Violenza sessuale, consenso e dissenso: polemica insensata

giovedì 5 febbraio 2026


Che differenza c’è fra consenso e dissenso? Ovviamente, che il primo afferma mentre il secondo nega. Tuttavia, al di là di questa scontata banalità, è possibile cogliere altre differenze che risultano giuridicamente rilevanti. In particolare, nell’ambito della violenza sessuale, mentre l’eventuale revoca del consenso produce necessariamente la illiceità del comportamento di chi non vi si adegui immediatamente, al contrario, l’eventuale revoca del dissenso non propizia alcuna illiceità, ma rende lecito un comportamento che altrimenti sarebbe delittuoso. Ecco il motivo per cui le polemiche sul decreto in tema di abusi sessuali che in questi giorni stanno colmando l’attenzione della cronaca giornalistica sono inutili e prive di senso. Modificando il testo originario del decreto credo non si sia dato spazio a ripensamenti di alcun tipo, ma si sia invece posto rimedio ad un effetto giuridico inaccettabile in punto di fatto e di diritto. Nel caso del reato di violenza sessuale, ipotizzare il consenso della vittima come uno degli elementi costitutivi della fattispecie atto ad escludere la illiceità del comportamento, avrebbe creato problemi non indifferenti dal punto di vista processuale, con il risultato di provocare notevoli lungaggini e rendere perplessa la decisione finale.

Il confezionamento di una norma che preveda la illiceità dell’atto a meno che vi sia il consenso della presunta vittima – così come era in precedenza previsto – avrebbe significato che ogni imputato di violenza, al fine di scagionarsi, avrebbe dovuto provare non solo che il consenso era stato prestato nel momento iniziale del comportamento, ma che esso fosse sempre perdurante per tutto il tempo necessario per la consumazione del reato ipotizzato. Una sorta di autentica prova “diabolica”, nel senso che i giuristi conferiscono a questo termine di “impossibile”, perché da reperire minuto dopo minuto, secondo dopo secondo nel corso del compimento dell’atto. Questo impensabile meccanismo probatorio avrebbe reso quasi impossibile la prova a discarico (dell’accusato di violenza), ma anche quella a suo carico (a favore della vittima) per ragioni simmetriche e speculari.

Invece, attraverso la previsione, contenuta nel testo definitivo del decreto, del dissenso quale elemento costitutivo del reato, la dinamica probatoria appare molto più lineare e praticabile. Infatti, come accennavo in precedenza, mentre il consenso – se revocato – trasforma in illecito un comportamento che fino a quell’istante era da considerarsi perfettamente lecito, il dissenso certifica già dal primo momento l’illiceità dell’atto che lo trasgredisca e – se revocato – si limita a trasformare in lecito ciò che prima era da reputare illecito. In questa prospettiva, non solo la dinamica probatoria viene snellita e consolidata, ma si colloca in avanti la soglia punibile e la si anticipa, nel senso che fin dal primo istante deve essere chiaro – perché l’atto possa considerarsi lecito – che non v’è dissenso alcuno, altrimenti esso sarà punibile. Questa previsione non solo conforma il testo della norma incriminatrice alle esigenze processuali, ma potrà meglio tutelare le vittime di abusi, perché il dissenso – anche se espresso in modo implicito ma ben percepibile – costituisce, a loro tutela, un ostacolo probatoriamente molto più solido di un eventuale, e difficile da provare, mancato consenso.


di Vincenzo Vitale