Gli invisibili angeli custodi della democrazia

venerdì 3 luglio 2026


La vigente normativa sul segreto di Stato (Legge numero 124 del 2007) ha adeguato la disciplina dei servizi segreti e del segreto di Stato alle mutate esigenze insorte con la fine della guerra fredda e con l’emergere di nuove insidiose minacce, quali l’eversione di matrice islamico-integralista e la criminalità cibernetica, oggetto di successivi aggiornamenti normativi. Si è sottolineata la necessità, di fronte all’emergenza del terrorismo internazionale, di un compromesso tra le ragioni della sicurezza nazionale e le regole dello Stato di diritto, alla luce dell’esistenza di una zona grigia a cavallo tra legalità e illegalità, dove gli operatori della sicurezza possano agire per sventare le minacce più gravi, al di fuori degli stretti limiti della legalità ordinaria, ed in cui lo Stato di diritto si arresta affinché il rispetto delle regole fissate per i tempi della normalità, non possa ritorcersi contro l’esistenza dello Stato medesimo, nei tempi straordinari dell’emergenza criminale. Due sono in particolare, i punti essenziali della nostra legislazione in materia d’Intelligence:  

1) In merito all’attività dei Servizi d’informazione, la predisposizione di tutta una serie di articolate garanzie funzionali, attraverso l’individuazione di una speciale causa di giustificazione, in base alla quale non risultano perseguibili gli agenti che abbiano posto in essere condotte normalmente previste dalla legge come reato, purché specificamente autorizzate dal presidente del Consiglio. Occorre comunque che l’operazione in circostanze normali oggettivamente illecita, risponda a requisiti di indispensabilità e di proporzionalità a delle finalità istituzionali non altrimenti conseguibili, con una compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con il minor danno possibile per quelli che vengono ad esserne lesi. In ogni caso, sono escluse dall’ esimente di cui si discorre i delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere vita, integrità fisica, personalità, libertà (personale e morale), salute o incolumità delle persone, ovvero gli attentati contro organi costituzionali, assemblee regionali, diritti politici del cittadino.

2) In relazione al segreto di Stato, a tutti i titolari di pubblica funzione o di pubblico servizio, a carattere continuativo o meno, è fatto assoluto divieto di riferire su fatti coperti dal segreto di Stato, per cui ne è inibita la conoscenza da parte dell’Autorità Giudiziaria, salvo autorizzazione ad hoc del premier. Il segreto di Stato è un vincolo posto dal presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. L’atto di apposizione riveste carattere politico (o di “alta amministrazione” che dir si voglia, per l’ampia discrezionalità che lo contraddistingue nel perseguimento di finalità a carattere generale); al cui riguardo va sottolineato che la nuova disciplina ad esso relativa, rappresenta uno dei momenti più qualificanti della riforma introdotta dalla Legge 124 del 2007.

Nell’ambito del tradizionale bilanciamento dei poteri, il Legislatore ha doverosamente previsto un’attività di controllo parlamentare, la quale è affidata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), che verifica in modo sistematico e continuativo, se l’attività del sistema d’informazione per la Sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. Detta verifica, tuttavia, trova un limite nel caso in cui la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento, possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con gli Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità dei soggetti-fonte di informazioni, di collaboratori o di appartenenti ai Servizi d’informazione per la sicurezza. In nessun caso, tuttavia, il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale che, com’è noto, è garante della legalità democratica. Non possono essere coperti dal segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, fatti di terrorismo, fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso. La responsabilità della politica informativa e della sicurezza è del presidente del Consiglio dei ministri, a cui fanno riferimento due Servizi di sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), coordinati dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis).

Il presidente del Consiglio può ottenere qualsiasi documento dall’autorità giudiziaria utile all’attività di intelligence.  Sono tenuti al segreto di Stato non solo i dipendenti dei Servizi, ma anche qualunque altro soggetto che sia in possesso di notizie coperte da tale vincolo. In merito alla specifica disciplina del segreto di Stato, ricordiamo ne sono coperti gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica (il che vuol dire il massimo nocumento possibile) anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare della Repubblica. L’atto di segretazione e quello di opposizione, sono dipendenti da motivi che nel tempo possono scemare di rilevanza, come ad esempio per l’insorgenza di fatti politici successivi, o per il venir meno di alcuni presupposti, ovvero per l’affievolimento del segreto, o ancora perché si ritiene di poter consentire alla Magistratura l’accesso agli archivi dei Servizi di sicurezza, nel qual ultimo caso il vincolo del segreto di Stato già opposto o confermato sulla materia oggetto di indagine giudiziaria , viene rimosso. Altrimenti, il vincolo in parola, opponibile esclusivamente dal capo di Governo, dura quindici anni ma, con atto motivato, può essere prorogato al massimo per altri quindici. La ratio della potestà di segretazione ha il suo primo fondamento nel dettato costituzionale, essendo riconducibile, in primis, al più generale dovere pubblico di difesa della Patria (articolo 52 della Costituzione), che non va riferito alla sola sicurezza esterna legata all’inviolabilità territoriale, ma anche a quella interna, intesa come interesse dello Stato alla propria integrità costituzionale ed alla sua sopravvivenza democratica.

