martedì 18 gennaio 2022
“Il Paradiso geme al fondo della coscienza, mentre la memoria piange. Ed è così che si pensa alla vita come al dipanarsi di un rimpianto”
Emil Cioran (1911-95), Lacrime e Santi
Ad appena una settimana da fine mandato, quando tutti gli addetti ai lavori si cimentano in arditi pronostici del Toto-Quirinale, lambiccandosi il cervello per individuare il successore di Sergio Mattarella e pendendo da labbra oracolari del masnadiero di turno (Letta jr., Conte, Salvini), il dibattito democratico langue e non solo per la pandemia sanitaria, che rappresenta solo la punta di un iceberg molto profondo di delegittimazione dell’ordinamento repubblicano e sostanziale elusione di vari fondamentali precetti costituzionali. Si ricorda opinatamente che mentre il toto-presidente si arricchisce di possibili candidati e relativi cursus honorum, nessuno precisa come intende esercitare il ruolo presidenziale, né quale rapporto il futuro presidente potrà intrattenere con la maggioranza parlamentare o con gli altri organi dello Stato (cfr. Salvatore Sfrecola, I Cittadini già prima dell’elezione devono sapere che presidente sarà, La Verità del 16 gennaio 2022, pagina 22, che cita Giuseppe Valditara e Antonio Baldassarre), essendo indubbia l’emersione di “un indirizzo presidenziale a contenuto culturale” attraverso interventi e silenzi nell’attività quotidiana, destinati ad attuare un vero e proprio indirizzo politico se non contra, di certo praeter i soggetti costituzionalmente legittimati. Infatti, l’indirizzo presidenziale, culturale o politico, finisce per avere diretta influenza sulla vita politica, delineando un orientamento che lo colloco quadro di riferimento ideologico.
La dialettica democratica si alimenta del dibattito pubblico e del confronto aperto tra variegati e a volte contrapposte visioni programmatiche e di esercizio dei poteri, tra cui non ultimo tra quello giudiziario, “recte mediatico-giudiziario”, dall’insuperato saggio di Daniel Soulez Larivière, Paris-1993. Agli esordi della contestazione studentesca negli Usa, durante visita all’Università di Berkeley, rimase celebre l’affermazione di Robert Francis Kennedy, all’indomani dell’assassinio 1963 del fratello Jfk, secondo cui il giovane senatore di New York disse: “Non tollero il dissenso, lo esigo”.
Invece con Sergio Mattarella la presidenza del Csm è stata perlopiù interpretata come onorifica, meramente notarile, scevra di qualsiasi incidenza innovativa sull’organo che nella gestione di momenti fondamentali della magistratura ha dimostrato più malfunzionamento e indebiti condizionamenti che altro. Il settennato si avvia inesorabilmente alla conclusione – l’interessato avendo escluso categoricamente e reiteratamente la propria disponibilità alla sua rielezione, seppur condizionata – con grave deficienza di dibattito e confronto intellettuale, su tale profilo essenziale, dei poteri spettanti ed esercitabili dal capo dello Stato quale presidente del Csm, perdipiù in situazioni di eccezionale urgenza e gravità, quali verificatesi nell’ultima consiliatura 2018-2022. In un primo commento alla nota quirinalizia 28/05/20, avevamo stigmatizzato senza mezzi termini – con linguaggio alieno da ogni riverenza paludata da costituzionalisti di regime – l’opzione di tendenziale selfrestraint dei suoi poteri, perseguita da Sergio Mattarella all’indomani “dell’affaire Palamara” e del caso Saguto. Il presidente, assecondando il vicepresidente David Ermini (“son da respingere tutte le ipotesi di scioglimento di un Csm, che ha dimostrato di aver girato pagina” sic!), beneficiario per la sua elezione stesso metodo deprecato usato per i titolari uffici apicali grandi città, si è limitato all’ordinaria amministrazione, condita di sermoni e indizione di elezioni suppletive (ben 3 nell’arco di meno di 18 mesi). Egli, ex giudice della Corte costituzionale ed insigne docente universitario di diritto parlamentare, non ha trovato di meglio che uniformarsi a riduttiva e miope interpretazione approntata dai suoi consiglieri giuridici dottor Erbani in primis (magistrato distaccato al quirinale previa autorizzazione stesso Csm).
