Anestesia veterinaria: tra urgenza ed evidenza scientifica

giovedì 29 gennaio 2026


La medicina veterinaria, in quanto esercizio di una professione sanitaria, è soggetta ai principi generali di diligenza, perizia, prudenza e responsabilità professionale, nonché agli obblighi informativi e deontologici che regolano il rapporto tra il medico veterinario e il proprietario o detentore dell’animale. In tale contesto si inserisce la questione, di rilevante interesse pratico e giuridico, relativa all’eventuale obbligatorietà delle analisi diagnostiche preoperatorie prima della somministrazione di anestesia, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi programmati e interventi eseguiti in regime di urgenza o emergenza.

L’ordinamento giuridico italiano non prevede, allo stato attuale, un obbligo legale espresso, generale e tassativo, di esecuzione di esami clinici o di laboratorio prima di ogni procedura chirurgica in anestesia in ambito veterinario. Non esiste una disposizione normativa che imponga in modo uniforme l’effettuazione di un determinato pacchetto di analisi pre-anestesiologiche, analogamente a quanto talvolta avviene in medicina umana attraverso protocolli sanitari interni alle strutture. La decisione circa la necessità e la tipologia degli esami diagnostici rientra, pertanto, nella discrezionalità tecnica del professionista, che deve essere esercitata alla luce delle conoscenze scientifiche, delle buone pratiche cliniche e delle condizioni concrete del singolo animale.

Tale discrezionalità non è tuttavia arbitraria, poiché trova il proprio limite negli obblighi deontologici e nei principi generali che regolano l’esercizio delle professioni sanitarie. Il Codice Deontologico dei Medici Veterinari impone al professionista di operare con scienza e coscienza, di avvalersi degli strumenti diagnostici utili ai fini della corretta valutazione clinica e di tutelare in via prioritaria la salute e il benessere dell’animale, prevenendo sofferenze, dolore e rischi evitabili. Ne discende che, pur in assenza di un obbligo normativo assoluto, l’omissione di esami che risultino, secondo l’evidenza scientifica e la prassi clinica consolidata, ragionevolmente necessari per valutare il rischio anestesiologico può configurare una violazione del dovere di diligenza professionale.

Sul piano giuridico, il rapporto tra veterinario e proprietario dell’animale si configura ordinariamente come un contratto d’opera professionale. La prestazione sanitaria non è una prestazione di risultato, ma di mezzi qualificati: il veterinario non garantisce il successo dell’intervento, bensì l’adozione di tutte le cautele, valutazioni e competenze che la scienza e la professione rendono esigibili in relazione al caso concreto. In tale prospettiva, la mancata esecuzione di analisi pre-anestesiologiche può assumere rilevanza giuridica non in quanto tale, ma in quanto espressione di una condotta eventualmente negligente, imprudente o tecnicamente inadeguata rispetto alle condizioni dell’animale.

Elemento centrale del sistema è il consenso informato. Il Codice Deontologico impone al veterinario l’obbligo di informare in modo completo, chiaro e comprensibile il proprietario dell’animale circa le condizioni cliniche, i rischi dell’anestesia, le possibili alternative diagnostiche e terapeutiche, nonché le conseguenze prevedibili dell’eventuale omissione di accertamenti. Il consenso informato non si esaurisce nella sottoscrizione di un modulo standard, ma richiede una comunicazione personalizzata, che tenga conto dell’età, dello stato di salute, della tipologia dell’intervento e delle risorse diagnostiche disponibili nella struttura. In tale quadro, la proposta o meno di eseguire analisi preoperatorie costituisce parte integrante dell’informazione dovuta al cliente.