Un ulteriore supporto normativo (articolo 54 della Costituzione), è dato rinvenire nel dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, nel qual dovere la segretezza è funzionale all’ipotesi estrema della salvaguardia della Salus suprema rei publicae. Segretezza che – lo ricordiamo – deve costituire l’eccezione e non la regola di uno Stato liberal – democratico al servizio del cittadino, che ne deve conoscere finalità e modalità operative. La Presidenza del Consiglio ha circoscritto, in occasione di una trascorsa vicenda giudiziaria, la tutela del segreto ai soli atti del processo “riferibili alle relazioni internazionali tra Servizi d’informazione ed agli interna corporis degli Organismi informativi”. A fondamento dell’atto confermativo del segreto, sono stati posti i principi enunciati dalla Corte costituzionale, secondo i quali sono meritevoli della massima protezione proprio gli interna corporis dei Servizi d’informazione ed i rapporti con gli organismi informativi collegati. Il segreto opposto trova legittimazione in genere – come vuole la Consulta – solo nell’esigenza di garantire la salvaguardia di supremi interessi dello Stato, ossia – più nello specifico – la sicurezza, l’esistenza, l’integrità, l’indipendenza e l’assetto democratico dello stesso. Diverse dal segreto di Stato, sono le classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, e che non sono opponibili all’autorità giudiziaria.

Per le esigenze di riservatezza correlate alle ordinarie attività istituzionali all’interno di qualunque Pubblica amministrazione, ogni dipendente è già comunque vincolato al rispetto del segreto d’ufficio (articolo 326 del Codice penale); così come nell’esercizio di attività professionali, si è vincolati al correlato segreto. Dette classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, applicabili per motivi convenzionali ed ai fini dell’analisi del rischio, per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività e cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi, per i compiti istituzionali loro propri e solo nei limiti indispensabili all’espletamento degli stessi. Le classifiche assicurano la tutela amministrativa di notizie la cui divulgazione illegittima possa arrecare nocumento agli interessi fondamentali della Repubblica (reato di mero pericolo, a prescindere dalla effettività del danno), in base all’entità del nocumento medesimo. La classifica Segretissimo è attribuita ad informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica. La classifica Segreto è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica. La classifica Riservatissimo è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica. 

La classifica Riservato è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi (non essenziali) della Repubblica. Per le informazioni classificate originate da soggetti nazionali, nel quadro dell’esecuzione dei Trattati, delle Convenzioni e di altri Accordi internazionali comunque denominati, nonché dei Regolamenti comunitari, delle Decisioni della Commissione delle Comunità europee e degli atti e delle Decisioni del Consiglio dell’Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di attribuzione sono stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Occorre una particolare abilitazione alla trattazione dei “dati sensibili”, cioè rientranti nelle anzidette classifiche, onde la ratio legis che sovraintende al rilascio dei Nos, è di escludere la conoscibilità di materiale classificato da parte di soggetti che non siano ritenuti affidabili nella scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché al rigoroso rispetto del segreto. Per le esigenze di riservatezza correlate alle ordinarie attività istituzionali all’interno di qualunque Pubblica amministrazione, ogni dipendente è già comunque vincolato al rispetto del segreto d’ufficio (articolo 326 del Codice penale); così come nell’esercizio di attività professionali, si è vincolati al correlato segreto.

Alcuni punti fermi possono riepilogarsi in base alla normativa in questione: per realizzare condotte lesive del segreto di Stato in senso lato, non occorre che la lesione stessa abbia avuto luogo, essendo sufficiente ai fini della legge penale, una mera condotta potenzialmente idonea ad arrecare un danno (cosiddetto “reato di pericolo”). Il danno deve, a sua volta, essere di entità non irrilevante (ed è a seconda della rilevanza, che ha senso la classificazione che spazia dal riservato al segretissimo). La potenzialità del danno non è razionalmente ipotizzabile se la conoscenza da parte di un soggetto non abilitato, di una notizia destinata a rimanere riservata (in senso lato), riguarda un pericolo non più attuale; ovvero se una notizia, pur se classificata, è comunque divenuta di pubblico dominio (seppure illecitamente: per esempio, attraverso indiscrezioni di stampa). In sintesi, estrema: per realizzare una fattispecie costituente un illecito in tema di sicurezza dello Stato, bisogna che si verifichi una condotta che comporti un pericolo attuale di danno non marginale agli interessi protetti dalle norme poste a tutela di detta sicurezza. La tutela in discorso ha delle ricadute positive non solo sotto il profilo della civile convivenza, ma anche per la crescita economica, in quanto comprende anche lo scudo cibernetico a protezione delle industrie, della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture, e – last but not least – della vita privata dei cittadini. La cybersecurity è la seconda emergenza nel nostro Continente, dopo quella delle mutazioni climatiche e prima di quella dei flussi migratori. Per realizzare un obiettivo di così ampia portata, è necessaria l’elaborazione di programmi strategici plurisoggettivi, che coinvolgano pubblico, enti di ricerca e singoli cittadini, a partire da una Pubblica amministrazione capillare attività d’informazione e di alfabetizzazione sulle opportunità ed i rischi correlati alle nuove tecnologie.

