Si comincia con una “semplice” elasticità nella prassi costituzionale consolidata, magari sotto la spinta crescente della piazza e di quella parte del “palazzo” legata ai poteri forti, ma presto si finisce con l’agire in aperto contrasto con la Costituzione, con il fare carta straccia degli stessi Principi sui Diritti Umani, sanciti da quella Ue osannata e persino divinizzata. Concetto sibillino? Affatto, è cronaca recente, persino solo di qualche giorno fa. L’elasticità nella prassi costituzionale è quella che, dopo un crescendo di violenze di piazza e persino di un tentativo di assalto al Parlamento, ha visto festeggiare in piazza un nuovo “25 luglio”, il trapasso secondo la formale prassi istituzionale da un presidente del Consiglio, questa volta legittimato dal voto popolare espresso con elezioni democratiche, ad un presidente badogliano, che, al contrario del generale fascista, non ha sciolto d’autorità la compagine del suo predecessore, lasciando l’incombenza ai “poteri forti” ed alla loro disgregante azione politica in partiti e partitini. Poi plateale il fare carta straccia della Costituzione, estradando due cittadini in uniforme violando la Costituzione italiana che tratta della materia agli articoli 10 e 26 e, nello specifico, all’articolo 27 che nella versione attuale vieta la pena di morte persino come legge militare di guerra.
A prescindere dal fatto che non siamo in guerra e in particolare non lo siamo con l’India, la nota 5 al 4° comma dell’articolo 27, che compare sul sito del Quirinale, spiega e puntualizza che «la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, “Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte” (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8, nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 su “Abolizione della pena di morte nel codice militare di guerra” la pena di morte non è più in nessun caso ed in assoluto prevista dal nostro Ordinamento». Inoltre la materia è regolata dall’articolo 698 del codice di procedura penale, che vieta l’estradizione quando la persona verrà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, nello specifico quello della difesa con un processo basato su prove, quali quelli derivanti da esame autoptico e prova balistica.
Inoltre la Corte Costituzionale con Sentenza n. 223 del 27 giugno 1996 ha ritenuto che la semplice garanzia formale che non verrà applicata la pena di morte è insufficiente alla concessione dell’estradizione. Più nello specifico la Suprema Corte si è espressa attraverso la Sezione VI, Sentenza n. 45253 del 22/11/2005, affermando che «ai fini della pronunzia favorevole all’estradizione, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando (...) che essa espressamente condizioni l’estradizione alla sussistenza dei gravi indizi: in regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica».
Di conseguenza l’accordo di riconsegna all’India di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone era nullo, in quanto in aperto contrasto con il Dettato costituzionale, consolidato dalla prassi. Chi se ne assunto la responsabilità potrebbe essere incorso reati di “attentato alla Costituzione” e/o “alto tradimento”. Non parliamo, poi, del giudizio creativo della magistratura che non ha ravvisato pericolo di fuga, quando era noto che i due militari dopo “l’interrogatorio” si sarebbero imbarcati per l’India. In un sol colpo si è di fatto riconosciuta la competenza indiana sul caso e, rinunziando alla giurisdizione, si è leso il concetto di sovranità di cui essa è espressione.
Naturalmente la stampa filogovernativa si è già scatenata, cercando di sminuire la portata e la valenza della analisi tecnica di Luigi Di Stefano, che, smontando pezzo per pezzo le manipolazioni della “giustizia” del Kerala, ne mette in evidenza la totale strumentalizzazione per finalità spurie alle quali l’Italia per “superiori ragioni” sembra con “basso profilo” essere succube e prona, disposta a sacrificare due suoi cittadini in uniforme, la sua dignità nazionale, la sua stessa sovranità. Nel merito dell’eccellente lavoro di Luigi Di Stefano torneremo con altri articoli.
Aggiornato il 09 aprile 2017 alle ore 15:41