Legittimo impedimento del difensore

venerdì 12 luglio 2024


La Commissione giustizia del Senato sta esaminando un interessante disegno di legge, che ha come prima firmataria la senatrice Erika Stefani (Lega), con il quale si introducono importanti modifiche alla disciplina del legittimo impedimento del difensore, estendendo le circostanze che possono giustificare l’assenza del legale in sede di udienza. Il provvedimento, composto da tre articoli, mira a rendere più flessibile la gestione dei casi di impossibilità del difensore a comparire per motivi di salute o per altre cause di forza maggiore.

L’articolo 1 del disegno di legge apporta modifiche all’articolo 153 del Codice di procedura civile, introducendo un ulteriore comma, relativo alla remissione in termini. Il primo comma dell’articolo 153 sopramenzionato, attualmente, stabilisce che i termini perentori non possono essere né abbreviati né prorogati, escludendo qualsiasi modifica di origine giudiziale. Il secondo comma del medesimo articolo consente, alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause non imputabili, di chiedere la remissione in termini al giudice.

Il nuovo comma amplia queste disposizioni, permettendo la remissione in termini anche per il difensore che, tramite idonea certificazione, dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare i termini per:

– caso fortuito;

– forza maggiore;

– improvvisa malattia, infortunio o gravidanza;

– assistenza a figli o familiari con disabilità o gravi patologie;

– esigenze improrogabili di cura della prole.

Tale modifica intende tipizzare alcune ragioni giustificatrici, fornendo una base normativa più chiara per situazioni che, finora, erano gestite in modo meno definito. L’articolo 2 del provvedimento aggiunge un comma all’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, in caso di assenza del procuratore dovuta a impossibilità assoluta di comparire per motivi quali caso fortuito, forza maggiore, malattia improvvisa o altre cause rilevanti, il giudice possa rinviare l’udienza. Questa norma esclude l’applicabilità del rinvio, se è presente un mandato congiunto, e specifica che l’assenza di comunicazione anticipata, se giustificata, non costituisce da sola un motivo di rigetto dell’istanza.

Con l’articolo 3 viene modificato il comma 5 dell’articolo 420-ter del Codice di procedura penale, riguardante il legittimo impedimento del difensore. La nuova norma stabilisce che il giudice deve rinviare l’udienza in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Viene precisato che l’impedimento può essere dovuto anche a motivi di salute della prole o dei familiari, senza specificare l’età dei figli o le condizioni di autonomia dei familiari. Inoltre, la gravidanza del difensore è considerata un impedimento legittimo nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.

Le nuove disposizioni non solo ampliano le cause giustificatrici per la remissione in termini e il rinvio delle udienze, ma cercano inoltre di armonizzare la normativa con le esigenze pratiche e personali dei legali, garantendo al contempo il corretto svolgimento del processo.

(*) Responsabile relazioni istituzionali ed affari esteri della Confedilizia


di Giovanni Gagliani Caputo (*)