L’Habeas corpus “horridum” degli errori giudiziari

martedì 30 novembre 2021


Abraham Lincoln, in riferimento alla guerra civile scoppiata fra i nordisti e i sudisti, affermò, durante un discorso tenuto presso la città di Baltimora, nello stato del Maryland, che essa era stata generata in qualche modo da una errata comprensione del significante “libertà”. Infatti, per il sedicesimo presidente degli Stati Uniti la ragione di tale conflitto consisteva nel fatto che: “Il mondo non ha mai avuto una buona definizione della parola “libertà” (…) Usando la medesima parola, non intendiamo la stessa cosa”.

Ogni ordinamento politico assegna al termine “libertà” un significato diverso, sebbene sia utilizzato per designare un principio generale e per questo apparentemente similare in ogni sua accezione declinata. Gli ordinamenti politici britannici e statunitensi si sono strutturati fondando le loro istituzioni sul principio fondamentale della “libertà” politica e sebbene molte nazioni europee abbiano imitato la struttura costituzionale basilare di questi Paesi, nella realtà dei fatti si sono dimostrati lungi dal poter concretamente vantare una vera “libertà” politica. Un esempio eclatante è rappresentato dall’Italia che, pur essendo una delle più antiche civiltà europee, nel declinare il principio politico della “libertà” dimostra di interpretarlo nel modo più antinomico a come è considerato in Inghilterra e negli Usa. Infatti, negli Stati Uniti il termine “libertà” fu sancito come principio politico in modo chiaro e concreto con i primi dieci emendamenti della costituzione. Mentre in Inghilterra tale significante divenne il perno del suo Stato di diritto con l’istituzione del principio definito “Habeas corpus” (onde il nome, in latino “abbi il – tuo – corpo), il quale consiste in un atto, rilasciato dalla giurisdizione competente, con cui si ingiunge a chi detiene un prigioniero di dichiarare sia il giorno in cui è stato arrestato e sia il motivo per cui è detenuto.

Il suddetto principio fu inizialmente sancito nella “Petition of Rights” del 1627, per poi essere successivamente promulgato nel 1679 con “Habeas corpus Act”, il quale ha decretato il principio dell’inviolabilità personale e ne regola ancora oggi le garanzie, le quali, nel 1816, furono estese anche riguardo alle detenzioni per cause civili, assegnando ai giudici la competenza di stabilire la verità del rapporto.

Questa differente cultura giuridica e di conseguenza politica ha determinato due visioni antitetiche tra loro, che di seguito esporrò. La prima è costituita da quella anglosassone in cui per esempio le vertenze penali devono essere risolte, come fattivamente poi accade, con un “procedimento rapido e pubblico”, principio ribadito anche nel sesto emendamento della Costituzione americana. La seconda è ben rappresentata da quella italiana, in cui nonostante sia vigente una formulazione normativa che esprime la garanzia fondamentale del principio di legalità, improntato sulla riserva di legge, affinché venga tutelato il principio della libertà personale di matrice costituzionale, nei fatti ciò non si concretizza.

Infatti, all’articolo 13 della Carta costituzionale italiana si sancisce il principio inviolabile secondo il quale: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

In questo dettame, il costituente esplicita in modo categorico che la libertà personale è un diritto naturale dell’individuo a non subire nessun tipo di menomazione della sua dignità, né alcuna coercizione fisica, né assoggettamento all’altrui potere che non trovi fondamento nella Costituzione, prevedendo che la tutela della libertà personale sia salvaguardata da tre garanzie: la riserva assoluta di legge, la riserva di giurisdizione e l’obbligo della motivazione. A maggior garanzia, viene comunque sempre riconosciuta la facoltà di ricorrere sia al Tribunale della Libertà che in Cassazione, ma in questo caso solo per una eventuale violazione di legge.

Ebbene, nonostante tutte queste garantiste declinazioni del principio di legalità che si evincono dalla nostra Costituzione, ancora oggi in Italia si può riscontrare che un imputato venga detenuto diverso tempo prima del giudizio, al punto che qualora venisse riconosciuto colpevole, verrebbe comunque rimesso in libertà per aver già scontato il periodo detentivo previsto dalla successiva e tarda sentenza. E se invece fosse ritenuto innocente, avrebbe subito una gravissima violazione della propria libertà. A ritroso, tornando alla diversa interpretazione dello stesso significante “libertà”, per la prevalente opinione pubblica italiana, l’Italia è una nazione libera, proprio perché questo aberrante sistema giudiziario alla maggioranza degli italiani non appare incomparabile col principio della libertà politica, come invece risulterebbe per l’opinione pubblica inglese e statunitense.

A conferma di quanto finora esposto, riporto i dati aggiornati al 31 dicembre del 2020, in riferimento agli errori giudiziari che hanno determinato un’ingiusta detenzione. Secondo quanto indica il sito errorigiudiziari, dal 1991 al 31 dicembre 2020 si sono registrati 29.659 casi di errori giudiziari, con una media di poco più di 988 casi all’anno, sommando i dati inerenti alle vittime di ingiusta detenzione (coloro che subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, per poi venire assolti), con i dati riguardanti le vittime di un errore giudiziario in senso stretto, ossia di coloro che dopo essere stati condannati con una sentenza definitiva, vengono assolti grazie a un successivo processo di revisione.

Inoltre, questa erronea procedura costituisce un ingente costo per l’erario dello Stato, a causa degli indennizzi e dei risarcimenti che genera e che assomma a 869.759.850 euro, con una media superiore ai 28.990.000 euro all’anno. Al postutto, come può definirsi libera una nazione in cui lo Stato di diritto è compromesso da un modus operandi lesivo della libertà personale e del principio inviolabile dell’“Habeas corpus”?

Debita redde mihi” (Massimiano)


di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno