Maternità surrogata e giurisprudenza creativa

mercoledì 24 novembre 2021


Il 25 novembre cade la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ed è l’occasione per riflettere sulle diverse forme di violenza e sfruttamento di cui tante donne sono vittime. Fra queste forme ve ne è una che, malgrado costituisca una vera e propria forma di schiavitù contemporanea, subisce il tentativo – più o meno esplicito – di renderla accettabile: è la maternità surrogata, pratica in sé lesiva della dignità della donna e dei bambini, ma che viene fatta passare dai suoi sostenitori come un atto di generosità e di altruismo. È sufficiente sgomberare il campo dalle fantasiose argomentazioni propinate per identificare questa pratica per quello che realmente è, una forma di sfruttamento del corpo delle donne allo scopo di realizzare una compravendita di bambini, che si vorrebbe persino legalizzare in Italia, come auspicano coloro che hanno presentato alla Camera la proposta di legge AC-3016, prima firmataria l’onorevole Termini, intitolata “Disciplina della gravidanza solidale ed altruistica”.

Di altruistico non c’è proprio nulla in quel che mercifica il corpo delle donne. Giova ricordare che il Parlamento europeo, con la risoluzione del 17 dicembre 2015, ha condannato la maternità surrogata osservando che “compromette la dignità della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce”. E, ancora, il 2 febbraio 2016 è stata approvata a Parigi la Carta per l’abolizione universale della maternità surrogata e il successivo 11 ottobre il Consiglio d’Europa ha espresso timori per la legalizzazione di essa. In tale contesto desta perplessità un provvedimento del Tribunale di Milano di pochi giorni fa ‒ a conferma di un orientamento consolidato di quell’ufficio giudiziario ‒ con cui è stato ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune meneghino di trascrivere integralmente gli atti di nascita di due bambine nate con ricorso alla maternità surrogata, risultate entrambe figlie di due padri secondo la legge degli Usa. Nel decreto, che pubblichiamo a seguire, emanato a seguito della camera di consiglio del 23 settembre 2021 e depositato il 9 novembre 2021, dopo un excursus giurisprudenziale in materia, il Collegio arriva a ritenere legittima la trascrizione degli atti di nascita dei minori nati da maternità surrogata in quanto altrimenti verrebbero lesi i diritti di questi bambini. Si legge nel provvedimento: “è indubbio che anche solo la condizione di “incertezza” giuridica della propria posizione personale rappresenti un significativo vulnus per il minore che sarebbe posto per un tempo allo stato indefinibile (rimesso alle imprevedibili tempistiche e alle decisioni del legislatore) in un “limbo anche identitario e relazionale”.

Il Collegio ritiene che per tutelare i nati da maternità surrogata sia necessario riconoscerli a tutti gli effetti come figli di coloro che, di fatto, hanno stipulato contratti aventi a oggetto la dazione di bambini, poco importa se “a titolo gratuito” o dietro corrispettivo che, per inciso, può arrivare anche oltre i 70-100mila euro, di cui solo un’esigua parte va alle donne, in genere sotto la voce “rimborso spese”. Così facendo, si legittima si incentiva il ricorso ad una pratica che è invece vietata nel nostro ordinamento in quanto lesiva della dignità umana, come prescrive l’articolo 12 comma 6 della legge n. 40/2004, e come hanno ricordato la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 12193/2019 e, prima ancora, la Corte costituzionale nella sentenza n. 272/2017.

La tutela dei minori – se veramente questo è l’obiettivo che si vuole perseguire ‒ dovrebbe semmai essere anticipata fino al punto da impedire pratiche disumanizzanti, non già essere strumentalizzata per obbligare l’ordinamento ad accettare qualcosa che ha vietato, attraverso la logica del “fatto compiuto”. La tutela dei minori già nati con il ricorso alla maternità surrogata dovrebbe andare di pari passo con la stigmatizzazione di coloro che hanno fatto ricorso ad una pratica lesiva della dignità umana. A tutela dei minori coinvolti, la prima domanda che bisognerebbe farsi è se possa essere considerato un buon genitore colui che pur di realizzare il suo personale desiderio di genitorialità non ha esitato a sfruttare il corpo di una donna.

Non va infatti dimenticato che la donna che offre il proprio utero deve, tra l’altro, sottoporsi a pesanti terapie farmacologiche per evitare il rigetto degli embrioni, dal momento che spesso gli ovociti provengono da un’altra donna, la quale, a sua volta, è stata sottoposta a cicli di stimolazione ovarica (con tutte le conseguenze e i rischi per la salute che questo può comportare). Proprio come è avvenuto nel caso in esame: lo stesso Tribunale, nel ricostruire la vicenda, ha ricordato che alla madre surrogata, come da contratto sottoscritto negli Usa con i ricorrenti (denominato “Agreement for gestational carriers”), erano stati impiantati nel grembo “due ovuli, in precedenza donati da una donna rimasta anonima, individuata dai signori in un elenco di donatrici selezionate dalla clinica”. In pratica, le donne che mettono a disposizione l’utero e quelle che danno i propri ovociti vengono selezionate attraverso dei cataloghi in cui sono indicate le foto e le diverse informazioni personali delle “candidate” (fra cui l’etnia, le condizioni economiche, la presenza di malattie congenite, eventuali altre gravidanze. Al Tribunale di Milano doveva essere ben chiaro come si fosse svolta la procedura.

È umanamente comprensibile il desiderio di avere un figlio, ma non può essere accettata l’idea per cui esista un “diritto ad avere figli” – come da alcuni rivendicato ‒ e che questo preteso diritto possa persino legittimare il ricorso a pratiche che riducono l’essere umano ad oggetto. Viene a tal proposito in mente il secondo imperativo categorico di Kant: “Agisci in modo da trattare l’umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre nello stesso tempo come un fine e mai semplicemente come un mezzo”: un monito del 1785 ancora oggi attuale, che sprona ad agire pensando all’altro come a un fine e non come a un mezzo, nel rispetto della dignità di ogni persona. La schiavitù è ancora presente fra noi: è nella mentalità di chi pensa di poter raggiungere obiettivi personali usando gli altri, ed è nella mentalità di chi avalla certi comportamenti. Ecco perché accettare – anche solo passivamente ‒ la maternità surrogata significa accettare che le donne siano sfruttate e che i bambini possano essere oggetto di compravendita.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

 


di Daniela Bianchini (*)