venerdì 6 novembre 2026
En Passant
Il “caso Garlasco”, un paesino che ha dato il nome ad uno straziante assassinio, passerà alla storia giudiziaria, oltre che alla cronaca nera, anzi nerissima, considerando l’accanimento mediatico mediante il quale quel crimine ha alimentato, in ogni senso, le passioni della più varia umanità chiamata a discuterne soprattutto in televisione. Esperti veri e presunti, giuristi e legulei, avvocati di sostanza e pagliette da avanspettacolo, investigatori patentati e indagatori improvvisati hanno profuso il meglio e il peggio delle loro professionalità, impugnando lenti d’ingrandimento e sfoggiando logiche pseudosocratiche per ricostruire i fatti, “a latere” dell’inchiesta ufficiale che appare una sorta di processo al processo chiuso da una sentenza definitiva. Il “Garlasco bis”, giunto allo stadio della richiesta di rinvio a giudizio, è giuridicamente misterioso perché costituisce il tentativo di una procura della Repubblica di mandare a processo un cittadino indagato per l’assassinio della stessa persona per la quale un altro cittadino sconta la pena irrogatagli da una sentenza definitiva sull’identico “fatto-reato”.
Sembrerebbe un caso vietato di “bis in idem”, sennonché il mistero permane. È vero che i processi sono due: l’uno concluso, l’altro all’inizio. Però il “fatto-reato” è unico, con due “responsabili alternativi”. La vittima è la stessa. Gli eventi processuali stanno accadendo. Pertanto nessuno dovrebbe negare che, se non proprio di un “bis in idem” strettamente inteso, di un improprio “bis” sembra trattarsi. E, bisogna aggiungerlo, il misterioso accadimento suscita sconcerto nell’opinione pubblica più avveduta, che non lo considera alla stregua della futile accademia di innocentisti e colpevolisti riunita quotidianamente nei salotti televisivi e domestici.
Nel nostro sistema giudiziario esiste l’istituto civilissimo della revisione del processo. La sentenza che chiamiamo definitiva è sempre soggetta all’alea di prove sopravvenute, positive o negative, persino decenni dopo la sentenza, le quali, vagliate dal “giudizio di revisione”, comportino l’annullamento della condanna.
Il “Garlasco bis” è così intrecciato al “caso Garlasco” che la revisione del primo processo dovrebbe precedere la celebrazione del secondo processo. I difensori dell’imputato del “Garlasco bis” intendono eccepire l’incostituzionalità dell’intreccio. È da sperare che il giudice non rigetti l’eccezione, dando modo alla Consulta di mettere un punto fermo. La certezza del diritto lo esige. Soprattutto il rispetto dovuto all’umana comprensione della vicenda.
di Pietro Di Muccio de Quattro