Nel campo delle piccole e medie industrie, se lo Stato non interviene a livello generale mediante contributi o sgravi fiscali per gli investimenti anti-intrusivi, si pone il problema della connessa ricaduta sui costi di produzione, sopportabili più facilmente dalle imprese di maggiori dimensioni, con l’uscita dal mercato delle altre.

Il che significherebbe perdita di posti di lavoro, nonché il venir meno della libera concorrenza e l’affermazione di situazioni di oligopolio a favore delle grandi industrie. Uscendo da una dimensione “domestica”, va osservato che la sicurezza informatica è una precondizione non solo per la crescita del Paese in tutte le sue componenti, ma anche per stare al passo con una competitività internazionale sempre più agguerrita e tecnologicamente avanzata. In siffatto quadro di riferimento, la nuova Intelligence ha bisogno oltre che di laureati in materie umanistiche od economiche, anche e soprattutto di ingegneri e di tecnici informatici. Sotto il profilo normativo ed organizzativo, occorre una sempre maggiore sinergia con gli organismi omologhi dei Paesi alleati, in un quadro giuridico certo e condiviso. Gli operatori dell’Intelligence con specifica preparazione di analisti finanziari, hanno un ruolo essenziale, in quanto la crisi economica può incidere negativamente sulla nostra sicurezza interna, come sull’indipendenza economica dell’Italia: è il terreno di coltura ideale per derive populistico-demagogiche e destabilizzanti, come per infiltrazioni criminali nel tessuto creditizio.

Un Paese finanziariamente debole è esposto anche al rischio di una gestione straniera di infrastrutture strategiche nazionali, come telecomunicazioni, energia, aeroporti, ferrovie, nonché dell’entrata di investitori esteri nel capitale di società legate alla sicurezza interna. È noto che nel mondo contemporaneo si sono affermati sulla scena mondiale nuove soggettività diverse dagli Stati tradizionali, dotate di poteri enormi sia attraverso la gestione della comunicazione massmediale, che tramite la detenzione di capitali (talora superiori a quelli di alcuni Stati), che non sono funzionali al perseguimento di pubbliche utilità, ma solo di privati interessi. Le nostre imprese sono da tempo esposte a crescenti mire acquisitive straniere, motivate sì da ragioni di espansione industrial-territoriale, ma anche dall’obiettivo di un depotenziamento della nostra presenza, onde poter conseguire una posizione predominante nei mercati internazionali. Una funzione essenziale dell’Intelligence contemporanea – nella complessità dei flussi finanziari, delle politiche economiche internazionali e dell’inedito ruolo assunto da colossi economici privati – è quella di fornire alle Istituzioni rappresentative un qualificato supporto informativo e di analisi in detti campi.  Anche negli anni passati le nostre agenzie hanno operato in tal senso, tutelando il “sistema Paese” contro ogni possibile attacco in aree strategicamente vitali, come quella energetica, bancaria, finanziaria, tecnologica e del made in Italy. Va evidenziato il ruolo altrettanto prezioso delle Agenzie nel contrasto alle economie illegali, ai movimenti illeciti di capitali, alle interazioni fra circuiti criminali e terroristici.

Gli apparati dell’Intelligence sono impegnati nella diffusione a tutti i livelli della cultura della sicurezza, così come alla manutenzione integrata dei sistemi di protezione cibernetica delle reti e dei sistemi pubblici e privati. Tra le nuove sfide globali cui è stata chiamata ad intervenire la nostra Intelligence, va menzionata quella della regolamentazione dei flussi migratori, nei quali l’Italia è stata sostanzialmente lasciata con il “cerino in mano” dagli altri Paesi dell’Unione europea. Detti flussi sono passati da ritmi di gestibilità numerica e logistica, a dimensioni” patologiche”, nel momento in cui sulla disperazione di masse in fuga dai loro Paesi nell’opzione tra una morte certa per fame, ed una incerta per le condizioni disumane in cui affrontano i viaggi, hanno speculato locali bande di trafficanti di esseri umani. Del pari, organizzazioni mafiose nostrane hanno trovato assai più lucrativo investire nel settore della gestione dei “centri di accoglienza” degli immigrati, che nel tradizionale crimine estorsivo. Gli agenti segreti del nuovo millennio non hanno più il fascino romanzesco del passato, con storie di intrighi politici e bellici internazionali. Rivestono un ruolo certamente meno suggestivo nell’immaginario collettivo, ma più articolato ed incisivo nella difesa della nazione, operando come silenti angeli custodi di una normalità percepita, che è in realtà frutto di un costante, invisibile impegno e sacrificio, senza alcuna vetrina massmediale, ma con l’interiore gratificazione di aver compiuto sino in fondo la missione della salvaguardia della Salus suprema rei publicae.


di Tito Lucrezio Rizzo