2012, l’anno in cui la Costituzione fu davvero stravolta

martedì 8 settembre 2026


Succede spesso che in dibattiti inerenti a riforme o programmi politici si senta dire che i cambiamenti proposti stravolgerebbero la Costituzione, perché imporrebbero la variazione di più articoli.

A parte che la nostra Costituzione, ad esclusione della prima sezione che raccoglie i principi fondamentali, è modificabile tramite una procedura di revisione costituzionale, si dimentica, in questi dibattiti, che la vera rivoluzione fu subita dalla nostra legge fondamentale nel 2012, al fine di inserirvi il pareggio di bilancio richiesto dalla norma europea del Fiscal Compact.

Prima di quella data, l’articolo 81 della Costituzione già imponeva che ogni legge comportante nuove o maggiori spese dovesse indicare i mezzi per farvi fronte, che il bilancio venisse approvato annualmente dal Parlamento e che lo Stato potesse finanziare il disavanzo ricorrendo al debito, purché ciò fosse compatibile con le regole europee allora vigenti.

Quindi, in pratica, il Parlamento aveva libertà nel decidere il livello di deficit e poteva finanziare una parte della spesa pubblica attraverso nuovo debito, assumendosene la responsabilità politica.

Con la legge costituzionale n. 1/2012 il principio dell’equilibrio è entrato direttamente nella Costituzione e il nuovo articolo 81 stabilisce che il ricorso all’indebitamento è consentito solo in presenza di eventi eccezionali, previa autorizzazione parlamentare a maggioranza assoluta.

E la novità non riguarda soltanto lo Stato centrale, la riforma ha modificato anche gli articoli 97, 117 e 119, estendendo il principio dell’equilibrio a tutte le pubbliche amministrazioni e vincolando anche Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito e alle regole finanziarie europee, imbrigliando molto il sistema.

Cosa cambiò veramente? Prima il vincolo al contenimento del deficit era soprattutto di politica economica e legislativa e consentiva agli Stati notevole spazio di manovra. Dopo, il principio dell’equilibrio di bilancio è diventato un principio costituzionale interno, al quale devono conformarsi Parlamento, Governo e pubbliche amministrazioni limitando effettivamente la sovranità del Parlamento italiano sulla spesa pubblica.

Ma eravamo obbligati a una variazione così incisiva degli articoli costituzionali? Qui entra il Fiscal Compact: il Trattato europeo che lo contempla prevedeva che gli Stati introducessero nel proprio ordinamento, preferibilmente a livello costituzionale, una regola di bilancio strutturale.

Infatti, non tutti i Paesi che hanno recepito il Fiscal Compact hanno modificato la Costituzione. Quel “preferibilmente” a livello costituzionale ha lasciato agli Stati una certa scelta sullo strumento giuridico e molti hanno interpretato a favore della sovranità nazionale.

Per esempio, Portogallo, Estonia, Lettonia e altri Paesi recepirono il vincolo attraverso strumenti legislativi di rango diverso, senza modificare necessariamente la Costituzione.

La Francia, nonostante avesse avuto un Presidente, Mitterand, che considerava il nazionalismo il preludio alla guerra, non inserì il vincolo in Costituzione e scelse una strada molto meno rigida sul piano legislativo.

La Germania aveva già introdotto nel 2009 il famoso Schuldenbremse, il “freno al debito”, quindi prima ancora del Fiscal Compact.

Per l’Italia invece non si trattò semplicemente della modifica di un solo articolo. L’estensione del principio dell’equilibrio a Regioni ed enti locali costituì una vera e propria trasformazione della nostra Costituzione finanziaria in tempi estremamente brevi per una legge costituzionale di tale portata.

Tra la prima approvazione della Camera (30 novembre 2011) e l’approvazione definitiva (17 aprile 2012) passarono appena 139 giorni, cioè poco più di quattro mesi e il provvedimento fu approvato con maggioranze davvero larghissime.

In altre parole, l’Italia non ha semplicemente accettato un limite europeo al deficit, ha scelto di trasformare quel vincolo in un principio costituzionale interno con ristrettissimi margini di discussione parlamentare. Ed è proprio questo che rende la riforma del 2012 talmente rilevante da non poter essere sottaciuta nei dibattiti ove qualsiasi ritocco alla Carta viene ritenuto una profanazione.


di Ferdinando Fedi