giovedì 10 febbraio 2022
In una società in cui il tempo scorre freneticamente, in cui gli scambi relazionali diventano fugaci, asettici e molto spesso in preda a frustranti nevrosi, la tecnologia straripante ha invaso ogni meandro dei rapporti umani, diventando l’anfibolo strumento per comunicare in modo repentino e per manifestare tutta la propria rabbia come valvola di sfogo, con l’ingannevole sensazione di possedere un’infinita ed incontrastabile onnipotenza per proferire ciò che si vuole e contro chiunque, nell’illusoria convinzione di rimanere impuniti ed esenti da qualsiasi responsabilità giuridica e giudiziaria. Questo scenario appena descritto è quello che contraddistingue la nostra vita contemporanea, la quale si è trasformata progressivamente e repentinamente, passando da esistenza reale a riflesso virtuale degli stessi strumenti tecnologici a disposizione, come i “social network”. Da questo contesto si deduce sempre maggiormente l’esigenza di tutelare sia chi, senza alcun intento criminoso, è autore di illeciti civili a causa delle suddette condotte e sia coloro che ne sono vittime.
Per questo è opportuno palesare le diverse fattispecie giuridiche che possano derivare da condotte illecite nell’utilizzo dei social network. La condotta che determina atti illeciti, tramite l’utilizzo dei social network in modo improprio è una fattispecie, che suscita grande attenzione ed interesse da parte delle istituzioni, sia da un punto di vista normativo con l’introduzione di nuove previsioni legislative, che giurisprudenziale con sentenze alquanto severe e sensibili al problema, soprattutto da parte della Suprema Corte. A seconda della condotta esercitata dall’autore del fatto illecito tramite l’utilizzo del social network o del bene giuridico di interesse normativo, si configurano diverse fattispecie di reato. Le ipotesi di reato più frequenti riguardo al proferire insulti sulle piattaforme dei social network sono il reato di diffamazione ex articolo 595 del Codice penale ed il reato di minaccia ex articolo 612 del Codice penale. Secondo l’articolo 595 del Codice penale chi “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” commette il reato di diffamazione, perché lesiona il bene giuridico della reputazione, dell’onore e del decoro.
Il comma 2 del suddetto articolo prevede un aumento sanzionatorio per colui che diffama attribuendo un fatto determinato, mentre il comma 3 prevede un inasprimento sanzionatorio quando la diffamazione è diffusa “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, al postutto, il comma 4 prevede un aumento sanzionatorio riguardo a chi compie il reato di diffamazione “recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio”. Colui che insulta tramite un profilo social qualcun altro non solo può incorrere nel reato di diffamazione, oltre a rientrare nella fattispecie prevista dal comma 3 dell’articolo 595 del Codice penale se concretizzata con l’attribuzione di un fatto determinato, ma può essere colpevole anche di diffamazione aggravata (ex articolo 595 del Codice penale, comma 2) se compiuta tramite mezzi di pubblicità diversi dalla stampa, diretta a una pletora di possibili destinatari, come conferma la stessa sent. N. 13979/2021 della Cassazione penale.
L’altra fattispecie di reato di cui potrebbe risultare imputabile chi insulta sui social è quella riguardante la minaccia (ex articolo 612 del Codice penale), che si concretizza nell’intimidire con la previsione di recare un male ingiusto, che a sua volta è idoneo a generare un disagio al destinatario, a causa del timore di esserne vittima, come conferma la sentenza n. 358187/2018 della Cassazione penale. In particolare, la sentenza n.17159/2019 della Cassazione penale precisa che perché si configuri il reato di minaccia “è sufficiente che il male prospettato sia idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti essere destinatario, male che non può essere costituito dalla prospettazione di una legittima azione giudiziaria civile e dalla diffusione di notizie relative all’inadempimento negoziale commesso nei confronti dell’agente”.
Quindi quando si utilizza il proprio profilo social per insultare qualcuno bisogna tener conto che se il fatto viene compiuto “comunicando con più persone, offende l’altrui persona”, quindi, nell’ipotesi che il destinatario dell’insulto non sia presente si può commettere il reato di diffamazione, mentre se l’insulto è compiuto in presenza del destinatario, anche se essa si realizza in modo, appunto, virtuale, allora si configura la fattispecie di un illecito civile e non di un reato, in quanto l’autore dell’insulto sarebbe colpevole di aver commesso un’ingiuria, ex illecito penale, che con il Decreto legislativo del 15 gennaio del 2016, n.7, è stato depenalizzato. In conclusione, anche se l’illecito civile d’ingiuria si può commettere con una comunicazione telefonica o telegrafica, quindi anch’esso in modo virtuale, il fatto che ci sia la presenza del destinatario dell’insulto, anche a distanza, costituisce una distinzione giuridicamente fondamentale dalla diffamazione, che invece è e resta un illecito penale, la quale appunto, si può consumare anche virtualmente, ma in assenza del destinatario. In sostanza, colui che si prodiga ad utilizzare il proprio profilo social per insultare senza limiti e rispetto della reputazione e del decoro altrui, pensando ingenuamente di essere in una zona franca, perché virtuale, può incorrere in due illeciti, quello civile rappresentato dall’ingiuria e quello, giuridicamente ancora più grave perché penale, del reato di diffamazione.
“Qui diligit rixas meditatur discordias”
di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno