La Cedu su Santa Sede e immunità giurisdizionale: le ragioni della pronuncia

lunedì 25 ottobre 2021


La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato che secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale si applica anche alla Santa Sede, in quanto ente sovrano, l’immunità giurisdizionale prevista per gli Stati. Qualche giorno fa una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo ha attirato l’attenzione di diverse testate giornalistiche. Si tratta della sentenza del 12 ottobre scorso con cui i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la Santa Sede è un soggetto di diritto internazionale e in quanto tale gode delle medesime prerogative degli Stati, fra cui l’immunità dalla giurisdizione interna degli Stati esteri. I giudici di Strasburgo erano stati chiamati a pronunciarsi su un ricorso presentato il 2 febbraio 2017 da 24 persone di nazionalità belga, francese e olandese che lamentavano la violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte del Belgio per la presunta limitazione di agire in tribunale.

I ricorrenti, infatti, avevano citato in giudizio la Santa Sede innanzi alle corti territoriali belghe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per atti di pedofilia compiuti da sacerdoti cattolici, ritenendo la Chiesa responsabile “per il danno causato dal modo strutturalmente carente” di affrontare il problema degli abusi sessuali al suo interno. I giudici belgi, in primo e in secondo grado, avevano tuttavia ritenuto di non avere la giurisdizione nei confronti della Santa Sede, immune in quanto ente sovrano. La Corte europea, a maggioranza (sei voti a favore e uno contrario), ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti, confermando la decisione dei giudici belgi. In realtà la Corte Edu – che si è pronunciata per la prima volta su questo argomento specifico ‒ non ha affermato nulla di nuovo: si è limitata ad applicare consuetudini e principi riconosciuti dall’ordinamento internazionale e non ha affatto riservato alla Santa Sede un trattamento di favore, come invece hanno voluto far intendere alcuni commentatori. Inoltre questa sentenza non esclude affatto la punibilità dei ministri di culto cattolici che hanno compiuto atti di pedofilia, i quali dovranno rispondere personalmente – sia sotto il profilo penale che civile – dei reati commessi. Si tratta dunque di posizioni – quella dei ministri di culto e quella della Santa Sede – che vanno tenute distinte. Una decisione analoga a quella dei giudici belgi e della Corte di Strasburgo è stata assunta in passato anche da giudici statunitensi, pur essi concordi nel riconoscere l’immunità alla Santa Sede.

La questione esaminata dalla Corte di Strasburgo offre l’occasione per fare chiarezza su alcuni concetti che, a giudicare dal contenuto di certi commenti che sono stati pubblicati, richiedono maggiore attenzione. Ci si riferisce, in primo luogo, al concetto di immunità giurisdizionale degli Stati e, in secondo luogo, alla qualificazione giuridica della Santa Sede e al suo ruolo in ambito internazionale. L’immunità dalla giurisdizione interna è una delle prerogative dei membri della comunità internazionale, secondo il noto brocardo per cui “Parem in parem non habet jurisdictionem”. La ratio è che fra soggetti sovrani non può esistere alcuna gerarchia e quindi è opportuno che ciascun membro della comunità internazionale, nel riconoscimento della comune parità, si astenga dall’esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri. Fino alla Prima guerra mondiale l’immunità si considerava assoluta.

Con il tempo vi è stata un’evoluzione del concetto, e proprio in seguito agli interventi della giurisprudenza italiana e belga si è giunti all’elaborazione – ancora attuale – della teoria dell’immunità ristretta, secondo cui l’esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione è limitata ai soli atti iure imperii, ossia quelli compiuti nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Non si applica invece l’immunità agli atti iure gestionis, ossia agli atti compiuti dallo Stato secondo le norme del diritto privato (es. acquisto di un immobile). Per un lungo periodo si è inoltre ritenuto che la soggettività giuridica internazionale fosse strettamente legata al carattere della statualità. Già dal secolo scorso tuttavia si è giunti ad ammettere comunemente la presenza nella comunità internazionale anche di soggetti diversi dagli Stati, ossia di enti che, pur privi delle caratteristiche tipiche della statualità, sono comunque dotati di autonomia, di potere nomopoietico e auto-organizzativo, nonché della capacità di essere centro di imputazione attivo e passivo di atti giuridicamente rilevanti.

Il concetto di soggettività giuridica internazionale è quindi divenuto più elastico negli anni: è stato superato il limite della necessità dei requisiti “classici” di popolo-territorio-governo per dare piuttosto risalto a elementi quali la capacità dell’ente di “essere membro accettato dalla comunità internazionale” e di “entrare in rapporto con gli altri Stati”, come precisato anche dalla Commissione di diritto internazionale nel relativo annuario pubblicato nel 1956 (cfr. Yearbook of the International Law Commission, 1949, New York, 1956, pagine 67-68). Fra questi enti rientrano le Organizzazioni internazionali governative e rientra anche la Santa Sede che, in quanto soggetto da sempre indipendente, autonomo e dotato del potere di stipulare trattati con gli Stati, è pacificamente riconosciuto come membro a tutti gli effetti della comunità internazionale, come si legge anche nell’articolo 2 del Trattato lateranense del 1929, secondo cui “l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo del diritto internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo”.

Al di là delle precisazioni che si potrebbero fare sul rapporto fra Chiesa e Santa Sede in relazione alla loro soggettività, sia sotto il profilo giuridico che teologico – che qui non è possibile affrontare perché richiederebbero una trattazione a parte – giova osservare che nella comunità internazionale la Santa Sede ha sovranità per due distinte funzioni: come organo supremo della Chiesa, della quale rappresenta all’esterno gli interessi, e come organo sovrano dello Stato Città del Vaticano, a cui è legata da un rapporto di tipo funzionale, nel senso che quest’ultimo – avente una distinta soggettività giuridica internazionale ‒ è strumentale al perseguimento delle finalità religioso-spirituali proprie della Chiesa e della Santa Sede. Giova altresì considerare che, laddove si ammettesse la responsabilità civile della Santa Sede per crimini commessi dai ministri di culto cattolici, ciò significherebbe inquadrare erroneamente il rapporto esistente fra questi soggetti nell’ambito di un rapporto lavorativo o di preposizione. Ciò significherebbe, in ultima analisi, applicare alla Chiesa modelli organizzativi che non tengono conto della sua specificità. L’attività del singolo sacerdote, infatti, non è volta a perseguire un interesse proprio ed esclusivo del vescovo o della Santa Sede, così come il compenso che percepisce non è assimilabile alla retribuzione dei lavoratori, tanto che il codice di diritto canonico parla di “rimunerazione adeguata” (Codice di diritto canonico 281 paragrafo 1) e non di “retribuzione”, (termine che invece nello stesso canone è usato con riferimento alle persone estranee alla gerarchia ecclesiastica che lavorano per i chierici).

I giudici belgi – per tornare alla sentenza della Corte Edu – hanno inquadrato correttamente il caso, precisando tra l’altro che la Santa Sede “è parte di alcuni importanti trattati internazionali, ha firmato accordi con altri enti sovrani ed ha intrattenuto relazioni diplomatiche con circa 185 Stati in tutto il mondo”, come hanno anche sottolineato i giudici di Strasburgo, riprendendo proprio le argomentazioni delle corti territoriali belghe per concludere che non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, bensì la corretta applicazione dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale in materia di immunità.

 

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Daniela Bianchini (*)