mercoledì 21 aprile 2021
La partenza prevista per la class-action ex articolo 840-bis del codice di Procedura civile sembra essere definitivamente acquisita al 19 maggio 2021, ma il dubbio è se, a quella data, sarà pronta la piattaforma ministeriale per raccogliere le adesioni degli interessati. La disciplina, ricordiamo, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 12 aprile 2019, numero 31, come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, numero162.
Ma quanto alla entrata in vigore, questa è stata oggetto di continui rinvii. Si era disposto, con l’articolo 7, comma 1, l’entrata in vigore il 19 ottobre 2020 ma, successivamente, con la Legge 28 febbraio 2020, numero 8, si slittato al 19 novembre 2020, per arrivare, con il decreto legge 9 novembre 2020, numero 149, al 19 maggio 2021. L’applicazione della norma, però, anticipa la direttiva Ue 2020/1828 sull’azione rappresentativa, che va recepita entro il 25 dicembre 2022 (ed operativa dal 25 giugno 2023). Per il momento, quindi, le uniche norme vigenti sono la class-action prevista dal Codice del consumo ex articolo 140-bis, decreto legislativo 206/2005 e la class-action contro la Pubblica amministrazione (legge 198/2009).
La class-action ex articolo 140-bis, decreto legislativo 206/2005, consente ai consumatori o utenti che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi-pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo. Con la legge 198/2009, invece, si stabilisce l’azione di classe nei confronti della Pubblica amministrazione di fronte ad un non corretto svolgimento della funzione amministrativa o erogazione dei servizi. Ora, mentre con la prima si risarcisce un danno a seguito di una lesione generata nell’ambito dell’attività privatistica svolta da produttori e fornitori di beni e di servizi, con la seconda si ristabiliscono gli standard di efficienza e produttività deviati dalla scorretta gestione della cosa pubblica. Dal punto di vista processuale ciò si traduce in una differenza del petitum, vale a dire dell’oggetto della domanda giudiziale: condanna al risarcimento danni nel caso dell’azione promossa ai sensi dell’articolo 140-bis codice del Consumo, condanna ad assumere comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme nel caso dell’azione intrapresa ai sensi del decreto legislativo numero 198/2009.
Tornando alle class action future, anche se non ancora operative, già si danno problemi di interpretazione e sovrapposizione, anche se già il Garante privacy, con il suo provvedimento numero 19/2021, ha licenziato il parere favorevole allo schema di decreto ministeriale Giustizia sull’istituzione dell’elenco degli enti legittimati a proporre una azione di classe. I rapporti tra l’azione di classe del codice di Procedura civile e l’azione rappresentativa della direttiva 2020/1828 sono stati studiati dall’Assonime, che nella circolare 4/2021 evidenzia alcune le possibili interferenze.
In effetti, secondo Assonime, molti aspetti della class-action andranno rivisti per effetto dell’azione rappresentativa prevista dalla direttiva Ue, che prevede non solo risarcimenti, ma anche ad indennizzi, riparazioni, sostituzioni, riduzioni del prezzo, risoluzione del contratto o rimborsi del prezzo pagato. Peraltro, la direttiva impone più obblighi degli enti legittimati ad agire: rendere pubbliche le fonti di finanziamento; comunicare al giudice un resoconto finanziario delle fonti utilizzate per la specifica azione. Nei processi, poi, il diritto di chiedere a controparte di esibire le prove in proprio possesso vale, secondo la direttiva, anche a favore dell’impresa.
Inoltre, a differenza della disciplina italiana prevista, dovrà anche essere stabilito che l’avvio dell’azione rappresentativa determina l’interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dei consumatori interessati. Per le azioni risarcitorie, una previsione da riconsiderare sarà quella secondo cui l’impresa soccombente versi all’avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e restituzione. Infine, la direttiva impone anche un ripensamento del meccanismo di tentativo preliminare di composizione amichevole, non contemplato dalla class-action all’italiana.
In effetti, accogliendo un suggerimento implicito nelle considerazioni di Assonime (ma anche, mi permetto, del Garante) si potrebbe pensare di istituire già da subito un gruppo di lavoro, che “anticipi” le modifiche da apportare al testo, rendendole conforme al dettato comunitario, e risolvendo da subito i dubbi interpretativi e sovrapposizioni cui abbiamo fatto cenno, e questo per non vanificare le class-action che partiranno dal prossimo 19 maggio.
(*) Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di UniPace-Roma
di Enea Franza (*)