La sottrazione internazionale dei minori di età

martedì 15 febbraio 2022


La sottrazione internazionale di minore si verifica nel duplice caso in cui un minore viene illecitamente trasferito all’estero oppure è illegalmente trattenuto all’estero. Questo fenomeno è in rapida crescita ed è soprattutto alimentato dall’aumento di matrimoni o di convivenze di italiani con cittadini di altra nazionalità. Tali unioni sono talvolta caratterizzate da un’elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose che inducono, in alcuni casi estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio paese di origine. Spesso questa viene attuata con l’inganno, ed è tipica come motivazione la partenza con i figli per un periodo di vacanze in patria, per poi non fare più ritorno. A volte, in seguito a separazione o interruzione di convivenza, il genitore non affidatario dei figli è spinto a sottrarre i figli all’affidatario. Altre volte ancora, le motivazioni possono essere di tipo relazionale o economico. Quasi sempre questa pratica ha la finalità di inibire le frequentazioni tra la prole e il genitore che vive in Italia.

Le convenzioni internazionali che regolano la materia spesso non trovano uniforme applicazione all’interno dei singoli Stati, perciò raramente queste situazioni si risolvono entro un breve lasso di tempo. Occorre anche considerare che i tribunali dei Paesi coinvolti possono emettere sentenze opposte sul medesimo caso, complicando ulteriormente le cose. Tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, approvata il 20 novembre 1989 e introdotta nell’ordinamento italiano con la legge numero 176 del 1991. La convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede di adeguare le normative nazionali ai princıpi della convenzione.

La convenzione dell’Aja del 1980, sugli “aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori”, introdotta nell’ordinamento italiano con la legge numero 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi, si pone l’obiettivo di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e il diritto di visita del genitore non affidatario. Inoltre, la convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori, nota come convenzione di Lussemburgo del 1980, ratificata con legge numero 64 del 1994, detta disposizioni sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori. Infine, il regolamento numero 2201 del consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2003 riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitorıale.

In Italia opera anche una task force composta dai ministeri dell’Interno, degli Esteri e della Giustizia. Le differenze normative, ma anche culturali e religiose fra i diversi Stati, complicano il problema. Di fatto, possono ripercuotersi negativamente sullo sviluppo del bambino. I casi, sempre più numerosi, di sottrazione internazionale, impongono di cercare soluzioni condivise nell’esclusivo interesse del minore.


di Andrea Cantadori