mercoledì 11 maggio 2022
Lega e Confedilizia, insieme anche a Forza Italia, hanno vinto la battaglia, evitando il ritorno all’antico per il catasto. Gli estimi non saranno patrimoniali com’era nei vecchi Stati italiani preunitari, così come a tutt’altro criterio, è ispirata la civile legislazione tributaria tedesca, ove è addirittura costituzionalmente vietato che un bene sia colpito più di quanto rende. Il catasto rimarrà reddituale, come è reddituale dall’epoca dello Stato liberale unitario, allorché fu strumento di progresso ed elemento primo della trasformazione del Paese, da agricolo in industriale. Lega, Forza Italia e Confedilizia hanno combattuto, e hanno vinto, anche contro il pensiero unico internazionale. Solo chi non ha il coraggio delle proprie idee, soccombe.
Un testo (non ufficiale) del nuovo articolo 6 della legge delega fiscale prevede la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale sulla base dei seguenti principii e criteri direttivi:
a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle Entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie. Ovvero:
– gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;
– i terreni edificabili accatastati come agricoli;
– gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;
b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari;
c) prevedere che una quota dell’eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al presente comma sia destinato alla riduzione dell’imposizione tributaria sugli immobili, e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni cui al presente comma.
Il Governo è delegato altresì a prevedere, con appositi decreti legislativi, l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal primo gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi, la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;
b) indicare per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, anche una rendita ulteriore, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, numero 138, ove necessario, con riferimento:
– all’articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;
– alla rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;
– all’adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.
Da ultimo (è la parte più contestata, in particolare da Confedilizia) si prevede nella consultazione catastale l’accesso alla banca dati Omi nonché, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico (come individuate ai sensi dell’articolo 10 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42), adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili. Questo è, come già detto, un testo ufficioso, sia pure pienamente fondato. Ma è possibile che siano stati recati allo stesso correttivi, per cui il testo ufficiale potrà aversi solo a breve, col deposito di un nuovo testo elaborato dal Governo alla luce dell’accordo con i partiti del centrodestra e Confedilizia, come detto sopra.
L’importante è stato eliminare ogni riferimento ad una patrimonialità degli estimi che devono restare reddituali per non fare – come ho sottolineato nell’introduzione al mio codice del Catasto – un passo indietro, addirittura alla fine del Settecento, allorché i catasti erano proprio patrimoniali. La vittoria conseguita dai partiti e dalla Confedilizia è una vittoria di grande importanza. La vince sul pensiero unico internazionale e sugli interessi, non certo di carattere generale, che lo ispirano.
(*) Presidente Centro studi Confedilizia
di Corrado Sforza Fogliani (*)