La crisi aziendale risolta con il nuovo concordato semplificato

venerdì 18 novembre 2022


La riforma introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha delineato e sviluppato quel percorso innovativo per la soluzione delle crisi aziendali, applicando una concezione filosofico-giuridica radicalmente differente da quella che permeava il precedente codice fallimentare, ossia un criterio più sensibile alle esigenze e al salvataggio dell’impresa in una condizione di squilibrio economico-finanziario, equiparando il diritto italiano all’evoluzione giuridica già in essere nell’Unione europea e nel mondo anglosassone.

Con il decreto legislativo del 17 giugno del 2022, n. 83, è stato introdotto il concordato semplificato (nel prosieguo, anche “Istituto”), il quale non rappresenta una fattispecie del concordato preventivo, bensì uno strumento a disposizione del debitore, qualora il percorso stragiudiziale della composizione negoziata non sia andata a buon fine. L’istituto se da un lato rappresenta l’ultima possibilità quando le trattative stragiudiziali non abbiano determinato alcuna soluzione negoziale, dall’altro costituisce per il debitore un incentivo a ricorrere alla composizione negoziata allo scopo di superare la crisi, in quanto in un eventuale esito negativo della trattativa il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nel prosieguo, anche “codice”) consente di ricorrere alla procedura semplificata del concordato.

La mancanza dell’attestazione del piano è determinato sia dal fatto che nella relazione finale dell’esperto indipendente viene riportata l’insussistenza di soluzioni negoziali alternative e sia dal parere dell’ausiliario nominato e chiamato dal giudice ad emettere un giudizio sulla idoneità della proposta concordataria e sulle utilità eventualmente ottenibili con la liquidazione giudiziale, redatto in modo dettagliato affinché il tribunale possa svolgere una comparizione tra i risultati raggiungibili con la liquidazione giudiziale a confronto con quelli ottenibili con il piano del concordato semplificato.

Secondo quanto stabilito nel capo II del Titolo II del codice, all’articolo 25-sexies l’istituto è denominato “semplificato” proprio in virtù delle semplificazioni previste per la sua procedura. Nel merito, non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfazione per i creditori, tanto meno l’utilizzo di risorse esterne per incrementare il soddisfacimento dei creditori, inoltre, non è previsto alcuna attestazione del piano, né il deposito del fondo spese di procedura, né la votazione dei creditori, né un giudizio di ammissione, neanche la nomina del giudice delegato e né quella del commissario giudiziale, il quale viene sostituito dalla figura dell’ausiliario.

Il concordato semplificato non costituisce una figura di concordato autonomo, cui il debitore possa accedere in modo diretto, ma la condicio sine qua non del suo utilizzo è rappresentata dal fatto che esso può sussistere solo ed esclusivamente qualora l’imprenditore debitore abbia espletato il percorso della composizione negoziata, quando l’esperto indipendente abbia ritenuto che il ricorrervi fosse motivato dalla presenza di concrete prospettive di risanamento e che una volta svolte non ci potesse essere una soluzione alternativa più idonea per la soluzione dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rappresentavano la probabile crisi o l’insolvenza.

L’Istituto è direttamente connesso alla composizione negoziata, anche dal punto di vista della tempistica, in quanto il debitore può presentare la proposta del concordato semplificato entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale redatta dall’esperto indipendente. Inoltre, per il ricorso al concordato semplificato sono richieste delle condizioni di ordine formale, ossia che la composizione negoziata deve essere stata svolta con la conduzione e la partecipazione dell’imprenditore debitore, dei creditori e dei terzi interessati secondo dei canoni di buona fede e correttezza, a prescindere dal suo eventuale esito positivo e tutto ciò deve essere documentato nella relazione finale dell’esperto indipendente.

Proprio grazie alla redazione della suddetta relazione, il debitore può presentare la domanda di omologazione e non di ammissione. In sostanza, il concordato semplificato rappresenta quella procedura con la quale l’imprenditore evita di ricorrere alla liquidazione giudiziale, dopo l’esito negativo delle trattative della composizione negoziata per risolvere la crisi, utilizzando lo schema della cessione dei beni. L’esecuzione dell’Istituto, secondo quanto previsto dal CCII, ex articolo 25-sexies, al primo comma, che consente la suddivisione in classi dei creditori, manifestando tutta la sua massima elasticità applicativa, è vincolata dal rispetto di determinati criteri da seguire come l’oggetto del giudizio di omologazione, dal rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, allo scopo di non penalizzare i creditori nell’ottenere quanto riceverebbero ricorrendo alla liquidazione giudiziale, come si evince dal quinto comma dell’articolo 25 del CCII.

In finale il concordato semplificato può assumere la veste del concordato liquidatorio, in quanto l’imprenditore è messo nelle condizioni di proporre la domanda dell’Istituto per la liquidazione del suo patrimonio aziendale o di una ramo di esso, allo scopo di tornare operativo nel mercato di riferimento nel minor tempo possibile e con minori penalizzazioni patrimoniali della propria attività, con delle conseguenze sociali ed occupazionali non indifferenti per la loro positività, soprattutto nell’attuale contingenza economica e in prospettiva di quella futura.


di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno