17 luglio, Giornata della Giustizia Penale Internazionale

martedì 14 luglio 2026


Contro le logiche di guerra e le potenze ‘revisioniste’ dell’ordine internazionale, l’Italia deve rilanciare i principi dello Statuto di Roma

Il 17 luglio non dovrebbe passare inosservato per i leader politici italiani ed europei, perché richiama una delle conquiste più importanti di civiltà giuridica, di cui i loro predecessori furono principali protagonisti. Proprio a Roma, nel 1998, la comunità internazionale operò una scelta storica approvando lo Statuto della Corte penale internazionale, da allora riconosciuto nel diritto internazionale come lo ‘Statuto di Roma’. Così, per il 17 luglio ‘Giornata della giustizia penale internazionale’, la Presidenza della Corte ha commentato: la giustizia internazionale è una “responsabilità condivisa degli Stati”, e la sua efficacia “dipende dalla cooperazione degli ordinamenti nazionali”.

Il richiamo porta a una riflessione fondamentale: non siamo di fronte al fallimento del diritto internazionale e dei tribunali internazionali, ma a fallire sono le politiche degli Stati che non si adoperano più nella cooperazione, nella solidarietà, e nella ricerca della pace. Oggi, con 125 Stati parte, la Corte penale internazionale rimane uno dei principali strumenti attraverso cui la comunità internazionale può affermare − se lo vuole − che nessun potere è sottratto alla responsabilità della legge. A Roma si concepì un presidio potenzialmente universale contro l’impunità per i più gravi crimini contro lo ius gentium: i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio, e l’aggressione, ovvero l’uso della forza contro la sovranità degli Stati, al di fuori della legittima difesa e della Carta delle Nazioni Unite.

Questa prospettiva incontra oggi una fase di profonda difficoltà, segnata dalla mancanza di fiducia nelle istituzioni internazionali e nella capacità del diritto di contenere la forza. L’ultimo segnale della crisi proviene dall’annunciato ritiro dal sistema della Corte di alcuni Paesi del Sahel: Mali, Burkina Faso e Niger hanno accusato l’istituzione di essere uno strumento “neocoloniale” e di applicare una giustizia selettiva. Si tratta però di contesti con regimi militari e conflitti interetnici nei quali sono state denunciate gravi violazioni dei diritti, per cui la loro ‘verità’ potrebbe celare l’intento di sottarsi alla giurisdizione della Corte. Ma sarebbe un errore ignorare la denuncia di ‘parzialità’: gli Stati sostenitori dello Statuto di Roma devono recuperare una capacità di dialogo con tutto il Global South, dimostrando che la difesa dei diritti umani non appartiene a un blocco geopolitico, ma rappresenta un patrimonio universale.

Tuttavia, lo scenario della crisi ha ragioni più profonde ed è molto più esteso. Non è privo di significato che tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite Stati Uniti, Federazione Russa e Cina oggi siano potenze “revisioniste” dell’ordine internazionale e da sempre non abbiano aderito allo Statuto di Roma: è una posizione che riflette il timore di rispondere delle loro politiche egemoniche e autoritarie sul piano della tutela dei diritti, del divieto di aggressione, delle limitazioni dell’uso della forza e della protezione dei civili, anche nei conflitti armati, sanciti nello Statuto di Roma.

Le sfide per la Corte, tuttavia, oggi non provengono soltanto dalle grandi potenze “revisioniste”, ma coinvolgono anche le democrazie chiamate a confermare la propria coerenza con i principi dello Stato di diritto. In diversi Stati d’Europa, originari sostenitori con l’Italia della giustizia penale internazionale, il contesto è segnato da tensioni geopolitiche, minacce ibride, e da nuove politiche di sicurezza per fronteggiare una criminalità sempre più violenta e l’immigrazione incontrollata: è emersa perciò la preoccupazione che la giurisdizione della Corte possa essere strumentalizzata da parti politiche avverse ai governi. Queste preoccupazioni meritano attenzione, ma non possono condurre alla delegittimazione dell’intero sistema della Corte. Ad esempio, si possono prevedere precisazioni, in base aiRegolamenti su procedure e prova, rafforzando in termini di dolo specifico il requisito già in parte previsto dallo Statuo dell’intento doloso e del piano ‘consapevole’, ‘preordinato’ ed “esteso in modo sistematico” per le incriminazioni per crimini contro l’umanità, come la tortura e i trattamenti degradanti.

Per queste ragioni è difficile accettare ora le tesi di coloro che, anche in Europa, hanno richiamato il regime delle immunità per i leader politici, sollevato con i mandati di arresto emessi dalla Corte nei confronti di Putin e Netanyahu. Lo Statuto di Roma è chiaro: l’articolo 27 stabilisce che ogni qualifica ufficiale non può diventare uno strumento di impunità, in continuità con i “Principi di Norimberga” richiamati anche dai tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda. La funzione della Corte è anche preventiva: la consapevolezza della responsabilità individuale può rappresentare un limite all’abuso del potere. Inoltre, con la decisione Icc-01/22 del 9 giugno 2026, la Corte ha chiarito le condizioni entro cui lo stesso Putin può partecipare a un’iniziativa di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite, senza che ciò comporti automaticamente l’esecuzione del mandato di arresto. Perde consistenza l’argomento secondo cui l’azione della Corte sarebbe un ostacolo alla pace.