Secondo questi preclari giuristi, l’unico caso per poter procedere allo scioglimento dell’organo di autogoverno, è costituito dall’oggettiva impossibilità di funzionamento dell’organo, che si realizzerebbe soltanto al venir meno del numero dei suoi componenti, esclusa ogni altra possibile ipotesi di impossibilità funzionale. Ora l’ex vicepresidente Vietti – peraltro non innato cuor di leone – prese subito posizione a fine maggio 2020, contro tale interpretazione riduttiva e minimalista, più preoccupata di non interferire con le dinamiche correntizie e i patti interni al Csm, che di garantire la funzionalità costituzionale dell’organo e la credibilità di una istituzione ridotta ai minimi storici. In sintesi i consigliori di Mattarella e il presidente in persona hanno perorato la tesi che qualsiasi forma di scioglimento extra ordinem, non trovando diretto ancoraggio nel dato positivo, esulerebbe dai poteri presidenziali, da interpretarsi ed esercitarsi anche in questo frangente nel rigoroso rispetto del ruolo assegnato al capo dello Stato (cfr. discorso d’insediamento innanzi al Parlamento in s.c. tenuto in data 31.01.15 – cosiddetto discorso dell’arbitro). Tuttavia, lo sviluppo degli avvenimenti e soprattutto la realtà effettuale, rilevante non solo per l’analisi politologica (secondo l’insegnamento classico di Nicolò Machiavelli), bensì per la scienza del diritto costituzionale (nozione di Costituzione materiale, coniata da Costantino Mortati), hanno smentito la validità dell’interpretazione riduttiva, di stampo notarile asettico, rivendicata in teoria e voluta in prassi pervicacemente seguire, giacché l’odierna consiliatura del Csm, con fine mandato al 2022, ha dovuto sottostare a ben tre elezioni suppletive per il rinnovo parziale dell’organo collegiale di autogoverno della magistratura.
Occorre considerare che il Csm nella formazione in carica al momento della deflagrazione dello scandalo Palamara, era composto nella componente togata di 16 membri, in base all’ultima tornata svoltasi l’8-9 luglio 2018 e nella componente laica di 8 membri, in base ai designati dal Parlamento in seduta comune in data 19 luglio 2018. E’ noto che la componente togata, il cui numero soverchiante pone problemi di subalternità dei laici, e comunque impossibilità della componente di provenienza parlamentare di garantire argini al corporativismo innato nella magistratura (presente anche in era prerepubblicana, ma dilagante in periodi di supplenza rispetto agli altri poteri dello Stato) si compone di 16 membri di cui 2 provenienti dalle funzioni di legittimità, 10 dalle funzioni giudicanti di merito e 4 dalle funzioni requirenti. Le prime elezioni suppletive sono state indette per i giorni 6-7 ottobre 2019 per rimpiazzare due componenti con funzioni requirenti di merito resesi necessarie dopo le dimissioni di altrettanti membri togati. A seguito di detta prima tornata sono entrati il dottor Antonino D’Amato, procuratore aggiunto presso il Tribunale Santa Maria Capuavetere e il dottor Nino Di Matteo, star televisiva, sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Per il giorno 8-9 dicembre 2019 le elezioni suppletive si sono tenute per il rimpiazzo di un componente con funzioni giudicanti di merito, resesi necessarie dopo le dimissioni di un’ulteriore componente togato nonché la rinuncia al subentro da parte del primo dei candidati non eletti nella tornata base del 2018; risultata eletta la dottoressa Elisabetta Chinaglia, presidente di Sezione del Tribunale di Asti.
