L’arresto in flagranza di reato anche in attesa della querela

giovedì 15 giugno 2023


È stata recentemente approvata dal Parlamento la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante “Norme in materia di procedibilità di ufficio e di arresto in flagranza”, in vigore da domani, che interviene sia sul Codice penale, modificando la disciplina in tema di procedibilità d’ufficio dei reati aggravati dalle finalità di terrorismo e da quelle connesse ad attività mafiose, di cui rispettivamente agli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del Codice penale, nonché sul Codice di procedura penale in tema di arresto in flagranza per reati procedibili a querela della persona offesa, nell’ipotesi in cui essa non sia presentata agli organi di polizia giudiziaria al momento dell’arresto, poiché la persona offesa non è presente o facilmente rintracciabile (ad esempio quando i fatti illeciti avvengono in piena notte). Prima di svolgere qualche sintetica considerazione tecnica in ordine a quest’ultima modifica, pare doveroso sottolineare che il Governo è intervenuto sul diritto penale e processuale, le cui norme ineriscono a diritti fondamentali dei cittadini, non con decretazione d’urgenza, ma presentando un Disegno di legge (nella specie A.C. n.831 a firma del ministro Carlo Nordio) solo qualche mese prima, il 27 gennaio 2023, e attenendo l’approvazione dei due rami del Parlamento nel giro di soli quattro mesi. Ad avviso di chi scrive si tratta di un buon esempio istituzionale, in quanto le modifiche del diritto e del processo penale non si prestano certo a interventi estemporanei e poco approfonditi, fatti con decreto legge, sull’onda emotiva di qualche evento eccezionale.

Quanto alla modifica del Codice di procedura penale relativamente alle norme che disciplinano l’arresto in flagranza, va detto che l’opportunità di modificarle era emersa con forza a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n.150/2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), legge che ha ampliato in maniera significativa l’area della procedibilità a querela in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. In base alla disciplina da sempre in vigore, anche con il previgente codice di rito, per i reati procedibili a querela l’arresto in flagranza, sia esso obbligatorio (articolo 380 del Codice di procedura penale) sia esso facoltativo (articolo 381 del Codice di procedura penale), era sempre condizionato alla presentazione della querela, anche in forma orale, da parte della persona offesa presente sul luogo. Se la vittima non fosse stata presente, l’arresto non poteva, perciò, essere operato. Alcuni casi di cronaca, portati all’attenzione dalla stampa con notevole clamore, hanno mostrato alla pubblica opinione i limiti di questa disciplina, in quanto non sempre la persona offesa è presente sul luogo del reato e spesso non è neppure immediatamente rintracciabile dalle forze dell’ordine, si immagini, a titolo di esempio, nel caso di furti commessi in piena notte.

Meritoriamente il Governo è intervenuto per sanare, con un minimo di buon senso, una situazione di palese ingiustizia per le vittime di reati predatori, commessi spesso da persone straniere che, una volta sfumato l’arresto in flagranza per mancanza di querela, sarebbe stato poi difficile rintracciare sul territorio dello Stato per processarle a piede libero. La legge n.60 del 2023 ha, quindi, modificato le norme del codice di rito che disciplinano l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. In particolare, è stato modificato il comma 3, dell’articolo 380 del Codice di procedura penale (Arresto obbligatorio in flagranza), introducendo questa nuova formulazione: “Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis”.

In base alla nuova disciplina, quindi, le forze di polizia, nei soli casi di arresti in flagranza obbligatori, indicati dall’articolo 380 del Codice di procedura penale, possono comunque effettuare l’arresto anche in assenza della querela, provvedendo, ovviamente, a compiere ogni attività utile per rintracciare la persona offesa al fine di raccogliere l’eventuale querela, entro le quarantotto ore dall’arresto. Se ciò non avvenisse tempestivamente, l’arrestato deve essere immediatamente posto in libertà, mancando una condizione di procedibilità. Il legislatore è, poi, opportunamente intervenuto anche sulle norme che disciplinano la fase processuale della convalida dell’arresto davanti al giudice (gli articoli 449 e 558 del Codice di procedura penale), in quanto può capitare che l’udienza di convalida si svolga prima dello spirare del termine per raccogliere la querela nei termini sopra descritti. In questi casi il giudice deve provvedere alla convalida dell’arresto, valutando ex post se esso fosse legittimo, e subito dopo deve però sospendere il processo per direttissima in attesa di verificare se la querela sopraggiunga, sempre entro le quarantotto ore dall’arresto. Come già detto, le modifiche appaiono utili e ispirate a buon senso, consentendo alle forze dell’ordine di provvedere ad arrestare criminali colti in flagranza, in attesa di accertare la volontà di sporgere querela da parte della persona offesa; scelta opportuna tanto più che l’ambito dei reati procedibili a querela si è significativamente ampliato con l’entrata in vigore della legge cosiddetta Cartabia. Si è trovato, forse, un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dello stato di diritto ed evidenti esigenze securitarie.

