giovedì 8 maggio 2025
Una circolare dell’11 aprile inviata dal Ministero dell’Interno e della Salute alle prefetture e alle forze dell’ordine cambia sostanzialmente le regole che vanno applicate del nuovo Codice della strada approvato a novembre scorso dal Parlamento e fortemente voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.
La circolare in questione chiarisce che per accusare qualcuno di essersi messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti bisogna accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. Cioè, occorre provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo “prossimo” alla guida del veicolo.
I test per certificare la presenza di droga alla guida “sono confermati” ci tiene a fa sapere il Mit, cioè non cambia nulla nella modalità di controllo, quello che cambia è invece l’attribuzione “della colpa”, ovvero: se con l’introduzione del nuovo Codice il reato (perché di questo si tratta) era la mera assunzione di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, con questa circolare “la colpa” torna ad essere quella di essersi messi alla guida in stato di alterazione psico fisica e quindi rendersi pericolosi per se stessi e per gli altri. Secondo la riforma infatti bastava un test positivo (anche dopo parecchi giorni dopo l’assunzione) per incriminare una persona e sospendere la patente mentre ora ‒ come viene spiegato nel dettaglio all’interno della circolare ‒ le forze dell’ordine devono sottoporre la persona a un test salivare, considerandolo un accertamento preliminare, e in caso di positività prelevare due campioni di saliva che verranno inviati al laboratorio di tossicologia forense dove verranno effettuate della analisi di conferma: le uniche che possono portare ad una incriminazione.
Un’altra specifica della circolare riguarda l’eventuale presenza di sostanze ritenute “alteranti” ma causate da terapie ospedaliere o prescritte dal proprio medico, per escludere dalle sanzioni le persone che assumono farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci che hanno gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti.
Ad oggi quindi gli esiti dei procedimenti dipenderanno da come i giudici interpreteranno la legge, che non è cambiata e ha un valore superiore alle circolari, ma la procedura esplicitata dalla circolare escluderà già all’origine molti casi contestati nei mesi scorsi. A risolvere questo cortocircuito ci penserà nei prossimi mesi la Corte costituzionale. Infatti, con ordinanza dell’8 aprile, il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo “manifestamente irragionevole e iniquo” definire penalmente rilevante la mera positività di un soggetto alla sostanza, senza alcuna indagine sugli effetti per la capacità di guida. La Consulta dovrà esprimersi su questo.
di Redazione