadini e dalle informazioni raccolte dalla polizia di prossimità insieme alle notizie diffuse dagli organi di stampa e sui social network. I crimini predatori urbani si compiono in luoghi precisi, sono realizzati da soggetti che hanno bisogno di un profitto che deve essere realizzato in un arco temporale di breve durata, sono crimini che si ripetono nel tempo e che seguono strategie uguali in tutti i centri urbani.

Il luogo in cui si verifica questa tipologia di crimini ha sempre due caratteristiche, una di tipo oggettivo e l’altra di tipo soggettivo: 1) presenza di prede e target appetibili; 2) presenza di via di fuga, rifugi e sistemi di copertura criminale del luogo. In questo modo si vengono a creare delle vere e proprie “riserve di caccia” all’interno delle quali vengono inglobate fasi e operazioni regolari come l’entrata e uscita da abitazioni, uffici scuole, arrivo di treni autobus o altri mezzi.

Se queste dinamiche, che si verificano in maniera sequenziale, vengono sovrapposte ai vari crimini compiuti su base regolare, si è in grado di decodificare le sequenze e quindi di prevedere i singoli delitti prima che si verifichino. Attraverso l’utilizzo di un algoritmo euristico e non statistico, infatti, tali dati vengono poi elaborati su una carta topografica digitale per alert temporali geo-referenziati che si aggiornano ogni mezz’ora su dove e quando potrebbe accadere un reato, andando a descrivere il tipo di crimine, il modus operandi dell’autore e il tipo di preda e target. Una volta terminata la propria analisi, il software si esprime attraverso l’interfaccia WebApp che permette alle forze dell’ordine, quindi, di usufruirne in tempo reale, sui loro dispositivi elettronici cellulari o tablet. In questo modo, viene favorita non solo la predisposizione dei presidi nel posto e nel momento giusto, ma anche l’attuazione di strategie operative che rendono gli aggressori meno efficaci e più vulnerabili.

Usando questi strumenti è stato possibile attuare la migliore azione d’intervento. Ottimizzare le risorse operative, impiegandole al meglio e in maniera organizzata ha reso il sistema più efficace, ha consentito di ridurre il numero di crimini, ma ha anche contenuto i costi per l’impiego in questo tipo di attività.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

 

Aggiornato il 08 febbraio 2022 alle ore 10:22