Illegittimità e ricorribilità contro il Green Pass

lunedì 30 agosto 2021


L’introduzione del “Green Pass” per decreto-legge (numero 111 del 6 agosto 2021 e numero 105 del 25 luglio 2021) del Governo dell’ineletto Mario Draghi viola la Costituzione italiana, i Trattati istitutivi dell’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il Regolamento numero 953/2021; la Convenzione di Oviedo; numerose risoluzioni del Consiglio d’Europa.

La Costituzione italiana stabilisce la necessità di una legge emanata dal Parlamento, vale a dire dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Al contrario, il Governo ha posto in essere, nella totale assenza della condizione della emergenza ex articolo 77 della Costituzione (tale non può essere essendo passati già un anno e mezzo , quasi due dall’inizio del Covid), un decreto-legge, ovvero un provvedimento del solo Governo, che verrà convertito in legge senza essere espressione di nessuna volontà della maggioranza espressa del Parlamento (che rappresenta pro tempore gli italiani).

Il Green Pass è “illegittimo” a cominciare dalla “illegittimità” dello strumento legislativo che lo adotta. Ma vi è di più. L’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Green pass e/o mancata vaccinazione rientrano nelle citate “condizioni personali”, determinando all’evidenza condizioni discriminatorie in violazione della Costituzione. Risulterebbero così violati il rispetto della persona umana e la libertà individuale, da cui discende il divieto di imposizione obbligatoria di qualsivoglia pratica sanitaria, cui non corrisponda l’esistenza della legge emanata dal Parlamento.

È oggi necessario adire prontamente la Corte costituzionale, sollevando la questione della conformità costituzionale del decreto-legge – e sua legge di conversione – rispetto a quanto disposto dagli articoli 3 e 32 della Costituzione. Contestualmente, è d’uopo rivolgersi e adire la Corte di Giustizia europea – in tal caso è il giudice ordinario ricevente dal cittadino o da una associazione a dovere rimettere la questione al giudice europeo – perché essa verifichi la conformità o meno del diritto italiano con quello europeo, precisamente nei confronti dei Trattati, dei Regolamenti e delle Direttive. La Corte europea risponde con provvedimento – sentenza o ordinanza – dentro il nostro territorio nazionale. Vale a dire che ciò che decide la Corte europea è più forte e immediatamente vincolante in Italia.

Si ricordi che il Green Pass non è stato adottato da nessuno Stato membro europeo a eccezione di Italia e Francia, ciò per i chiari risvolti di illegittimità del certificato medesimo. In tal senso, è verosimile che il giudice europeo bocci sonoramente il Green Pass italiano (e francese) rispedendolo al mittente e richiamando il nostro Paese al rispetto della legalità, della legittimità e della legge. La Carta europea dei diritti fondamentali richiama e garantisce, tutela e difende la integrità fisica e psichica di tutti noi, richiedendo il consenso libero e informato relativamente a qualsivoglia tipo di pratiche medico-sanitarie. Al contrario, con l’obbligo come stabilito in Italia del “Green Pass”, subordinando a esso il legittimo godimento dei nostri più elementari e fondamentali diritti civili e sociali, si preme e spinge, violandola, la libertà relativa alla disponibilità del nostro medesimo corpo fisico, e anche psichico.

L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea tutela la dignità umana contro ogni forma di discriminazione. Al contrario, con l’obbligo come stabilito in Italia del “Green Pass” si fanno esistere in Italia (e in Francia) cittadini di Serie A e di Serie B, ponendo in essere la violazione dei nostri diritti fondamentali e la discriminazione proibita. La vaccinazione è tutt’oggi di natura meramente sperimentale e che, a differenza dei vaccini del passato, non ha avuto modo di “stabilizzare” e mostrare i suoi veri effetti. Si tratta cioè allo stato più di una vaccinazione /esperimento che di una vaccinazione completamente sicura nei suoi effetti, positivi e negativi.


di Francesca Romana Fantetti