giovedì 7 settembre 2023
Il Consiglio dei ministri affronta il decreto contro la criminalità giovanile, ribattezzato dalla stampa Decreto Caivano. Tra le misure ipotizzate figura la possibilità di stop all’utilizzo del cellulare, il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo e il Daspo urbano già dai 14 anni. Quattordici gli articoli del decreto ieri all’esame del pre-Cdm.
“L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età – si legge all’articolo 4 – Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età”.
Insieme all’avviso orale per i minori da 14 anni in su il questore può proporre anche il divieto di usare cellulari. “Se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato – si legge nell’articolo 4 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile) della bozza del decreto composto di 14 articoli – anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente”. “Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento – si legge nella bozza – In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l’avviso orale emesso dal questore”.
Se il minore che abbia compiuto 14 anni viene sottoposto all’ammonimento, ai genitori può essere applicata una multa fino a mille euro. È quanto prevede la bozza del dl contro la criminalità giovanile all’esame del pre-Cdm. “Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia” per i reati commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento”, si legge all’articolo 4 della bozza. “Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a mille euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”, è scritto nella bozza.
Stretta sul rispetto dell’obbligo scolastico, con una pena fino a 2 anni di carcere per i genitori e la perdita del diritto all’assegno di inclusione in caso di inadempienza. “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni”, si legge nella bozza, che stabilisce anche che “non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
Possibilità per chi è vittima di un reato consumato online di chiedere l’oscuramento o la rimozione dei propri dati ai siti e ai social. “La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la condotta, da identificare espressamente tramite relativo Uniform Resource Locator (Url), non integri le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici”, si legge nella bozza.
“Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato – prevede il testo della bozza – può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la Protezione dei dati personali”.
All’articolo 8 il dl contro il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile prevede un percorso di rieducazione del minore. “Il pubblico ministero – si legge nella bozza – nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l’accordo dell’esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all’articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi”.
Stretta sulla detenzione di armi e sostanze stupefacenti da parte di minori che abbiano compiuto i 14 anni. All’articolo 4, “Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti” è previsto un aumento delle pene. Dagli istituti penali minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se questi creano problemi all’ordine e alla sicurezza delle strutture. “Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria – si legge all’articolo 9 della bozza – Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l’istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo”.
E ancora. Istituire un Osservatorio sulla devianza minorile, “con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità. La composizione e il funzionamento dell’osservatorio sono definiti con decreto del prefetto, sentito il sindaco metropolitano”. Inoltre, un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione per 30 milioni di euro è previsto per il Comune di Caivano e un commissario straordinario per la sua attuazione. “Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano – si legge nella bozza – il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d’intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell’ambito del territorio del predetto Comune. Con delibera del Consiglio dei ministri, viene approvato il piano degli interventi di cui al primo periodo e viene nominato un commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni”.
di Redazione