Smart working e lavoratori fragili: nuovi requisiti per lavorare a distanza

venerdì 18 febbraio 2022


Con un recente decreto interministeriale il Governo è nuovamente intervenuto per specificare in presenza di quali patologie croniche il lavoratore fragile può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.

Il lavoratore fragile ha diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile” ossia a distanza? Per rispondere è necessario un rapido excursus delle norme con cui dal 2020 in poi, a causa della pandemia Covid-19, è stato consentito ai lavoratori di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, modalità che era stata già introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 81/2017. L’articolo 39 decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, attribuisce ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, o che abbiano nel nucleo familiare una persona con disabilità connotata dal medesimo grado di gravità, il diritto di svolgere l’attività in modalità “agile”, purché quest’ultima sia “compatibile con le caratteristiche della prestazione” (comma 1) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il diritto si riduce a criterio di priorità nell’accoglimento delle richieste dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa (comma 2), applicandosi infine le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis). Di recente è intervenuto il Governo con il decreto legge 221/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e di conseguenza l’articolo 26 comma 2 bis del decreto legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020: in tal modo ha consentito ai lavoratori fragili di continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile” fino al 28 febbraio 2022, rinviando a un successivo decreto interministeriale l’individuazione delle patologie croniche in presenza delle quali “(…) la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto” (confronta l’articolo 17 comma 2 del citato decreto legge 221/2021).

Proprio nei giorni scorsi è stato emanato il decreto interministeriale del ministero della Salute, di concerto con quello del Lavoro e della Pubblica amministrazione, con cui sono state specificate le patologie e sono stati introdotti dei nuovi criteri per poter svolgere la prestazione in modalità “agile” fino al 28 febbraio 2022. In sintesi, il diritto allo smart working continuerà a sussistere, indipendentemente dallo stato vaccinale, per gli immunodepressi e per alcuni lavoratori con 3 o più gravi delle condizioni patologiche indicate; invece, gli altri lavoratori fragili dovranno essere stati esentati dalla vaccinazione per ragioni sanitarie e di essere in possesso di un’altra condizione (età superiore a 60 anni oppure una disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992). Inoltre, il decreto specifica che “l’esistenza delle patologie e condizioni è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore”.

Va infine menzionata la circolare 13 del 4 settembre 2020 del ministero del Lavoro e del ministero della Salute, con cui viene suggerito il coinvolgimento del medico competente ai fini dell’identificazione dei soggetti con particolare fragilità, e viene chiarito che “il concetto di fragilità va (…) individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (confronta 3.1. circolare).

Dall’esame di tale normativa, il lavoratore non risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile”, essendo quest’ultima subordinata alla certificazione delle patologie croniche indicate dal sopra citato decreto interministeriale, nonché dal fatto che il lavoratore sia in possesso delle condizioni soggettive ivi previste. Inoltre, la possibilità di lavorare a distanza resta soggetta a una valutazione di compatibilità con le caratteristiche della prestazione da parte dell’impresa, che dovrà verificare in concreto se il lavoro svolto in modalità agile sia conforme alle proprie esigenze organizzative e produttive.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Lorenzo Jesurum (*)