Tuttavia, qualche osservazione critica è possibile farla, ritenendo che forse il legislatore ha ecceduto in prudenza. In primo luogo, va sottolineato che la possibilità dell’arresto in flagranza anche senza la querela nei casi di cui all’articolo 380 del Codice di procedura penale, non consentirà, in ogni caso, al giudice di emettere una misura cautelare in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza, la mancanza della condizione di procedibilità è ostativa all’applicazione delle misure cautelari. Orbene il giudice potrà, quindi, procedere alla convalida dell’arresto prima della scadenza delle quarantotto ore previste per presentare la querela e sospendere poi il giudizio per direttissima, ma dovrà necessariamente scarcerare l’arrestato, con il rischio che questi si renda subito dopo irreperibile. Per evitare questo esito inevitabile, i pubblici ministeri, molto probabilmente, solleciteranno le forze di polizia a non presentare l’arrestato direttamente avanti al giudice del dibattimento (articolo 558, comma 1, del Codice di procedura penale), ma si cercherà di trattenerlo il più possibile presso il proprio domicilio, se compatibile, oppure presso le camere di sicurezza, ciò allo scopo di cercare di ottenere la decisione sulla querela prima dell’udienza di convalida dell’arresto.

Forse per evitare questi “stratagemmi”, si sarebbe potuto immaginare, con un po’ di coraggio in più, di consentire al giudice di disporre una misura cautelare, solo però nei casi di concreto ed attuale pericolo di fuga (articolo 274, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale), sempre nel limitato termine fissato dalla legge per consentire alle forze dell’ordine di sentire la persona offesa in ordine alla sua, eventuale, volontà di sporgere querela. Il rischio che l’arrestato, una volta disposta la convalida dell’arresto, sia immediatamente scarcerato, rendere quasi del tutto inutile la modifica apportata dalla legge n. 60/2023. La seconda osservazione critica riguarda il fatto che la novella legislativa in esame è limitata ai soli casi di arresto obbligatorio. Per quanto riguarda, invece, gli arresti in flagranza facoltativi, previsti dall’articolo 381 del Codice di procedura penale, nulla è stato modificato, per cui non si può procedere all’arresto se non è stata contestualmente sporta la querela (si veda il comma 3, dell’articolo 381 citato). Va sottolineato che in tali ipotesi l’arresto si giustifica in ragione della “gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità”, come dispone il comma 4, dell’articolo 381. Non consentire alle forze dell’ordine di procedere all’arresto in flagranza di fronte a fatti gravi o compiuti da soggetti pericolosi, circostanze la cui valutazione viene effettuata anche sentendo il pubblico ministero di turno, solo perché in quel momento non è materialmente possibile sentire la persona offesa (gli esempi del furto in ora notturna, anche aggravato per essere il bene esposto alla pubblica fede o per essere compiuto con mezzo fraudolento, oppure la violazione di domicilio realizzata in assenza del proprietario, sono sempre i più evocativi), è una scelta che stride con il comune senso di giustizia e difficilmente potrà essere compresa dal cittadino comune.

Nei primi commenti un autore ha, peraltro, prospettato qualche dubbio di costituzionalità ex articolo 3 della Costituzione, relativamente a questa diversità di disciplina tra gli arresti in flagranza obbligatori e quelli facoltativi, tenuto conto che le condizioni in fatto che legittimano questi ultimi sono tali per cui non si può ritenere di essere di fronte a condotte di modestissima rilevanza penale. Anche in questo caso, l’impressione che emerge è di un legislatore che abbia tenuto in maggior conto esigenze ipergarantiste rispetto alle richieste di sempre maggior sicurezza pubblica che provengono dai cittadini.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Giuseppe Marra (*)