Anche sul caso Almasri, si può fare chiarezza. Lo Statuto di Roma configura la “consegna” alla Corte (surrender) in termini diversi dalla procedura dell’‘estradizione tra Stati’: prevede una forma di cooperazione giudiziaria diretta e immediata con un’istituzione internazionale indipendente. Sarà allora necessario stabilire misure più strette di diretto collegamento con la Corte, e che i giudici siano chiamati anche a valutare possibili rilevanti ‘interessi nazionali’. Nel confronto aperto con l’Assemblea degli Stati-parte sulla “mancata cooperazione” − le fasi conclusive sono previste a dicembre − l’Italia dovrebbe perciò riaffermare la piena adesione ai principi dello Statuto di Roma, anche attraverso un aggiornamento della normativa interna che renda più chiari i meccanismi di cooperazione con la Corte. In questa prospettiva si dovrebbe anche rilanciare il Codice dei crimini internazionali, per recepire integralmente le categorie dei crimini previste dallo Statuto, e disciplinare più compiutamente le procedure di coordinamento con la Corte.

Altro contesto ha riguardato la vicenda interna alla Corte delle accuse di condotte inappropriate nei confronti del personale rivolte allo stesso Procuratore Karim Khan. La sospensione disposta dal Bureau dell’Assemblea degli Stati Parte, in attesa degli accertamenti definitivi, appare coerente con le garanzie del giusto processo. Una rapida conclusione della vicenda è tuttavia essenziale per preservare l’autorevolezza della Corte in una fase segnata da procedimenti di eccezionale rilevanza, come quelli riferiti a Putin e Netanyahu.

Proprio in una fase di difficoltà, emergono però diverse prospettive di rilancio capaci di rafforzare la legittimità della Corte. Si pensa di introdurre forme di “giustizia riparativa”, capaci di accompagnare percorsi di riconciliazione, ma senza trasformarsi in immunità generali per i crimini più gravi, che restano soggetti ai principi fondamentali dello Statuto di Roma. Un ulteriore tema decisivo riguarda la possibilità di introdurre procedimenti in absentia in atto non sarebbero previsti processi in contumacia nel rispetto delle garanzie fondamentali della difesa.

Nel recente caso Joseph Kony, relativo alla situazione in Uganda, si è proceduto per la prima volta ad un’udienza di conferma delle accuse in assenza dell’imputato: questo dimostra la capacità della Corte di adattarsi, con la propria giurisprudenza, alle nuove sfide della giustizia internazionale.

Anche il recente riavvicinamento dell’Ungheria post-Orban alla permanenza nello Statuto di Roma costituisce un segnale positivo. L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno inoltre rafforzato gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale. Eurojust ha assunto un ruolo rilevante attraverso il Core international crimes evidence database (Ciced), la banca dati dedicata alla raccolta e alla conservazione delle prove relative ai crimini internazionali gravi commessi in Ucraina. Parallelamente, il Register of Damage for Ukraine, il Registro dei danni istituito dal Consiglio d’Europa costituisce un nuovo strumento internazionale per documentare le conseguenze dell’aggressione e sostenere le richieste di riparazione. Anche il progetto di un ‘Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina’ si inserisce nella ricerca di strumenti complementari alla Corte penale internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la risposta della comunità internazionale alle violazioni più gravi della pace e della sicurezza collettiva.

Il futuro della Corte dipenderà dunque dalle scelte degli Stati che ne sostengono la missione, soprattutto in Europa. A ventotto anni dallo Statuto di Roma, la questione decisiva non è stabilire se la Corte sia un’istituzione perfetta, ma comprendere quale principio essa rappresenti. La vera sfida consiste nel difendere la regola che ne ha ispirato la nascita come principio di deterrenza: la forza non può prevalere sul diritto e chi esercita il potere deve rispondere delle proprie azioni quando senza giustificazioni viola la pace e oltraggia la dignità umana.

L’Italia ha avuto un ruolo significativo in questo percorso, grazie a una tradizione giuridica che i leader politici e parte del mondo accademico sembrano aver dimenticato. Da Pietro Nuvolone – che già nel 1945 aveva concepito i ‘diritti di lesa ‘umanità’ fino a Giuliano Vassalli, Antonio Cassese e Umberto Leanza, sono i giuristi italiani ad avere contribuito all’affermazione di una giustizia internazionale fondata sulla centralità della persona e sul superamento del ‘dominio riservato’ degli Stati nel diritto penale.

Lo Statuto di Roma non rappresenta dunque un ideale astratto, ma una scelta concreta di civiltà giuridica: è il diritto che deve prevalere sulla forza, e non viceversa. “Non c’è pace senza giustizia” è il principio che quel 17 luglio 1998 vide una società civile unita partecipare ad una fiaccolata dal Colosseo al palazzo della Fao. Fu anche quella mobilitazione civile, internazionale, liberale e democratica, a convincere gli Stati a porre le basi per la Corte penale internazionale.

Lo Statuto di Roma non è soltanto un trattato giuridico, ma una risposta della cultura liberale alla domanda fondamentale di ogni epoca: come impedire che il potere senza limiti prevalga sulla libertà e sulla dignità delle persone, la sola prospettiva per un futuro fondato sulla pace.

(*) Membro dell’International Law Association


di Maurizio Delli Santi (*)