Contrasto al fenomeno dello sciacallaggio in situazioni di calamità

martedì 18 giugno 2024


Il Disegno di legge numero 778, presentato dalle senatrici Paola Ambrogio e Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia), propone modifiche al Codice penale al fine di introdurre misure specifiche volte a contrastare le azioni di furto e saccheggio ai danni di persone o luoghi colpiti da calamità naturali. Tale intervento normativo – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento – risponde alla necessità di colmare un vuoto legislativo che non prevede una specifica fattispecie di reato per punire il cosiddetto “sciacallaggio”. L’ordinamento giuridico, attualmente, non contempla una definizione specifica di “sciacallaggio”. Nella prassi, la giurisprudenza ha applicato le fattispecie incriminatrici di furto (articolo 624 del Codice penale) e furto in abitazione (articolo 624 bis del Codice penale) in forma aggravata. In alcuni casi, i giudici hanno riconosciuto l’aggravante comune di aver agito per motivi abietti o futili (articolo 61, Comma 1, numero 1 del Codice penale), o quella della minorata difesa (articolo 61, Comma 1, numero 5 del Codice penale). Nel testo della proposta, composto da un articolo unico, sono contenute modifiche agli articoli 624, 624-bis e 625 del Codice penale.

Con il primo comma dell’articolo unico si introduce una modifica all’articolo 625 del Codice penale e, in particolare, si prevede una nuova circostanza aggravante (comma 1, numero 8 quater) che dispone un aumento di pena per i furti commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali. Questo tipo di furto viene punito con la reclusione da due a sei anni e una multa da 927 a 1.500 euro. Il secondo comma del citato articolo unico, modifica il terzo comma dell’articolo 624 del Codice penale, prevedendo la procedibilità d’ufficio per il delitto di furto aggravato dall’aver approfittato delle condizioni di calamità naturali. Attualmente, il furto è generalmente procedibile a querela di parte, salvo alcune eccezioni. Da ultimo, con il comma tre, si dispone l’inasprimento delle pene per il furto in abitazione e il furto con strappo quando aggravati da circostanze speciali. Le pene per tali condotte aggravate vengono aumentate, con la reclusione prevista da cinque a dieci anni e una multa da mille a 2.500 euro; ulteriori aggravanti portano la pena fino a sei/dodici anni di reclusione e una multa da duemila a cinquemila euro.

L’introduzione di queste modifiche mira a fornire una risposta più adeguata e severa contro il fenomeno dello “sciacallaggio”, rafforzando la tutela delle vittime in situazioni di emergenza. La proposta si inserisce nel contesto della gestione delle calamità, come previsto dal Codice della Protezione civile (Decreto legislativo numero 1/2018), che stabilisce misure straordinarie di intervento in caso di eventi catastrofici. È auspicabile che l’operatività delle nuove circostanze aggravanti venga circoscritta ai casi in cui la calamità naturale sia ufficialmente accertata, ad esempio attraverso la deliberazione dello stato d’emergenza da parte del Consiglio dei ministri. Si darà conto dell’iter del provvedimento.

(*) Responsabile delle relazioni istituzionali e degli affari esteri di Confedilizia


di Giovanni Gagliani Caputo (*)