Occorre, inoltre, distinguere con nettezza tra interventi programmati e interventi eseguiti in regime di urgenza o emergenza. Nei primi, il tempo a disposizione consente una valutazione clinica più approfondita e rende generalmente conforme a diligenza professionale l’esecuzione di esami di base, come l’emocromo e i principali profili biochimici, soprattutto in animali anziani, con patologie note o in presenza di segni clinici che possano far sospettare un aumentato rischio anestesiologico. In tali casi, l’omissione di qualsiasi indagine preliminare, senza adeguata giustificazione clinica e senza una corretta informazione al proprietario, può risultare difficilmente compatibile con i doveri professionali.

Diversa è la situazione delle urgenze. Quando un animale giunge in ambulatorio in condizioni tali da rendere necessario un intervento immediato, come nel caso di un cane gravemente morso al muso che necessita di anestesia per il controllo del dolore, la sutura delle ferite e la prevenzione di complicanze, la priorità giuridica e clinica diventa la tutela immediata della vita e dell’integrità dell’animale. In tali circostanze, l’eventuale differimento dell’intervento per attendere l’esecuzione di analisi diagnostiche può costituire esso stesso fonte di responsabilità. Il Codice Deontologico consente, e in certa misura impone, l’intervento anche in assenza di consenso formale quando si tratti di manovre di primo soccorso o salva-vita non procrastinabili.

Analogamente, la mancata esecuzione di analisi complete prima dell’anestesia è giuridicamente giustificabile se motivata dall’urgenza clinica e adeguatamente documentata nella cartella sanitaria. In questo equilibrio tra rischio anestesiologico e rischio da mancato intervento si colloca la valutazione professionale del veterinario, che deve essere razionale, proporzionata e tracciabile. L’assenza di analisi non è, di per sé, indice di colpa, ma diventa rilevante se non sostenuta da una motivazione clinica concreta o se accompagnata dall’assenza di informazione al proprietario circa i rischi residui.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la dotazione strumentale degli ambulatori veterinari. È noto che molte strutture non dispongono di laboratori interni o di strumenti per eseguire in tempi rapidi analisi complete. Tale circostanza, tuttavia, non può essere utilizzata come giustificazione automatica dell’omissione degli accertamenti, ma deve essere portata a conoscenza del cliente. La trasparenza circa i limiti tecnici della struttura assume rilievo giuridico, poiché consente al proprietario di scegliere consapevolmente se procedere comunque, rinviare l’intervento o trasferire l’animale presso una clinica più attrezzata, salvo che l’urgenza non renda tale scelta impraticabile.

Alla luce di queste considerazioni, emerge una lacuna normativa: l’assenza di una disciplina unitaria che distingua in modo chiaro tra obblighi di valutazione pre-anestesiologica nei casi programmati e criteri derogatori nei casi di urgenza genera incertezza sia per i professionisti sia per i proprietari degli animali. Sarebbe auspicabile l’introduzione di una norma quadro che stabilisca il principio secondo cui, prima di ogni intervento chirurgico in anestesia, deve essere sempre effettuata una valutazione clinica preoperatoria, comprensiva di anamnesi ed esame obiettivo, e che l’esecuzione di esami diagnostici diventa obbligatoria ogniqualvolta, secondo le linee guida scientifiche e la condizione dell’animale, essa risulti ragionevolmente necessaria per ridurre un rischio prevedibile. La stessa norma dovrebbe chiarire che, nei casi di urgenza o emergenza, il veterinario può procedere anche in assenza di analisi complete, purché la scelta sia giustificata da motivazioni cliniche documentate e, ove possibile, accompagnata dall’informazione al proprietario.

Una simile disciplina avrebbe il merito di trasformare l’attuale obbligo implicito, fondato su principi deontologici e giurisprudenziali, in un obbligo giuridico strutturato, capace di tutelare contemporaneamente il benessere animale, la posizione giuridica del proprietario e la certezza operativa del professionista. In tal modo, l’analisi pre-anestesia non sarebbe più percepita come un adempimento facoltativo o come una mera cautela difensiva, ma come parte integrante di un sistema normativo che riconosce la specificità della medicina veterinaria, la sua dimensione sanitaria e la sua intrinseca complessità giuridica.


di Camilla Malatino