È incostituzionale lo “spicchio” di Ddl Zan nel codice della strada

lunedì 29 novembre 2021


Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione, spiega le ragioni di illegittimità costituzionale della disposizione inserita per decreto-legge nel codice della strada a proposito della pubblicità lesiva dell’identità di genere. Il suo contributo è largamente ripreso, con altro titolo e sistemazione redazionale, da analogo, a sua firma, pubblicato dal quotidiano la Verità del 17 novembre. Sul punto su questo sito.

Con i rottami del maestoso veliero che recava lo stendardo del Ddl Zan, naufragato sulle scogliere di Palazzo Madama, i sopravvissuti al disastro sono riusciti a costruire una zattera e, con essa, a toccare terra, piantandovi quindi, a dimostrazione dell’avvenuta presa di possesso, un cartello nel quale si legge quanto segue: “È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”. È questo il testo del comma 4 bis dell’articolo 23 del Codice della strada introdotto in sede di conversione del decreto-legge numero 121/2021, recante disposizioni urgenti in materia, tra l’altro, di circolazione stradale.

Si tratta di una norma che potrebbe avere grosse difficoltà a passare indenne il vaglio della Corte costituzionale, una volta che vi fosse sottoposta a seguito dell’impugnazione, che da parte del soggetto cui si addebitasse la violazione del suddetto divieto venisse proposta contro l’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento della prescritta sanzione pecuniaria.

Va ricordato che la Corte costituzionale ha ormai da molti anni stabilito il principio (teoricamente assai discutibile ma ormai, di fatto, indiscusso) per cui rientra nei suoi poteri sindacare le norme introdotte con decreto-legge, pur debitamente convertito in legge, sotto un duplice profilo: il primo è quello della effettiva sussistenza “ab origine” del requisito della “necessità” e dell’“urgenza”, solo in presenza del quale, ai sensi dell’articolo 77 secondo comma della Costituzione, è consentito al Governo, “in casi straordinari”, di adottare, “sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, presentandoli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione in legge (vedi in proposito, Corte costituzionale numero 29/1995 e numerose altre successive, fino a Corte costituzionale numeri 226/2019 e 247/2019). Il secondo è quello concernente il requisito della cosiddetta “omogeneità”, che le eventuali modifiche introdotte in sede di conversione debbono presentare rispetto al testo originario del decreto-legge: per cui deve escludersi la legittimità costituzionale di tali modifiche quando esse siano caratterizzate da una “palese estraneità rispetto all’oggetto e alle finalità” del medesimo decreto legge ovvero da “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione” con le disposizioni in esso originariamente contenute. In tal senso, ad esempio, la Corte costituzionale numeri 22/2012 e 154/2015, richiamate entrambe da Corte costituzionale numero 181/2019.

Entrambi i profili assumono rilievo per la norma in questione. In primo luogo, appare assai difficile sostenere che l’introduzione del divieto di pubblicità sopra riportato risponda oggettivamente a una situazione di tale “straordinaria necessità ed urgenza” da non potersi attendere che lo stesso risultato venisse conseguito mediante la procedura ordinaria di formazione delle leggi. La “straordinaria necessità ed urgenza” esisteva quindi, nel caso in discorso, solo nella soggettiva e del tutto ingiustificata valutazione delle forze politiche che hanno sostenuto la conversione del decreto-legge e, apportandovi la modifica di cui si è detto, hanno per ciò stesso implicitamente affermato che essa era da considerare presente, contrariamente ad ogni evidenza, fin dall’origine.

In secondo luogo, appare ugualmente assai difficile sostenere che vi sia omogeneità fra l’originario contenuto del decreto-legge, nella parte relativa alla circolazione stradale, cui si riferisce l’articolo 1, e la modifica apportata in sede di conversione. L’articolo 1, infatti, intitolato “Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti”, conteneva inizialmente soltanto modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada effettivamente riconducibili alle suddette finalità e tra di essi non vi era l’articolo 23, che detta la disciplina in materia di “pubblicità sulle strade e sui veicoli”; disciplina che risponde, d’altra parte, solo ed esclusivamente ad esigenze di sicurezza, per cui è vietata, ad esempio, la pubblicità che possa “ingenerare confusione con la segnaletica stradale”, ovvero “arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.

Del tutto extravagante, quindi, rispetto al contenuto e alla finalità di tale disciplina, appare l’inserimento, nello stesso articolo 23, della norma che, come si è visto, vieta un certo tipo di pubblicità non a causa della sua ritenuta pericolosità per la circolazione (alla quale non si fa, del resto, il benché minimo cenno), ma solo ed esclusivamente per il suo contenuto che si assume contrario a vere o presunte esigenze di tutela di determinati valori etici o politici; valori che, d’altra parte, se effettivamente meritevoli di tutela, dovrebbero essere tutelati in ogni sede e non soltanto, quindi, quando l’offesa possa provenire da messaggi pubblicitari sulle strade o sui veicoli. Il che potrebbe anche rendere configurabile un ulteriore profilo di incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza, desumibile, sempre secondo un ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, dall’articolo 3 della Costituzione.

Naturalmente, atteso il notevole ed ineliminabile margine di imprevedibilità di tutte le decisioni giudiziarie, ivi comprese quelle della Corte costituzionale, non può in alcun modo darsi per certo che quest’ultima, se investita della questione di costituzionalità della norma in questione, deciderebbe nel senso che, avuto riguardo ai precedenti dianzi richiamati, sarebbe tuttavia lecito aspettarsi. Ma la via per cancellare la detta norma (salva l’improbabile ipotesi che ciò avvenga a seguito di un mutamento del quadro politico) è soltanto quella che porta al palazzo della Consulta, per cui rimane solo da sperare che qualcuno trovi il coraggio di percorrerla, cominciando con il porre consapevolmente in atto una condotta che lo esponga alla possibile applicazione della sanzione prevista per i contravventori e dia luogo, quindi, all’instaurazione di un procedimento di opposizione nell’ambito del quale la questione di costituzionalità possa essere sollevata.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Pietro Dubolino (*)