La terza tornata di elezioni suppletive è stata indetta e si è tenuta per i giorni 11-12 aprile 2021 per un componente con funzioni giudicanti di merito, resesi necessarie dopo le dimissioni di un ulteriore componente togato nonché la mancanza di candidati non risultati eletti nel medesimo collegio. Non occorre appellarsi all’esperienza e alla maestria in diritto costituzionale del presidente professor Mattarella – padre della legge elettorale 1993 post risultato referendario abolizione di pluralità di preferenze nel sistema politico delle elezioni delle Camere, chiamata “minotauro” per essere un coacervo di maggioritario e proporzionale – per constatare che già sotto l’aspetto meramente organizzativo l’indizione reiterata ed a breve scadenza di plurime elezioni suppletive per il rinnovo a tappe del Csm ha posto più di un problema. Non solo per la convocazione di collegi elettorali formati in via asimmetrica giacché il peso dei relativi collegi elettorali non può prescindere dalla consistenza numerica degli organici non territorialmente uniforme, bensì pure per il fatto che l’anomalia urbi et orbi additata da estirpare, cioè l’appartenenza correntizia e la decisività degli accordi fra i capicorrente nella designazione degli eleggibili alle cariche apicali degli uffici giudiziari delle città più importanti, è risultata riconfermata ed implementata. Tanto sotto un profilo di efficienza e funzionalità amministrativa, seppure il cuore del problema da affrontare in una prospettiva sistematica, è costituito dal fatto che il rinnovamento a scaglioni dell’organo collegiale altera irrimediabilmente la sua rappresentatività e lo espone ancor più a menomare le tanto declamate garanzie di autonomia ed indipendenza.
Se la composizione mista del Csm e la presidenza affidata al capo dello Stato nel disegno dei costituenti dovevano rappresentare un raccordo essenziale tra il potere giudiziario e gli altri poteri, il predominio duraturo e pervicace della componente togata ha indotto la magistratura ordinaria ad erigersi in una casta non scalfibile, aliena e separata dai bisogni e dalle esigenze della società (in primis la domanda di giustizia secondo ragionevole durata) e da indulgere a spinte corporativistiche dirette alla tutela degli interessi di categoria. Quando si rappresenta che la dialettica delle varie correnti presenti all’interno del Csm dovrebbe assicurare un arricchimento culturale del dibattito sul problema della giustizia, si vuole celare il dato di fatto emergente agli occhi pure degli osservatori internazionali: l’abnorme durata dei processi civili e penali; la politicizzazione nell’avvio ad orologeria e nella conduzione di numerose indagini in cui sono coinvolti personaggi politici; il senso di impunità dei magistrati di ogni ordine e grado, in particolare in sede di giurisdizione domestica e addomesticata per i rilievi disciplinari devoluti alla cognizione del Csm. A questi gravi problemi il settennato di Sergio Mattarella non ha dato concrete e puntuali risposte, se si escludono i soliti sermoni più consoni al discorso del caminetto a fine anno. Da ultimo in data 24.11.21 il capo dello Stato tuonava “In questa direzione deve muoversi anche la riforma del Csm non più rinviabile. L’organo di governo autonomo, quale presidio costituzionale per la tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura, è chiamato ad assicurare le migliori soluzioni per il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, senza mai cadere ad una sterile difesa corporativa. È indispensabile, quindi, che la riforma venga al più presto realizzata, tenuto conto dell’appuntamento ineludibile del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore. Non si può accettare il rischio di doverne indire le elezioni con vecchie regole e con sistemi ritenuti da ogni parte insostenibili”. A tale ennesimo enfatico monito, ha fatto riscontro l’annullamento – dopo il già preoccupante caso del procuratore capo di Roma dottor Prestipino, cooptato dal valente predecessore dottor Pignatone passato in Vaticano come promotore di giustizia (dopo che l’impostazione della maxi-inchiesta su mafia capitale era stata smentita dalla Corte di Cassazione) – delle nomine al vertice di Palazzaccio di Piazza Cavour.
