Agevolazioni “prima casa”

giovedì 13 ottobre 2022


La titolarità di un’abitazione, già acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ma oggetto di decreto di sequestro ex articolo 253 Codice di procedura penale e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, non osta all’applicazione del beneficio anzidetto su un nuovo acquisto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge. È quanto ha affermato l’Agenzia delle entrate con il “Principio di diritto” n. 1 del 17 marzo 2022. L’Agenzia ha rammentato nel documento alcune delle condizioni richieste dalla Nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr. n. 131/86 per accedere all’agevolazione prima casa, che consente di applicare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di abitazioni “non di lusso” (diverse da A/1, A/8 o A/9):

1) L’imposta di registro al 2 per cento (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) se l’atto sconta l’imposta di registro proporzionale;

2) L’Iva al 4 per cento (e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) se si tratta di atti “soggetti ad Iva”, ai sensi dell’articolo 40 del Dpr. n. 131/86).

L’amministrazione finanziaria, in special modo, ha colto l’occasione per ricordare che l’agevolazione può trovare applicazione a condizione che: nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia


di Corrado Sforza Fogliani (*)