“Ma che strani questi Tar? - si domandano gli ancora storditi dirigenti del Pdl -. Ammessa la lista Formigoni in Lombardia e bocciata quella del Pdl nel Lazio”. Nel centro-destra solo Roberto Formigoni (che mangia pane, politica ed amministrazione da quando era ragazzo) comprende come i Tar si siano pronunciati coerentemente con quanto hanno sempre espresso i tribunali amministrativi regionali, e dal 1971 ad oggi. E’ storia vecchia che i Tar siano sempre sbilanciati sul colore che amministra la regione. Difficilmente in Lombardia verrebbe respinto un ricorso presentato da Formigoni, altrettanto difficilmente accetterebbero nel Lazio un atto che confligga con la giunta uscente. Una regola non scritta, ma solo buoni rapporti che, da circa quarant’anni, si rinnovano tra l’ente regione ed il tribunale regionale. Nell’ordinamento italiano i tribunali amministrativi regionali (i Tar) sono organi di giurisdizione amministrativa: giudicano i ricorsi dei privati cittadini contro gli atti amministrativi. I giudici amministrativi (di primo grado) in genere danno torto al cittadino e ragione all’ente locale: se ne lavano le mani, confidando sul fatto che, se il cittadino ha ragione da vendere (soprattutto quattrini da spendere) appellerà la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. E che i giudici del Tar Lazio vivano da anni in ossequioso rispetto della “Madonna laica” Emma Bonino è storia arcinota: la leader radicale ha per tanto tempo mantenuto il proprio ufficio accanto al Tar (a piazza Nicosia). I magistrati amministrativi parlavano della Bonino come d’una “grande esperta di materia Ue”. Potevano mai fare un torto alla Bonino ed all’ente Regione ora commissariato da Esterino Montino (candidato oggi del Pd in Regione e persona vicina ai grandi studi che trattano per la Cgil la materia amministrativa pubblica del lavoro dinnanzi ai vari Tar d’Italia)? Quelli del Pdl sono davvero amministrativamente indifendibili, sbaglierebbero (forse) anche a giocare a lotto od a tombola. “Per favore non confondiamo i Tar col Consiglio di Stato - tuona l’avvocato Luciano Randazzo - io sono un penalista, spesso mi sono interfacciato con colleghi amministrativisti per questioni che implicavano aspetti amministrativi. Al Consiglio di Stato c’è il fior fiore della magistratura amministrativa. Ho letto ed apprezzato quanto dichiarato da Paolo Salvatore, presidente del Consiglio di Stato, sull’allegato Giustizia de Il Giornale. Purtroppo all’alto profilo del Consiglio di Stato si contrappongo i tanti dubbi sui Tar regionali. Gli stessi che nel Mezzogiorno danno ragione alla gestione banditesca di Usl e consorzi di bonifica.
Così al cittadino non rimane che ricorrere al Consiglio di Stato. Del resto che certi magistrati dei Tar vadano sotto braccio con le presidenze delle regioni è storia vecchia. Valga come esempio la consulenza da 120mila euro, entranta nel mirino della Procura della Corte dei conti, erogata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, a Giancarlo Bagarotto, ex presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia. Un danno erariale votato in giunta regionale - insiste Randazzo - ed alla faccia dei contribuenti di quella regione. Per me molte sentenze amministrative regionali si confermano politiche”. Del resto in materia di elezioni regionali la delega è stata data agli enti regione che, com’è comprensibile, s’aggiunstano politicamente anche queste faccende col Tar amico. E pensare che negli anni ’70 l’istituzione dei Tar veniva spacciata come la medicina ai torti amministrativi locali. Per i primi anni della Repubblica si diceva allo sprovveduto popolo che avrebbe subito ogni torto amminitrativo, a causa dei mai realizzati tribunali amministrativi (previsti già nel ’48 dalla Costituzione all’articolo 125). Venne il 1970, e con lui le Regioni. Finalmente nascevano i Tar. Venuta meno la giurisdizione delle Giunte provinciali amministrative (organi che avevano competenza nei confronti di atti di comuni, province ed altri enti locali) i Tar s’insediavano. Le Giunte provinciali amministrative (composte da politici) venivano dichiarate incostituzionali: la loro composizione ormai ritenuta non idonea ad assicurare l’indipendenza del giudice. Poco male. Le Province iniziavano a convivere con le giovani regioni. Soprattutto molti dirigenti di provincia assurgevano a dirigente di regione: si tuffavano a concorrere per i posti da giudice amministrativo al Tar. Da ogni partito, i consiglieri eletti nelle province (avvocati e dirigenti laureti in giurisprudenza delle Province) s’imboscano in tutta fretta nei Tar. Da quel 1971 su ogni atto di qualunque amministrazione pubblica (ivi compresa quella statale) giudica in prima istanza il Tar. Mentre il Consiglio di Stato (che fino all’istituzione dei Tribunali Regionali giudicava normalmente in unica istanza) è chiamato a pronunciarsi solo in appello. Così, solo se la Polverini dovesse perdere, tutto il Pdl s’appellerà al Consiglio di Stato.

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