Mediazione e amministratore condominiale

mercoledì 20 luglio 2022


Nell’ipotesi in cui in mediazione un accordo sia raggiunto, il mediatore formerà processo verbale al quale allegherà il testo dell’accordo medesimo (che, ove sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, costituirà “titolo esecutivo” per una serie di procedure come, ad esempio, l’espropriazione forzata). In caso, invece, non si arrivi ad alcun accordo, allora il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione (facoltà che diventa un obbligo se le parti gliene faranno concorde richiesta).

A questo punto, le parti, entro sette giorni, dovranno comunicare, per iscritto, la loro accettazione o meno. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si darà per rifiutata. Anche con riferimento a questo aspetto della procedura di mediazione va tenuto in considerazione, tuttavia, quanto previsto dall’articolo 71-quater delle Disposizioni attuative del Codice civile, in particolare, dal quinto e sesto comma: “La proposta di mediazione” (indipendentemente che provenga – deve ritenersi – dalla controparte o dal mediatore) dovrà essere approvata dall’assemblea condominiale con la stessa maggioranza (articolo 1136, secondo comma del Codice civile) più sopra vista per legittimare l’amministratore a partecipare all’incontro di conciliazione; il termine di sette giorni, fissato in linea generale per accettare o meno la proposta di mediazione formulata dal mediatore, potrà essere derogato dallo stesso mediatore in relazione alla “necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare”.

Emerge da quanto precede, insomma, che l’amministratore non potrà assumere alcuna determinazione in ordine alla controversia da mediare. E questo perché, anche dopo la riforma della disciplina condominiale, resta un mandatario. Il passaggio assembleare, pertanto, dovrà ritenersi necessario con riferimento a qualsiasi decisione da prendere in sede conciliativa. Ciò che, peraltro, potrebbe facilmente aprire la strada ad un uso distorto della procedura finalizzato a differire il più possibile l’avvio dell’azione giudiziaria.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia


di Corrado Sforza Fogliani (*)