Infatti il Consiglio di Stato, alla vigilia cerimonia di inaugurazione anno giudiziario, in accoglimento del ricorso in appello patrocinato dal professor Franco Gaetano Scoca, ha dichiarato illegittime le nomine, fatte nel 2020 dal Csm, del presidente della Suprema Corte Pietro Curzio e del presidente aggiunto Margherita Cassano, ribaltando precedente sentenza Tar Lazio. Per quanto riguarda le obiezioni alle nomine di Curzio e Cassano, la difesa del magistrato Angelo Spirito che ha impugnato le delibere prese dal Csm nel luglio 2020 – con le quali dopo l’affaire “Palamara” e lo scandalo che aveva travolto il Csm, si rinnovarono i vertici della Suprema Corte – critica la “sopravvalutazione delle esperienze professionali di Curzio” e la “prevalenza di meriti” riconosciuti alla Cassano. In particolare, nel ricorso contro la nomina della Cassano a presidente aggiunto della Suprema Corte, è stato contestato il “peso” riferito “alla sua esperienza di componente del Csm”, a fronte della “netta esperienza quantitativo-temporale” dell’impegno svolto da Spirito che ha il grado di presidente di sezione da 20 anni, a fronte dei 13 della rivale. Dopo l’annullamento senza rinvio, da parte del Consiglio di Stato, delle delibere di designazione dei vertici apicali della Cassazione (il vicepresidente aggiunto era la prima donna), adesso il dossier torna a Palazzo dei Marescialli, che si trova di fronte a diverse opzioni, tra cui la riadozione del medesimo provvedimento con diversa motivazione, con un comportamento a rischio smaccatamente di elusione. “Il Csm potrebbe farlo ma non è una strada facile, giacché il Consiglio di Stato ha ribaltato tutta l’impostazione delle due delibere. Conoscendo il modus operandi del Csm – prosegue critico professor Scoca – faranno di tutto, perché a seguito della decisione del Consiglio di Stato non succeda niente. Il Csm potrebbe fare ricorso in Cassazione a Sezioni Unite civili, al solo fine di perdere tempo dato che il ricorso è ammesso solo per contestare la giurisdizione, ma è indubbio che siamo nel campo amministrativo. Facendo ricorso alle Sezioni Unite, la sentenza di annullamento non passa in giudicato. Poi nel frattempo tutti vanno in pensione”.
Il quadro è realistico, perché il Csm per non piegarsi alle pronunce del Giudice amministrativo, è stato negli anni capace di inventarsi di tutto, sino a pretestuosa sollevazione di conflitti di attribuzione tra poteri dello stato, quando un ricorrente vittorioso doveva esperire il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di commissario ad acta per sostituirsi all’inadempienza protratta del Csm! Questo quadro dovrebbe indurre la classe politica, i pochi scampoli residui, a porsi il problema di riportare il rispetto dei canoni di legalità – tanto declamati nelle vicende altrui, nelle nomine degli uffici giudiziari, frutto di mercimonio morale e inquinamento imagologico. Per ultimo, nel caso che gli augusti interessati piegassero a fini dilatori il ricorso per motivi di giurisdizione, ci si augura che il Collegio composto da tutti i membri sopposti ai due decapitati, non gli risparmino oltre la condanna a spese legali, l’irrogazione delle sanzioni che con disinvoltura si comminano agli altri cittadini quando hanno l’ardire di esperire rimedi inammissibili. Nessuno ha posto al centro dei requisiti del prossimo presidente della Repubblica, il supremo magistrato repubblicano, la capacità di incidere sul malfunzionamento sistemico della magistratura ordinaria, di cui l’ultima paradossale vicenda si pone come cartina di tornasole di una infingarda latitanza. Dopo esser stato eletto, al quarto scrutinio con 665 voti, Mattarella disse “significativamente” che “il presidente della Repubblica è garante della Costituzione; la garanzia più forte consiste nella sua applicazione; nel viverla giorno per giorno garantire la Costituzione significa che si possa ottenere giustizia in tempi rapidi”. Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno.
(*) Avvocato Amministrativista – Collaboratore stabilizzato Cattedra di Diritto costituzionale, Roma III
di Jacopo Severo Bartolomei